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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n. 132

Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (13G00176)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2021)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 13-12-2013
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, che individua le amministrazioni pubbliche ai fini della
applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  recante
disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili, ed in particolare l'articolo 4, il quale ha  disposto  che
le amministrazioni pubbliche in regime  di  contabilita'  finanziaria
sono  tenute  ad  adottare  un  comune  piano  dei  conti  integrato,
costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini  di
contabilita' finanziaria e da  conti  economico-patrimoniali  redatti
secondo   comuni   criteri   di   contabilizzazione,   definendo   le
caratteristiche del piano dei conti, le voci del piano dei conti e il
contenuto di ciascuna voce; 
  Visto il comma 2 del predetto articolo 4, il quale dispone  che  le
voci del piano dei conti sono definite in  coerenza  con  il  sistema
delle regole contabili di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonche' con le regole definite  in
ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia,
con modalita' finalizzate a garantire  il  rispetto  del  regolamento
(CE)  n.  479/2009  del  Consiglio,  del  25  maggio  2009,  relativo
all'applicazione del  protocollo  sulla  procedura  per  i  disavanzi
eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita'  europea,
e successive modificazioni; 
  Visto in particolare il comma 3, lettera a), del predetto  articolo
4, il quale dispone che con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400, sono definite le voci del piano dei conti ed il contenuto  di
ciascuna voce; 
  Visto l'articolo 5 del decreto legislativo del 31 maggio  2011,  n.
91, che individua il piano dei conti come strumento per l'adozione di
un sistema integrato  di  scritturazioni  contabili  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni  ai  sensi  dell'articolo  6  del  medesimo
decreto legislativo, che consenta la registrazione di ciascun  evento
gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la
coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura
economico-patrimoniale; 
  Visto l'articolo 7 del decreto legislativo del 31 maggio  2011,  n.
91, relativo al piano  dei  conti  e  alla  struttura  dei  documenti
contabili; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  che  detta
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
dicembre 2011, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 2011,  relativo  alla  sperimentazione  della  disciplina
concernente i sistemi  contabili  e  gli  schemi  di  bilancio  delle
regioni, degli enti locali e dei  loro  enti  ed  organismi,  di  cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in
particolare l'articolo 8 che prevede l'adozione di un piano dei conti
integrato nella fase di sperimentazione; 
  Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del
termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91; 
  Considerato che il Comitato dei principi contabili delle  pubbliche
amministrazioni, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ha  elaborato  il  piano  dei  conti
integrato in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio
2009, n. 42, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
h), della medesima legge, con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze
relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  481,  espresso  dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  24
gennaio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Definizioni e denominazioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si   adottano   le   seguenti
definizioni: 
    a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni in  contabilita'
finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011,  n.  91,  diverse  dalle  Amministrazioni
centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    b) piano dei conti integrato: elenco delle unita' elementari  del
bilancio finanziario gestionale e dei  conti  economico-patrimoniali,
basato su una struttura gerarchica a piu' livelli; 
    c) livelli della articolazione del  piano  dei  conti:  strutture
gerarchiche esplicative della natura finanziaria ed  economica  delle
transazioni riconducibili alle unita' elementari di bilancio; 
    d) livelli minimi di articolazione del piano dei  conti:  livello
base della struttura gerarchica necessario per  accedere  al  sistema
integrato di scritturazione contabile; 
    e) voce del piano dei conti: unita' elementare che costituisce il
piano dei conti; 
    f) contenuto delle voci del piano  dei  conti:  natura  economica
degli  atti  gestionali  per  la  loro  classificazione  al   livello
elementare; 
    g) sistema integrato  di  scritturazione  contabile:  sistema  di
scritturazione contabile che consenta  la  registrazione  di  ciascun
evento gestionale  contabilmente  rilevante  in  modo  da  assicurare
l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura  finanziaria
con quelle di natura economica e patrimoniale; 
    h)  transazione  elementare:  ogni   atto   o   fatto   rilevante
nell'ambito delle finalita' dell'amministrazione pubblica  e  oggetto
delle rilevazioni contabili. La definizione e la codificazione  della
transazione  elementare  sono  individuate  in  coerenza  con  quanto
stabilito all'articolo 8 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12  settembre  1988,
          n. 214, S.O.: 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'art.  5,
          comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
              «2. Ai fini della applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.   91
          (Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31
          dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  adeguamento  ed
          armonizzazione dei sistemi contabili), e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          legislativo n. 91 del 2011: 
              «Art. 4 (Piano dei conti integrato). - 1.  Al  fine  di
          perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza
          pubblica, nonche' il  miglioramento  della  raccordabilita'
          dei conti delle amministrazioni pubbliche  con  il  sistema
          europeo  dei  conti  nell'ambito   delle   rappresentazioni
          contabili, le amministrazioni pubbliche che  utilizzano  la
          contabilita' finanziaria, sono tenute ad adottare un comune
          piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano
          le  entrate  e  le  spese  in   termini   di   contabilita'
          finanziaria  e  da  conti  economico-patrimoniali   redatto
          secondo comuni criteri di contabilizzazione. 
              2. Le  voci  del  piano  dei  conti  sono  definite  in
          coerenza con il  sistema  delle  regole  contabili  di  cui
          all'art. 2, comma 2, nonche'  con  le  regole  definite  in
          ambito internazionale dai principali  organismi  competenti
          in  materia,  con  modalita'  finalizzate  a  garantire  il
          rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009,  del  Consiglio,
          del  25  maggio   2009,   relativo   all'applicazione   del
          protocollo  sulla  procedura  per  i  disavanzi  eccessivi,
          allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, e
          successive modificazioni. 
              3. Con uno o piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2012  su  proposta  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono definiti: 
                a) le voci del piano dei conti  ed  il  contenuto  di
          ciascuna voce; 
                b) la revisione delle disposizioni di cui al  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2003,  n.  97,
          prevedendo come ambito di applicazione  le  amministrazioni
          pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e tenendo
          conto anche di quanto previsto dal titolo III del  presente
          decreto; (3) 
                c) i principi contabili riguardanti i comuni  criteri
          di  contabilizzazione,  cui  e'  allegato  un  nomenclatore
          contenente le definizioni degli  istituti  contabili  e  le
          procedure finanziarie per ciascun  comparto  suddiviso  per
          tipologia di  enti,  al  quale  si  conformano  i  relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. La disciplina di cui alle lettere a) e c) del  comma
          3 e' redatta in conformita' a quanto previsto al comma 2. I
          successivi aggiornamenti del piano dei  conti,  predisposti
          dal dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          sono approvati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana e nel sito del medesimo  Ministero.  Ai
          sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre  2009,
          n.  196,  sono  definite  le  codifiche  SIOPE  secondo  la
          struttura del piano dei conti di cui al presente comma. 
              5. Il piano dei conti di cui al  comma  1,  strutturato
          gerarchicamente  secondo   vari   livelli   di   dettaglio,
          individua gli elementi di base secondo  cui  articolare  le
          rilevazioni contabili assicurate dalle amministrazioni,  ai
          fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle  fasi  di
          previsione, gestione  e  rendicontazione  dei  conti  delle
          amministrazioni pubbliche, ed  in  conformita'  con  quanto
          stabilito dal comma 3. 
              6. Con decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, sentite le amministrazioni vigilanti, da  adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sono definiti, per  gruppi  omogenei  di  enti  che
          svolgono attivita' similare, ulteriori  livelli  gerarchici
          di  dettaglio  del  comune  piano  dei  conti,  utili  alla
          rilevazione delle operazioni tipiche svolte dagli stessi  e
          comuni a tutti gli enti  del  gruppo.  Le  strutture  delle
          codifiche dei vari comparti devono essere coerenti, al fine
          di assicurare le informazioni necessarie al  consolidamento
          dei conti di cui al comma 5. 
              7. Le  amministrazioni  pubbliche,  in  relazione  alla
          specificita'   delle   proprie   attivita'   istituzionali,
          definiscono gli ulteriori  livelli  gerarchici  utili  alla
          rilevazione  di   ciascuna   risorsa,   ottimizzandone   la
          struttura  in  funzione  delle  proprie  finalita',   fermo
          restando la riconducibilita' delle voci  alle  aggregazioni
          previste dal piano dei conti di cui ai commi 3 e 5. 
              8. Gli schemi dei regolamenti di cui al  presente  art.
          sono  trasmessi  alle  Camere  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso   il   parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti entro 60 giorni dalla trasmissione. Decorso tale
          termine per l'espressione dei pareri, i regolamenti possono
          essere adottati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 91 del 2011: 
              «2. Le amministrazioni pubbliche  conformano  i  propri
          ordinamenti finanziari e contabili  ai  principi  contabili
          generali contenuti nell'allegato 1  che  costituisce  parte
          integrante del presente decreto, e  uniformano  l'esercizio
          delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione
          e controllo  a  tali  principi,  che  costituiscono  regole
          fondamentali,  nonche'  ai  principi  contabili   applicati
          definiti con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3.». 
              - Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25
          maggio 2009 (Applicazione del  protocollo  sulla  procedura
          per  i  disavanzi  eccessivi,  allegato  al  trattato   che
          istituisce la Comunita' europea), e' pubblicato nella GU  L
          145 del 10.6.2009, pag. 1. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  5,  6  e  7  del
          citato decreto legislativo n. 91 del 2011: 
              «Art. 5 (Finalita' del piano dei conti). - 1. Il  piano
          dei conti, mediante un sistema integrato di  scritturazione
          contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni
          effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e  all'adozione
          del sistema di regole contabili comuni, obiettiva: 
                a)  l'armonizzazione  dei  sistemi  contabili   delle
          amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera b), della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, disciplinate  dagli  articoli  16  e  17  del
          presente decreto; 
                b) l'integrazione e la coerenza  tra  le  rilevazioni
          contabili  di  natura  finanziaria  e  quelle   di   natura
          economica; 
                c)  il  consolidamento  nelle  fasi  di   previsione,
          gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese,  dei
          costi e dei ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno
          degli andamenti di finanza pubblica  delle  amministrazioni
          pubbliche, anche secondo l'articolazione  nei  sottosettori
          delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza  e
          delle amministrazioni locali, in coordinamento  con  quanto
          previsto all'art. 2, comma 2, lettera  h),  dalla  legge  5
          maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni; 
                d) una  maggiore  tracciabilita'  delle  informazioni
          nelle varie fasi di rappresentazione  della  manifestazione
          contabile in termini di competenza finanziaria,  economica,
          cassa e patrimonio; 
                e) una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati
          contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci
          pubblici,   attraverso   l'analisi   delle   scritturazioni
          contabili rilevate con le  modalita'  di  cui  all'art.  4,
          comma 1. 
              2. I macroaggregati di cui agli articoli 10 e 11,  sono
          determinati in coerenza con  la  struttura  del  piano  dei
          conti.» 
              «Art.   6   (Sistema   integrato   di    scritturazione
          contabile).  -  1.  Le   amministrazioni   pubbliche,   con
          esclusione di quelle di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera
          b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  disciplinate
          dagli articoli 16 e 17, adottano un  sistema  integrato  di
          scritturazione contabile che consenta la  registrazione  di
          ciascun  evento  gestionale  contabilmente  rilevante   nei
          termini di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  c),  e  che
          assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni  di
          natura  finanziaria  con  quelle  di  natura  economica   e
          patrimoniale. 
              2. Il piano dei conti  economico-patrimoniale,  di  cui
          all'art. 4, comma 1, comprende i  conti  necessari  per  le
          operazioni  di  integrazione,  rettifica  e   ammortamento,
          effettuate secondo le modalita' ed i tempi  necessari  alle
          esigenze conoscitive della finanza pubblica. 
              3. Il sistema integrato di scritture contabili  di  cui
          al comma 1 consente di: 
                a)  rendere  disponibili   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione le informazioni contabili necessarie per la
          valutazione     dell'efficacia,      dell'efficienza      e
          dell'economicita'  della  propria  attivita'  mediante   la
          rilevazione dei fatti amministrativi  connessi  all'impiego
          delle risorse umane e strumentali; 
                b) semplificare il monitoraggio a  livello  nazionale
          della finanza  pubblica  e  favorire  l'acquisizione  delle
          informazioni  richieste  dagli  organismi   internazionali,
          nonche' il rispetto degli impegni assunti in sede europea. 
              4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche
          di cui al comma 1 di adeguare i propri sistemi  informativi
          e contabili, le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano dall'esercizio finanziario 2014." 
              «Art. 7 (Piano dei  conti  e  struttura  dei  documenti
          contabili).  -  1.  Il  livello  del   piano   dei   conti,
          individuato  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  3,  5  e   6,
          rappresenta   la   struttura   di   riferimento   per    la
          predisposizione  dei  documenti  contabili  e  di   finanza
          pubblica delle amministrazioni pubbliche. 
              2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere
          in maniera univoca ad una  unita'  elementare  di  bilancio
          finanziario.  Nel  caso  in  cui  non  sia   corrispondente
          all'articolazione minima del piano, l'unita' elementare  di
          bilancio deve essere  strutturata  secondo  l'articolazione
          che consenta la costruzione degli allegati e  degli  schemi
          di cui ai commi  3  e  4  del  presente  articolo,  con  il
          dettaglio   richiesto   per   il   monitoraggio    ed    il
          consolidamento dei dati di finanza pubblica. 
              3.  Al  fine  di  fornire  supporto  all'analisi  degli
          scostamenti tra dati di  previsione  e  di  consuntivo,  il
          bilancio   annuale   di   previsione   e   il    rendiconto
          dell'esercizio  presentano,   in   un   apposito   allegato
          conoscitivo, la disaggregazione delle voci  del  piano  dei
          conti conformemente a quanto previsto all'art. 4, commi  3,
          5 e 6, secondo la rappresentazione sia  della  contabilita'
          finanziaria, sia della contabilita' economica. 
              4.  Le  informazioni  e  gli  schemi   contabili   resi
          disponibili  dalle   amministrazioni   pubbliche   per   il
          monitoraggio e il consolidamento dei dati in  corso  d'anno
          sono redatti secondo lo schema di articolazione  del  piano
          dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 36 del  citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011: 
              «Art. 8 (Adeguamento  SIOPE)  -  1.  Con  le  modalita'
          definite dall'art. 14, comma 8,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE secondo la
          struttura del piano dei conti integrato. 
              2. Eventuali ulteriori livelli di  articolazione  delle
          codifiche  SIOPE  sono  riconducibili   alle   aggregazioni
          previste dal piano dei conti integrati.» 
              «Art. 36 (Sperimentazione) - 1. Al fine  di  verificare
          l'effettiva  rispondenza  del   nuovo   assetto   contabile
          definito dal presente  decreto  alle  esigenze  conoscitive
          della  finanza  pubblica  e   per   individuare   eventuali
          criticita' del sistema e le conseguenti modifiche intese  a
          realizzare una piu' efficace disciplina  della  materia,  a
          decorrere dal 2012 e' avviata  una  sperimentazione,  della
          durata di tre esercizi finanziari, riguardante l'attuazione
          delle disposizioni di cui  al  titolo  I,  con  particolare
          riguardo   all'adozione   del   bilancio   di    previsione
          finanziario annuale di  competenza  e  di  cassa,  e  della
          classificazione per missioni e programmi  di  cui  all'art.
          33. 
              2. Ai fini  della  sperimentazione,  entro  120  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dell'interno,  il  Ministro  delle
          riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con
          le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
          la semplificazione normativa  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n.  281,  sono  definiti  le  modalita'  della
          sperimentazione, i  principi  contabili  applicati  di  cui
          all'art. 3, il livello minimo di  articolazione  del  piano
          dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato
          di ciascun comparto di cui all'art. 4,  la  codifica  della
          transazione elementare di cui all'art.  6,  gli  schemi  di
          bilancio di cui  agli  articoli  11  e  12,  i  criteri  di
          individuazione dei Programmi sottostanti  le  Missioni,  le
          metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
          sistema di indicatori di risultato semplici,  misurabili  e
          riferiti ai  programmi  del  bilancio  e  le  modalita'  di
          attuazione della classificazione per missioni  e  programmi
          di cui all'art. 17 e le  eventuali  ulteriori  modifiche  e
          integrazioni  alle  disposizioni  concernenti  il   sistema
          contabile    delle    amministrazioni    coinvolte    nella
          sperimentazione di cui al comma 1. Il  decreto  di  cui  al
          primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
          contabilita' finanziaria sulla base di  una  configurazione
          del principio della competenza finanziaria secondo la quale
          le   obbligazioni   attive   e    passive    giuridicamente
          perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per  l'ente
          di riferimento sono registrate  nelle  scritture  contabili
          con l'imputazione all'esercizio nel quale  esse  vengono  a
          scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  di   attivita'   di
          investimento che comporta impegni di spesa  che  vengono  a
          scadenza in piu'  esercizi  finanziari,  la  necessita'  di
          predisporre, sin dal primo anno, la  copertura  finanziaria
          per     l'effettuazione     della     complessiva     spesa
          dell'investimento.  Ai  fini   della   sperimentazione   il
          bilancio di previsione annuale e il bilancio di  previsione
          pluriennale  hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
          limite agli  impegni  di  spesa,  fatta  eccezione  per  le
          partite di giro, i servizi per  conto  di  terzi  e  per  i
          rimborsi delle anticipazioni di cassa.  Per  i  comuni  con
          popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  possono   essere
          sperimentati sistemi di contabilita' e schemi  di  bilancio
          semplificati.   La   tenuta   della   contabilita'    delle
          amministrazioni   coinvolte   nella   sperimentazione    e'
          disciplinata dalle disposizioni di cui al  Titolo  I  e  al
          decreto di cui al presente comma, nonche' dalle  discipline
          contabili vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  in  quanto  con  esse  compatibili.  Al
          termine del primo esercizio finanziario  in  cui  ha  avuto
          luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi,
          il Ministro dell'economia e delle  finanze  trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sui   relativi   risultati.   Nella
          relazione    relativa     all'ultimo     semestre     della
          sperimentazione il Governo fornisce una  valutazione  sulle
          risultanze della medesima sperimentazione,  anche  ai  fini
          dell'attuazione del comma 4. 
              3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
          alle Camere, ai fini  dell'acquisizione  del  parere  della
          Commissione parlamentare per l'attuazione  del  federalismo
          fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti  per  i
          profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
          puo' comunque essere adottato. 
              4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministro  dell'interno  e
          con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la
          coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
          ai sensi dell'art. 3  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
          nella sperimentazione, secondo criteri  che  tengano  conto
          della   collocazione   geografica   e   della    dimensione
          demografica. Per le amministrazioni non  interessate  dalla
          sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
          vigore dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  5,  la
          vigente disciplina contabile. 
              5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
          con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
          legge 5 maggio 2009,  n.  42,  sono  definiti  i  contenuti
          specifici del principio della competenza finanziaria di cui
          al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere  ridefiniti  i
          principi  contabili  generali;  inoltre  sono  definiti   i
          principi contabili applicati di cui all'art. 3, il  livello
          minimo di  articolazione  del  piano  dei  conti  integrato
          comune e del piano dei conti integrato di ciascun  comparto
          di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
          di cui all'art. 6, gli  schemi  di  bilancio  di  cui  agli
          articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
          sottostanti le Missioni, le metodologie comuni  ai  diversi
          enti per la costruzione di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, le modalita' di attuazione della  classificazione
          per missioni e programmi di cui all'art. 17, nonche'  della
          definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
          all'art. 16. 
              6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 2, individua un  sistema  premiante,  senza
          oneri   per   la   finanza   pubblica,   a   favore   delle
          amministrazioni    pubbliche    che    partecipano     alla
          sperimentazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
          dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
              «Art. 19  (Proroga  dei  termini  per  l'emanazione  di
          provvedimenti in materia di  adeguamento  e  armonizzazione
          dei sistemi contabili). -  1.  Al  decreto  legislativo  31
          maggio  2011,   n.   91,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'art.  4,  comma  3,  le  parole:  «centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «il  31  dicembre
          2012»; 
                b) all'art. 8, comma 7, le parole: «centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; 
                c) all'art.  11,  comma  3,  le  parole:  «centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «il  31  dicembre
          2012»; 
                d) all'art. 11,  comma  4,  le  parole:  «centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «il  31  dicembre
          2012»; 
                e) all'art. 12, comma 1, le parole:  «novanta  giorni
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto»   sono
          sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; 
                f) all'art. 14, comma 2, le  parole:  «entro  novanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»; 
                g) all'art. 16, comma 2, le parole:  «novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012»; 
                h) all'art. 18,  comma  1,  le  parole:  «centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «il  31  dicembre
          2012»; 
                i) all'art. 23, comma  1,  le  parole:  «31  dicembre
          2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; 
                l) all'art. 25, comma 1, le parole:  «novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «il  31  dicembre  2012»  e  le
          parole:  «a  partire  dal  2012»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «a partire dal 2013». 
              1-bis.  All'art.  6,  comma  2,  primo   periodo,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, dopo le
          parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono aggiunte  le
          seguenti: «, e, fino al 31 dicembre 2012, per le  finalita'
          previste dall'art. 5-bis, comma  1,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art.  4
          del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88». ". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  5,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «5.  Ai  fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
                a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
          e delle finanze, uno dei quali con funzioni di  presidente,
          e   un   rappresentante   per   ciascuno   dei    Ministeri
          dell'interno,      della      difesa,      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri; 
                b)  un  rappresentante  tecnico  dell'amministrazione
          della Camera dei deputati e  uno  dell'amministrazione  del
          Senato   della   Repubblica,   designati   dai   rispettivi
          Presidenti, come invitati permanenti, e  un  rappresentante
          della Corte dei conti; 
                c) un rappresentante dell'ISTAT; 
                d) sette rappresentanti degli enti  territoriali,  di
          cui tre designati dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          uno dei quali per  le  autonomie  speciali,  uno  designato
          dall'Unione delle province d'Italia  (UPI),  uno  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
                e)        tre        esperti        in        materia
          giuridico-contabile-economica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 5  maggio
          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo
          fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione): 
              «Art.   4   (Commissione   tecnica    paritetica    per
          l'attuazione del federalismo fiscale).  -  1.  Al  fine  di
          acquisire  ed  elaborare  elementi   conoscitivi   per   la
          predisposizione dei contenuti dei  decreti  legislativi  di
          cui all' art. 2, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  una
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, di seguito  denominata  «Commissione»,
          formata   da   trentadue   componenti,   due   dei    quali
          rappresentanti  dell'ISTAT,  e,  per  i   restanti   trenta
          componenti, composta per meta'  da  rappresentanti  tecnici
          dello Stato e per meta'  da  rappresentanti  tecnici  degli
          enti  di  cui  all'  art.   114,   secondo   comma,   della
          Costituzione. Partecipano alle riunioni  della  Commissione
          un rappresentante tecnico della Camera dei deputati  e  uno
          del  Senato  della  Repubblica,  designati  dai  rispettivi
          Presidenti,  nonche'  un   rappresentante   tecnico   delle
          Assemblee legislative regionali e delle province  autonome,
          designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza
          dei presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
              2. La Commissione e' sede di  condivisione  delle  basi
          informative finanziarie, economiche e tributarie,  promuove
          la  realizzazione  delle  rilevazioni  e  delle   attivita'
          necessarie   per   soddisfare   gli   eventuali   ulteriori
          fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
          riordino dell'ordinamento finanziario di comuni,  province,
          citta'  metropolitane   e   regioni   e   delle   relazioni
          finanziarie   intergovernative.    A    tale    fine,    le
          amministrazioni statali, regionali e  locali  forniscono  i
          necessari  elementi  informativi   sui   dati   finanziari,
          economici e tributari. 
              3. La Commissione adotta, nella sua  prima  seduta,  da
          convocare entro quindici giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 1, la  tempistica  e  la
          disciplina procedurale dei propri lavori. 
              4. La Commissione opera  nell'ambito  della  Conferenza
          unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica  della
          Conferenza di cui all' art. 5 a decorrere  dall'istituzione
          di quest'ultima. Trasmette informazioni e dati alle Camere,
          su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e
          delle  province  autonome,  su  richiesta  di  ciascuno  di
          essi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  della
          citata legge n. 42 del 2009: 
              «2. Fermi restando gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa  e  maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
                b) lealta'  istituzionale  fra  tutti  i  livelli  di
          governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
                c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                d) coinvolgimento dei diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
                e) attribuzione di risorse autonome ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui all' art. 118  della
          Costituzione; le risorse  derivanti  dai  tributi  e  dalle
          entrate  propri  di   regioni   ed   enti   locali,   dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
                f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle funzioni fondamentali di cui all'  art.  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
                g) adozione per le proprie politiche di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
                h) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
                i) previsione dell'obbligo di pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                l) salvaguardia dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
                m)  superamento  graduale,  per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
                  1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
          livelli essenziali di cui all'  art.  117,  secondo  comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di cui all' art. 117, secondo  comma,  lettera
          p), della Costituzione; 
                  2) della perequazione della capacita'  fiscale  per
          le altre funzioni; 
                n)  rispetto  della  ripartizione  delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
                p) tendenziale correlazione tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                q) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
                  1) istituire tributi regionali e locali; 
                  2) determinare le variazioni delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                r) previsione  che  la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e
          successive modificazioni; 
                s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
                t) esclusione di interventi sulle basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all' art. 7, comma 1, lettera b), numeri  1)  e  2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all' art. 5;  se  i  predetti  interventi
          sono   accompagnati   da   una   riduzione   di    funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
                u)  previsione   di   strumenti   e   meccanismi   di
          accertamento e  di  riscossione  che  assicurino  modalita'
          efficienti di  accreditamento  diretto  o  di  riversamento
          automatico del riscosso agli  enti  titolari  del  tributo;
          previsione che i tributi  erariali  compartecipati  abbiano
          integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
                v) definizione di modalita' che assicurino a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
                z)  premialita'   dei   comportamenti   virtuosi   ed
          efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella
          gestione  finanziaria  ed   economica   e   previsione   di
          meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
          equilibri economico-finanziari o non assicurano  i  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione o  l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali delle prestazioni di cui all' art. 117,  secondo
          comma, lettera m), della Costituzione, o l'esercizio  delle
          funzioni fondamentali di cui all' art. 117, secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione, o qualora  gli  scostamenti
          dal patto di convergenza di cui all' art. 18 della presente
          legge abbiano caratteristiche  permanenti  e  sistematiche,
          adotta misure sanzionatorie ai sensi dell' art.  17,  comma
          1, lettera e), che sono  commisurate  all'entita'  di  tali
          scostamenti e possono comportare l'applicazione  di  misure
          automatiche per l'incremento delle  entrate  tributarie  ed
          extra-tributarie, e puo' esercitare nei casi piu' gravi  il
          potere sostitutivo di cui all'  art.  120,  secondo  comma,
          della Costituzione, secondo quanto disposto  dall'  art.  8
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo  il  principio
          di responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
                aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z)
          a carico degli enti inadempienti si  applichino  anche  nel
          caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione
          dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),  o  nel
          caso di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica; 
                bb) garanzia del mantenimento di un adeguato  livello
          di flessibilita' fiscale nella costituzione di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
                cc) previsione di una adeguata flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
                dd) trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni  di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all' art. 5, comma 1, lettera b); 
                ee) riduzione della imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui  all'  art.  119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
                ff) definizione di una disciplina dei tributi  locali
          in modo da consentire anche una piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
                gg) individuazione di strumenti idonei a favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
                hh) territorialita' dei tributi regionali e locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' art. 119 della Costituzione; 
                ii)   tendenziale   corrispondenza   tra    autonomia
          impositiva e autonomia di gestione  delle  proprie  risorse
          umane  e  strumentali  da  parte  del   settore   pubblico;
          previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
          livelli di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
          collettiva; 
                ll) certezza delle risorse e  stabilita'  tendenziale
          del quadro di finanziamento, in misura corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
                mm) individuazione, in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 1 (Definizioni fondamentali). - 1.  Ai  fini  del
          presente decreto: 
                a) per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  le
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle  regioni,  degli
          enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli
          enti del Servizio sanitario nazionale; 
                b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche  si
          intendono le articolazioni organizzative, anche  a  livello
          territoriale, dotate di autonomia gestionale  e  contabile,
          individuate con propri provvedimenti dalle  amministrazioni
          di  cui  alla  lettera  a),  non   indicate   autonomamente
          nell'elenco di cui all'art. 1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite; 
                c) per soggetti utilizzatori del sistema di  bilancio
          si intendono i cittadini, gli organi di governo  dell'ente,
          gli amministratori pubblici, gli organi  di  controllo,  le
          altre amministrazioni pubbliche  ed  ogni  altro  organismo
          strumentale  alla  gestione  dei   servizi   pubblici,   le
          istituzioni preposte al controllo della  finanza  pubblica,
          gli organismi  internazionali  competenti  per  materia,  i
          dipendenti delle amministrazioni pubbliche, i finanziatori,
          i creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei
          bilanci per soddisfare  esigenze  informative  al  fine  di
          sviluppare  la  propria   attivita'   decisoria   di   tipo
          istituzionale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 della  citata  legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
                g-bis)  introduzione  in  via  sperimentale   di   un
          bilancio di genere, per la valutazione del diverso  impatto
          della politica di bilancio sulle donne e sugli  uomini,  in
          termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi dellalegge 25 novembre 1971, n.
          1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per  legge,
          dei  programmi  comuni  tra  piu'  amministrazioni,   enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma,  della  Costituzionee  destinati  ai  comuni,   alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91: 
              «Art. 8 (Definizione della transazione elementare e sua
          codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto  in  essere
          dal funzionario responsabile per  realizzare  le  finalita'
          proprie   di   ciascun   programma,   definiti   ai   sensi
          degliarticoli   10e11,   costituisce   nelle    rilevazioni
          contabili una transazione elementare. 
              2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da
          un codice che consente di tracciare le operazioni contabili
          movimentando   contemporaneamente   i   piani   dei   conti
          finanziario, economico e patrimoniale. 
              3. In mancanza di una codifica univoca e  completa  che
          identifichi la  transazione  elementare  nelle  varie  fasi
          dell'entrata e della spesa i  funzionari  responsabili  non
          possono dare esecuzione alle relative transazioni. 
              4.   Le   transazioni    elementari    consentono    la
          tracciabilita'  di  tutte  le  operazioni  contabili  e  la
          movimentazione delle relative voci elementari di  bilancio,
          come definite dall'art. 7, comma 2. La movimentazione delle
          unita' elementari di bilancio, per la  parte  della  spesa,
          deve  essere  contenuta  entro  i  limiti   delle   risorse
          finanziarie ivi appostate. 
              5. Ciascuna transazione elementare  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
                a)  Codice  identificativo  della  missione,  per  le
          spese; 
                b) Codice identificativo del programma, per le spese; 
                c) Codice identificativo della classificazione  COFOG
          al secondo livello, per le spese; 
                d)    Codice    identificativo    del    centro    di
          responsabilita'; 
                e) Codice identificativo del centro di costo  cui  la
          transazione fa riferimento, per le spese; 
                f)  Codice  della  voce  del  piano  dei  conti,  per
          entrate, spese, costi, oneri, ricavi e proventi; 
                g) Codici identificativi del soggetto erogatore e del
          destinatario   del   trasferimento   ove   la   transazione
          intervenga  tra  due  amministrazioni   pubbliche;   Codice
          identificativo delle entrate ricorrenti e non ricorrenti; 
                h)  Codice  identificativo  delle   transazioni   con
          l'Unione europea; 
                i)  Codice  unico  di  progetto,  identificativo  del
          progetto      d'investimento      pubblico       realizzato
          dall'amministrazione. 
              6. In mancanza di uno o piu' codici di cui al comma  5,
          i funzionari responsabili non possono eseguire le  relative
          transazioni. 
              7. Le disposizioni di cui al presente articolo  entrano
          in vigore a partire dall'esercizio  finanziario  2014.  Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  31
          dicembre 2012,  sono  stabiliti  criteri  e  modalita'  per
          l'attuazione del presente articolo. Lo schema di decreto e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,  da
          rendere entro trenta  giorni  dalla  trasmissione.  Decorso
          tale termine, i decreti possono essere adottati. Il decreto
          di cui al  presente  comma  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel   sito   del
          Ministero dell'economia e delle finanze».