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DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8/2/2014, n. 32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica  e
della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania; 
  Considerato che la sicurezza della  continuita'  del  funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse  strategico  costituisce  una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in  considerazione  dei
prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della  salute  e  di
salvaguardia dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per una piu'  incisiva  repressione  delle  condotte  di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni  della
regione  Campania  destinati  all'agricoltura  e  per  una   efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
risorse e  della  produzione  agroalimentare,  nonche'  garantire  la
continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati; 
  Rilevato che le attivita' di attuazione  delle  prescrizioni  delle
a.i.a.  rilasciate  per  lo  stabilimento  Ilva   di   Taranto,   pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato  profili  di  complessita'
che richiedono  un  immediato  intervento  di  semplificazione  e  di
interpretazione autentica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  dell'interno,  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo  economico  e  del
Ministro per la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
                              Campania 
 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono
svolte unitamente alla verifica  e  alla  ricognizione  dei  dati  in
materia gia' in possesso degli enti  competenti.  I  risultati  delle
indagini  tecniche  per  la  mappatura  dei  terreni  e  i   relativi
aggiornamenti sono pubblicati nei  siti  internet  istituzionali  dei
Ministeri competenti e della regione Campania. 
  1-bis.  Al  fine  di  integrare   il   quadro   complessivo   delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore
di sanita' analizza e pubblica i  dati  dello  studio  epidemiologico
"Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato
dal 2003  al  2009  e  aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,
stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici,  in  particolare
in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei
tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con
particolare riferimento ai casi di superamento dei  valori  stabiliti
per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e  le  priorita'  definiti  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della regione  Campania,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  All'attuazione   del
presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo  delle
capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale  della  tutela  della
qualita'  e  della  repressione  frodi   dei   prodotti   alimentari,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura,  dell'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   dell'Istituto
geografico militare, di organismi  scientifici  ed  enti  di  ricerca
pubblici competenti in  materia  e  anche  delle  strutture  e  degli
organismi  della  Regione  Campania.   In   particolare,   l'Istituto
nazionale di economia  agraria,  nell'ambito  delle  proprie  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  conduce
un'analisi sulle prospettive di vendita dei  prodotti  agroalimentari
delle aree individuate come prioritarie dalla  direttiva  di  cui  al
comma 1, verificando le principali  dinamiche  del  rapporto  tra  la
qualita'  effettiva  dei  prodotti  agroalimentari  e   la   qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che  individui  le
caratteristiche che  il  consumatore  apprezza  nella  scelta  di  un
prodotto  agroalimentare.   Il   Nucleo   operativo   ecologico   dei
Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il  Comando  Carabinieri
politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela
della  salute  assicurano,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, agli enti di  cui  al  comma  1  l'accesso  ai  terreni  in
proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di  soggetti
privati. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'. 
  4. I titolari di diritti  di  proprieta'  e  di  diritti  reali  di
godimento o del possesso dei terreni oggetto delle  indagini  dirette
di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso  ai
terreni  stessi.  Ai   suddetti   soggetti   deve   essere   comunque
preventivamente notificata la richiesta di accesso  ai  terreni.  Nel
caso sia comunque impossibile, per causa imputabile  ai  soggetti  di
cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati  tra
i terreni di cui al comma 6, primo  periodo.  Per  tali  terreni,  la
revoca dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri
delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo  che
sia stato consentito l'accesso, se dalle  risultanze  delle  indagini
sia  dimostrata   l'idoneita'   di   tali   fondi   alla   produzione
agroalimentare. Con  decreti  interministeriali  dei  Ministri  delle
politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente,  della
tutela del territorio e del mare e della salute puo' essere disposta,
su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i
terreni di cui al comma 6, qualora  sia  stata  posta  in  essere  la
bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione  per  provate  e
documentate motivazioni. 
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica  ,
sui tempi e sui costi relativi ai  terreni  e  alle  acque  di  falda
indicati come  prioritari  dalla  medesima  direttiva.  Entro  trenta
giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo  e
tenendo conto dei risultati della medesima, con  ulteriore  direttiva
dei  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, d'intesa con il Presidente della  regione  Campania,  possono
essere indicati  altri  terreni  della  regione  Campania,  destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli
ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi  del
presente articolo. In tal caso, nei successivi  novanta  giorni,  gli
enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i  restanti  terreni  oggetto
dell'indagine. 
  6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e  al  terzo
periodo del comma  5,  con  distinti  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
sono indicati , anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli
14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania  che
non  possono  essere  destinati  alla  produzione  agroalimentare  ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono  essere
indicati anche i terreni da destinare solo a  determinate  produzioni
agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non
sia  possibile  procedere  all'indicazione  della  destinazione   dei
terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di  cui  al  primo
periodo possono essere altresi' indicati i terreni da  sottoporre  ad
indagini  dirette,  ((da  svolgere,  secondo  l'ordine  di  priorita'
definito nei medesimi decreti, entro i centoventi  giorni  successivi
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti  per
i terreni classificati, sulla base delle indagini,  nelle  classi  di
rischio piu' elevate,  e  entro  i  successivi  duecentodieci  per  i
restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle
more  dello  svolgimento  delle  indagini  dirette,  il  divieto   di
commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti
nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002
del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.)).
Sulla base di tali ulteriori indagini, con le  modalita'  di  cui  al
primo periodo, si  procede  all'indicazione  della  destinazione  dei
terreni ai sensi del primo e del secondo periodo. 
  ((6.1. Le indagini di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente,
con direttiva dei Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.)) 
  6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di diritti  reali  di
godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al
presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso  ai
terreni stessi, o nel caso in  cui  l'impossibilita'  di  accesso  ai
terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto  l'accesso
a finanziamenti pubblici o  incentivi  di  qualsiasi  natura  per  le
attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni. 
  6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti  e  delimitati
da una chiara segnaletica e sono  periodicamente  e  sistematicamente
controllati dal  Corpo  forestale  dello  Stato.  All'attuazione  del
presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle  disposizioni  di
cui al presente articolo, il divieto di  cui  all'articolo  1,  comma
143,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, per  l'anno  2014,  limitatamente  alle  sole  vetture
destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  comunque
senza   nuovi   o   maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
subordinatamente  alla  verifica  dell'indisponibilita'  di  cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei  depositi
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
della regione Campania. 
  6-quinquies. La regione  Campania,  al  termine  degli  adempimenti
previsti dal presente articolo, anche attraverso la  stipulazione  di
contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e  successive  modificazioni,
sentite le organizzazioni di categoria, puo'  approvare  un  organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti  non
destinati all'alimentazione umana o animale. 
  6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i  competenti
istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   i   parametri
fondamentali di qualita' delle acque  destinate  ad  uso  irriguo  su
colture alimentari e le relative modalita' di verifica,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'articolo  112  del  presente  decreto  e  dalla
relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di
qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche'
gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati  ai  sensi  del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui  al  presente
comma si provvede, altresi',  alla  verifica  ed  eventualmente  alla
modifica delle norme tecniche per il riutilizzo  delle  acque  reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185". 
  ((6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata
l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al
SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano)).