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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2013, n. 129

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (13G00173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/11/2013
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-11-2013
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di  adottare  le
misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi  essenziali
della propria sicurezza; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in  particolare,
l'articolo 1, che demanda ad uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri l'individuazione delle attivita' di  rilevanza
strategica per il  sistema  di  difesa  e  sicurezza  nazionale,  ivi
incluse le attivita' strategiche  chiave,  in  relazione  alle  quali
possono essere esercitati i poteri  speciali  previsti  dal  medesimo
articolo; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, del citato  decreto-legge  n.  21  del
2012, il quale stabilisce  che  i  decreti  di  individuazione  delle
attivita' di rilevanza strategica per  il  sistema  di  difesa  e  di
sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.   253,   concernente   il   regolamento   recante
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  26  settembre
2013; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, degli  affari  esteri,  dello
sviluppo economico e dell'interno; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Individuazione di attivi di rilevanza strategica 
                   nel settore delle comunicazioni 
 
  1. All'articolo 1 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-bis.  Ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012,  n.  21,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli
attivi di rilevanza strategica nel  settore  delle  comunicazioni  le
reti e gli impianti utilizzati per  la  fornitura  dell'accesso  agli
utenti finali dei servizi  rientranti  negli  obblighi  del  servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 2 ottobre 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
                      Il Ministro della difesa 
                                Mauro 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                   Il Ministro degli affari esteri 
                               Bonino 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2013 
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 149 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo del paragrafo 1 dell'art. 346 del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
                «Art. 346.(ex art. 296 del TCE) - 1. Le  disposizioni
          dei trattati non ostano alle norme seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme  in  materia  di  poteri
          speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
          della sicurezza nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
          rilevanza  strategica   nei   settori   dell'energia,   dei
          trasporti e delle comunicazioni): 
                «Art. 1. (Poteri speciali nei settori della difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei ministri, da trasmettere  contestualmente
          alle Commissioni parlamentari  competenti,  possono  essere
          esercitati i seguenti poteri speciali in caso  di  minaccia
          di grave pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della
          difesa e della sicurezza nazionale: 
                  a) imposizione di  specifiche  condizioni  relative
          alla sicurezza  degli  approvvigionamenti,  alla  sicurezza
          delle  informazioni,  ai  trasferimenti   tecnologici,   al
          controllo  delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a
          qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono
          attivita' di rilevanza strategica per il sistema di  difesa
          e sicurezza nazionale; 
                  b) veto all'adozione di delibere  dell'assemblea  o
          degli organi di amministrazione di un'impresa di  cui  alla
          lettera a), aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa o di societa' controllate, il trasferimento all'estero
          della sede sociale, il mutamento dell'oggetto  sociale,  lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art.  2351,
          terzo comma, del codice civile ovvero introdotte  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, come da ultimo  modificato  dall'art.  3  del
          presente  decreto,  le  cessioni  di  diritti  reali  o  di
          utilizzo  relative  a  beni  materiali  o   immateriali   o
          l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 
                  c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti di cui all'art.  122  del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero  di  quelli
          di cui all'art. 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)
          del  comma  1,  il   Governo   considera,   tenendo   conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
                a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle  modalita'
          di   finanziamento   dell'acquisizione,   della   capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto
          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
                b) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quindici giorni dalla notifica il Presidente del  Consiglio
          dei ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
          necessario  richiedere   informazioni   all'impresa,   tale
          termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di  informazioni
          successive alla prima non sospendono i termini.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le
          disposizioni di cui al presente comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni, e  sono  successivamente
          notificate le acquisizioni che determinano  il  superamento
          delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15
          per cento, 20 per cento  e  25  per  cento.  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quindici giorni  dalla  data  della
          notifica.   Qualora   si   renda   necessario    richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Le
          deliberazioni assembleari  eventualmente  adottate  con  il
          voto determinante di tali azioni sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          novembre 2012, n. 253 (Regolamento  recante  individuazione
          delle attivita' di rilevanza strategica per il  sistema  di
          difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con  modificazioni,
          dalla legge 11 maggio 2012, n.  56),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2013, n. 29. 
              -  La  legge  17  giugno  2003,  n.  148  (Ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica  francese,
          la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
          il Regno di Spagna, il Regno di Svezia  e  il  Regno  Unito
          della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord  relativo  alle
          misure per facilitare la ristrutturazione  e  le  attivita'
          dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
          Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
          9 luglio  1990,  n.  185),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1  del  citato  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del  2012,
          come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. (Individuazione delle attivita' di rilevanza
          strategica e delle attivita' strategiche chiave nei settori
          della difesa e della sicurezza nazionale).  -  1.  Ai  fini
          dell'esercizio dei poteri speciali di cui  all'art.  1  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  11  maggio  2012,  n.  56,  le
          attivita' di rilevanza strategica per il sistema di  difesa
          e  sicurezza   nazionale,   ivi   comprese   le   attivita'
          strategiche  chiave,  sono  individuate  nello  studio,  la
          ricerca, la  progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,
          l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa
          la catena logistica, dei seguenti sistemi e materiali: 
                  a)  sistemi  di  Comando,  Controllo,  Computer   e
          Informazioni (C4I), con le relative misure per garantire la
          sicurezza delle informazioni; in quest'ambito, le attivita'
          si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
          a: 
              1)   capacita'   operative    complesse    netcentriche
          terrestri, navali ed aeronautiche e relative  capacita'  di
          difesa cibernetica; 
              2) sistemi di guerra elettronica ed  acustica  ad  alto
          livello di automazione ed  in  grado  di  coprire  l'intera
          gamma delle minacce attuali e future; 
              3) sistemi per la  gestione  delle  fasi  di  raccolta,
          elaborazione e disseminazione dei  prodotti  dell'attivita'
          informativa tecnico-militare; 
              4)  sistemi  crypto  e  relativi   algoritmi   per   la
          protezione   e   trasmissione   sicura   di   informazioni,
          comunicazioni telefoniche e trasmissioni radio,  includendo
          l'applicazione di nuove tecnologie  e  nuovi  algoritmi  di
          cifratura, decifratura e decriptazione, comprese tecnologie
          quantistiche e steganografiche; 
                  b) sensori avanzati integrati nelle  reti  C4I;  in
          quest'ambito, le attivita' si qualificano come  strategiche
          chiave quando sono inerenti a: 
              1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori
          integrati  elettroottici  ad  alta  risoluzione   di   tipo
          tradizionale  ed  iper  spettrale,  nonche'   radar   multi
          spettrali a scansione elettronica; 
              2) sistemi satellitari militari ad elevate  prestazioni
          e protezione, sia nella componente terrestre sia in  quella
          spaziale  (inclusa  l'attivita'  gestionale  dei   relativi
          servizi), per l'osservazione terrestre (ottica e  radar)  e
          per le comunicazioni; 
              3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi  sistemi  di
          missione, sia per sorveglianza, acquisizione  obiettivi  ed
          esplorazione idonei ad operare  a  media  quota  con  lunga
          autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV); 
              4)  sistemi  di  esplorazione  subacquea  con  connessi
          software  per  l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,
          nonche'  sistemi   per   l'abbattimento   delle   segnature
          acustiche di mezzi navali; 
                  c)  sistemi  con  e  senza  equipaggio   idonei   a
          contrastare  le  molteplici  forme  di  ordigni   esplosivi
          improvvisati; in quest'ambito, le attivita' si  qualificano
          come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
              1)  sistemi  e  sensori  di  scoperta,  di   protezione
          balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di  protezione
          di scafi e di torrette dei veicoli  contro  le  minacce  da
          ordigni esplosivi improvvisati (IED) e da mine,  nonche'  i
          relativi sistemi di fusione delle informazioni; 
              2) sistemi individuali di protezione; 
                  d) sistemi d'arma avanzati,  integrati  nelle  reti
          C4I, indispensabili per garantire un margine  di  vantaggio
          sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza
          ed efficacia in operazioni; in quest'ambito,  le  attivita'
          si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
          a: 
              1)   sistemi   missilistici   avanzati    ad    elevata
          affidabilita'  e   precisione   nei   segmenti   aria/aria,
          aria/superficie, superficie/aria  e  superficie/superficie,
          con particolare riferimento ai sistemi di guida; 
              2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata
          per artiglierie terrestri e navali; 
              3) sistemi subacquei avanzati ad elevata  affidabilita'
          e precisione (siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
              4) navi da guerra e  integrazione  di  sistemi  d'arma,
          sensori  operanti  nelle  varie  bande   elettroottiche   o
          elettromagnetiche, nonche' sistemi di  sicurezza  attivi  e
          passivi, sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi; 
                  e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di  sensori
          avanzati integrati nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,  le
          attivita' si qualificano  come  strategiche  chiave  quando
          sono inerenti a: 
              1)  sistemi  di  addestramento   aeronautico   militare
          avanzato,  sia  nella  componente  aerea  sia   in   quella
          terrestre,  in  grado  di  formare  piloti  per  le   nuove
          generazioni di velivoli militari; 
              2)  velivoli  militari  ad  ala  rotante   ad   elevate
          prestazioni, con particolare riferimento alla  velocita'  e
          ai sistemi di controllo missione; 
                  f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali
          militari  ad  elevate  prestazioni  e   affidabilita';   in
          quest'ambito, le attivita' si qualificano come  strategiche
          chiave quando sono inerenti a: 
              1)  trasmissioni  di  potenza  e  trasmissioni  comando
          accessori dei motori aeronautici; 
              2) sistemi propulsivi a propellente  solido  e  liquido
          per i lanciatori spaziali. 
              2. Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,
          sviluppo, produzione, integrazione e sostegno al  ciclo  di
          vita, ivi compresa  la  catena  logistica,  si  qualificano
          inoltre  come  attivita'  strategiche  chiave  quando  sono
          inerenti a: 
                a) tecnologie  di  riduzione  della  segnatura  radar
          (stealthness);  nanotecnologie;  tecnologie  dei  materiali
          compositi  ad  alto  grado  termico;  tecnologie   per   la
          progettazione e fabbricazione di meta materiali; tecnologie
          per  la  progettazione  e  fabbricazione  di  Superfici   a
          Selezione di Frequenza (FSS); 
                b) Materiali Radar Assorbenti  (RAM);  materiali  per
          radome FSS (aeronautici, navali, terrestri);  materiali  ad
          alto  grado  termico  per  motori  spaziali,   aeronautici,
          nucleari; materiali per fabbricazione di  satelliti,  scudi
          spaziali  e  parti  di  armamenti  (affusti,  lanciatori  e
          canne);  materiali   per   l'abbattimento   della   traccia
          infrarosso e della traccia acustica. 
              2-bis. Ai fini dell'esercizio dei  poteri  speciali  di
          cui all'art. 1 del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio  2012,
          n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza  strategica  nel
          settore  delle  comunicazioni  le  reti  e   gli   impianti
          utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali
          dei  servizi  rientranti  negli   obblighi   del   servizio
          universale e dei servizi a banda larga e ultralarga».