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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. (13G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2013
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Testo in vigore dal: 21-11-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive  modificazioni,
recante norme sull'esercizio del  diritto  di  sciopero  nei  servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei  diritti  della  persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   Commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge; 
  Visto, in particolare, il comma 5  dell'articolo  12  della  citata
legge n. 146 del 1990, il  quale  prevede  che  le  norme  dirette  a
disciplinare  la  gestione  delle  spese,  anche   in   deroga   alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono  approvate
con decreto del Presidente della  Repubblica  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  1998,
n. 442, recante norme per l'amministrazione e la  contabilita'  della
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge  sullo  sciopero
nei servizi pubblici essenziali; 
  Vista la  legge  11  aprile  2000,  n.  83,  recante  modifiche  ed
integrazioni della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  in  materia  di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
che, tra  l'altro,  ha  attribuito  nuovi  compiti  e  funzioni  alla
Commissione; 
  Sentita la Commissione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2013; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente  della  Repubblica
                      30 novembre 1998, n. 442 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998,
n.   442,   concernente   il   regolamento    recante    norme    per
l'amministrazione e la contabilita' della Commissione di garanzia per
l'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei   servizi   pubblici
essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo
il loro oggetto, in capitoli, recanti  una  specifica  denominazione,
individuati con  deliberazione  della  Commissione  su  proposta  del
coordinatore generale.»; 
    b) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono  proporsi
solo se e' assicurata la copertura  finanziaria.  Le  variazioni  del
bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma  1
sono deliberati dalla Commissione  previo  parere  del  collegio  dei
revisori dei conti. In caso di necessita'  provvede  il  coordinatore
generale, con atto da sottoporre a ratifica della  Commissione  nella
prima adunanza utile. Le  variazioni  compensative  sono  sottoposte,
dandone   informazione   alla   Commissione,   all'approvazione   del
coordinatore generale o, in  caso  di  impedimento,  dal  funzionario
preposto al servizio finanziario.»; 
    c) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il fondo puo' essere  dotato  all'inizio  di  ciascun  anno
finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari  a
6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.»; 
    d) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Con il  fondo  economale  interno  si  puo'  provvedere  al
pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a
500 euro.»; 
    e) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Su  proposta   del   Presidente,   la   Commissione,   con
deliberazione  approvata  dai  due  terzi  dei  componenti,   nomina,
nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore  generale,  scelto  tra
dirigenti della pubblica amministrazione con  pluriennale  esperienza
gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di  particolare
e  comprovata  qualificazione  professionale,  anche   interne   alla
struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e  di
gestione dell'attivita' della Commissione. Il coordinatore  generale,
qualora sia dipendente  pubblico,  viene  collocato  in  comando,  in
aspettativa, oppure in  analoga  posizione  prevista  dai  rispettivi
ordinamenti.»; 
    f) all'articolo 20, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in
caso di  assenza  o  impedimento  di  quest'ultimo,  dal  funzionario
preposto al servizio finanziario.»; 
    g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale  o,
in caso di sua assenza o impedimento,  dal  funzionario  preposto  al
servizio finanziario.»; 
    h) all'articolo 25, il comma 3 e' abrogato; 
    i) all'articolo 28, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le funzioni di consegnatario e di  cassiere  sono  affidate
dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali  assumono
rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»; 
    l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il coordinatore generale deve eseguire,  almeno  una  volta
nel corso  di  ogni  trimestre,  congiuntamente  con  il  funzionario
responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle
scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e
comunque nel caso di cambiamento della gestione.»; 
    m) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  si
applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita'  generale  dello  Stato.  Si  applicano,  altresi',   le
disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre  2009,
n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di  cui  al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              La legge 12 giugno 1990, n. 146  (Norme  sull'esercizio
          del diritto di sciopero nei servizi pubblici  essenziali  e
          sulla    salvaguardia    dei    diritti    della    persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia dell'attuazione  della  legge),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  5,  della
          citata legge n. 146 del 1990: 
                " 5. La Commissione  provvede  all'autonoma  gestione
          delle spese relative al proprio funzionamento,  nei  limiti
          degli stanziamenti previsti da un apposito fondo  istituito
          a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto  della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione." . 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 30  novembre
          1998, n. 442 (Norme per l'amministrazione e la contabilita'
          della Commissione di garanzia per l'attuazione della  legge
          sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici   essenziali),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  dicembre  1998,  n.
          298, S.O. 
              La  legge  11  aprile  2000,  n.   83   (Modifiche   ed
          integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia
          di esercizio del diritto di sciopero nei  servizi  pubblici
          essenziali e di  salvaguardia  dei  diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 8,  17,  19,  20,
          25, 28, 36 e 37 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 442 del 1998, come  modificati  dal  presente
          regolamento: 
              «Art. 6. Articolazione del bilancio. 
              1.  Le  entrate  del  bilancio   di   previsione   sono
          classificate nei seguenti titoli: 
              Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; 
              Titolo II - Entrate in conto capitale; 
              Titolo III - Partite di giro. 
              2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: 
              Titolo I - Spese correnti; 
              Titolo II - Spese in conto capitale; 
              Titolo III - Partite di giro. 
              3.  L'unita'  elementare  del  bilancio   e'   l'unita'
          previsionale   di   base,   con   un   unico   centro    di
          responsabilita' amministrativa. 
              4. Le entrate e le spese sono ulteriormente  ripartite,
          secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica
          denominazione,   individuati   con   deliberazione    della
          commissione su proposta del coordinatore generale. 
              5. Le spese non possono superare, nel loro  complessivo
          importo, le entrate.» 
              «Art. 8. Istituti di flessibilita'. 
              1. Nelle spese correnti del bilancio di  previsione  e'
          iscritto in apposito capitolo un fondo di  riserva  per  le
          spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento
          delle spese correnti. 
              2. Le variazioni per nuove o  maggiori  spese,  possono
          proporsi solo se e' assicurata la copertura finanziaria. Le
          variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul
          fondo di cui al comma 1 sono deliberati  dalla  Commissione
          previo parare del collegio dei revisori dei conti. In  caso
          di necessita' provvede il coordinatore generale,  con  atto
          da sottoporre a  ratifica  della  Commissione  nella  prima
          adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte,
          dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del
          coordinatore  generale  o,  in  caso  di  impedimento,  dal
          funzionario preposto al servizio finanziario. 
              3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo  di  cui
          all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo,
          viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in
          corso, con deliberazione della commissione. 
              4. Le deliberazioni di  variazione  del  bilancio  sono
          allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al  quale
          si riferiscono.» 
              «Art. 17. Fondo economale interno. 
              1.  La  commissione  con  propria  deliberazione   puo'
          istituire  un  fondo  economale  interno.   L'incarico   di
          cassiere e' conferito a favore di un proprio dipendente. 
              2. Il fondo puo' essere dotato  all'inizio  di  ciascun
          anno finanziario, con determinazione del presidente, di  un
          importo   pari   a   6000   euro,   reintegrabili   durante
          l'esercizio. 
              3. Qualora la somma anticipata venga ad  esaurirsi,  il
          cassiere  presenta  al   coordinatore   generale   di   cui
          all'articolo 19, comma 1, le note documentate  delle  spese
          sostenute,  le  quali,  raggruppate  con   riferimento   ai
          corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate
          con mandati emessi a suo favore. 
              4. Con il fondo economale interno si puo' provvedere al
          pagamento delle spese di funzionamento per un  importo  non
          superiore a 500 euro. 
              5. Possono gravare sul fondo gli acconti per  le  spese
          di viaggio e di indennita' di missione e per  le  spese  di
          rappresentanza,   ove   non   sia   possibile   provvedervi
          tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di
          tesoreria.» 
              «Art. 19. Attivita' di gestione e di tesoreria. 
              1. Su proposta  del  presidente,  la  commissione,  con
          deliberazione  approvata  dai  due  terzi  dei  componenti,
          nomina, nell'ambito del contingente  di  personale  di  cui
          all'articolo 12 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  un
          coordinatore  generale  ,  scelto  tra  i  dirigenti  della
          pubblica   amministrazione   con   pluriennale   esperienza
          gestionale di strutture pubbliche , ovvero tra  persone  di
          particolare  e  comprovata  qualificazione   professionale,
          anche interne alla struttura,  a  cui  sono  attribuite  le
          funzioni di amministrazione e  di  gestione  dell'attivita'
          della Commissione.  Il  coordinatore  generale,qualora  sia
          dipendente  pubblico,  viene  collocato  in   comando,   in
          aspettativa,  oppure  in  analoga  posizione  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti.  cui  attribuire  le  funzioni  di
          amministrazione  e   di   gestione   dell'attivita'   della
          commissione. 
              2. In mancanza del coordinatore generale,  le  relative
          funzioni,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
          regolamento,  sono  esercitate  dal  presidente  o  da   un
          commissario da questi delegato. 
              3.  Con  provvedimento  del  presidente,   sentita   la
          commissione, e' nominato un  funzionario  delegato,  scelto
          tra gli impiegati in servizio  presso  la  commissione  con
          qualifica funzionale non inferiore alla settima o  tra  gli
          esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura
          contabile  attinenti  alla  gestione  finanziaria  e   alle
          relative attivita' amministrative della commissione.» 
              «Art. 20. Pagamento delle spese. 
              1. Verificata la legalita' della spesa, la  regolarita'
          della  documentazione  e   della   liquidazione,   l'esatta
          imputazione al bilancio e la disponibilita' dei  fondi  sul
          relativo  capitolo,   il   coordinatore   generale   o   il
          funzionario delegato appone la propria firma sul titolo  di
          spesa e ne dispone la  trasmissione,  con  apposito  elenco
          numerato  progressivamente,  all'istituto  incaricato   del
          servizio di cassa, di cui al  comma  2,  con  contemporanea
          comunicazione al creditore. 
              2.  Il  pagamento  delle  spese  e'  ordinato  mediante
          l'emissione di mandati  di  pagamento  numerati  in  ordine
          progressivo, tratti sul conto  corrente  aperto  presso  la
          tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 
              3. I mandati sono  firmati  dal  coordinatore  generale
          ovvero, in caso di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,
          dal funzionario preposto al servizio finanziario. o  da  un
          commissario appositamente  incaricato  e  dal  coordinatore
          generale  ovvero,   in   assenza   di   quest'ultimo,   dal
          funzionario delegato. 
              4. I mandati devono contenere le seguenti  indicazioni:
          esercizio  finanziario,  capitolo  del   bilancio,   codice
          meccanografico del capitolo, nome e cognome, data  e  luogo
          di nascita e di residenza o denominazione,  codice  fiscale
          del creditore ove non  trattasi  di  personale  dipendente,
          causale del pagamento,  importo  in  cifre  e  in  lettere,
          modalita'  di  estinzione  del  titolo,  data  e  luogo  di
          emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi. 
              5. I mandati  debbono  essere  scritti  con  chiarezza,
          senza cancellazioni o alterazioni  di  sorta;  in  caso  di
          errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non  sia
          piu' conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne
          un altro. 
              6.  I  mandati  di  pagamento   sono   cronologicamente
          registrati sull'apposito giornale di cassa e nei  partitari
          di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti
          quelli  che  si  riferiscono  alla  competenza  da   quelli
          relativi ai residui. 
              7.  La  documentazione  della  spesa  e'  allegata   al
          relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed  e'
          conservata agli atti per non meno di dieci anni. 
              8.  Possono  essere   emessi   mandati   di   pagamento
          collettivi per pagamenti da  farsi  per  lo  stesso  titolo
          distintamente a favore di diversi creditori. 
              9. Per il pagamento anticipato di  beni  e  servizi  si
          applicano le disposizioni previste per  le  amministrazioni
          dello Stato.» 
              «Art. 25. Stipulazione dei contratti. 
              1.  I  contratti  sono  sottoscritti  dal  coordinatore
          generale o, in caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  dal
          funzionario preposto al servizio finanziario. 
              2. Il contratto e' sottoscritto anche mediante  scambio
          di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del  commercio,  entro
          trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 
              3. (abrogato).» 
              «Art. 28. Consegnatario e cassiere. 
              1. Le funzioni di  consegnatario  e  di  cassiere  sono
          affidate  dal  coordinatore  generale   a   funzionari   in
          servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione
          di consegnatario e di cassiere. 
              2.   E'   consentito   affidare   gli   incarichi    di
          consegnatario  e  di  cassiere  allo  stesso   funzionario,
          nonche' al funzionario delegato. 
              3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono  anche
          designati gli impiegati, di  qualifica  pari  o  inferiore,
          incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di
          impedimento temporaneo.» 
              «Art. 36. Verifiche di cassa. 
              1. Il coordinatore generale deve eseguire,  almeno  una
          volta nel corso di ogni trimestre,  congiuntamente  con  il
          funzionario  responsabile  del  servizio  finanziario,  una
          verifica alla cassa e alle scritture tenute  dal  cassiere,
          un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di
          cambiamento della gestione. 
              2. Oltre alla constatazione  del  denaro,  la  verifica
          deve estendersi a tutti i valori affidati al cassiere.» 
              «Art. 37.Norma di salvaguardia. 
              1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
          applicano   le   disposizioni   sull'amministrazione    del
          patrimonio e sulla contabilita' generale  dello  Stato.  Si
          applicano, altresi', le diposizioni attuative dell'articolo
          2 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  di  cui  al  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».