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DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonchè in materia di immigrazione. (13G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013, n. 137 (in G.U. 14/12/2013, n. 293).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal: 15-12-2013
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  considerata  la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate  al
riequilibrio della  finanza  pubblica  in  conformita'  ai  parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre  ulteriori  misure
in materia di finanza locale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
intervenire in materia di immigrazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 ottobre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Disposizioni in materia di immigrazione 
 
  1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Al fine  di  fronteggiare  le  esigenze  straordinarie  connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri  sul  territorio  nazionale  e'
istituito per le esigenze del  Ministero  dell'interno  nel  relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione  finanziaria  di  euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione  e'  effettuata  con
decreto del Ministro dell'interno,  previa  intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ((, anche tenendo conto delle  esigenze
connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne  straniere
in stato di  gravidanza,  nonche'  di  quelle  concernenti  i  comuni
maggiormente  esposti  all'afflusso  di  stranieri,  con  particolare
riguardo al comune di Lampedusa e Linosa)). 
  ((2-bis. Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  nell'uso  delle
risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014  il  Ministro  dell'interno
presenta una  relazione  alle  Camere  per  illustrare  lo  stato  di
utilizzo e gli effettivi impieghi  sia  delle  risorse  assegnate  ai
sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle  assegnate  ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  ottobre  2013,  n.
119)). 
  3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,  non  utilizzate  nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo. 
  4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di  euro
nell'anno 2013, si provvede: 
    a) quanto a  90  milioni  di  euro  mediante  quota  parte  degli
introiti di cui  all'articolo  14-bis,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del  bilancio  dello  Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo; 
    b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle  somme  incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del  16  luglio
2012, n. 109; 
    c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2011,  n.  10,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
  ((4-bis. Per le medesime esigenze  di  cui  al  comma  2,  i  fondi
destinati  all'adeguamento   dei   centri   di   identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 23 giugno 2011,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto  2011,  n.
129, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e
di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli.  La  nullita'
e' rilevabile  d'ufficio  e  gli  atti  non  determinano  obbligo  di
accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato,  ne'  sospendono
l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati. 
  4-ter. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "A decorrere dall'anno 2013, qualora entro il 31 ottobre  di
ciascun anno non sia intervenuta l'intesa di cui al secondo  periodo,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad erogare,
a titolo di acconto, in favore dell'INMP il 90 per cento dell'importo
destinato nell'anno di riferimento al predetto istituto ai sensi  del
presente comma")).