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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013, n. 115

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00157)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2013
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Testo in vigore dal: 25-10-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che con uno o piu' regolamenti  adottati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, si provvede al  riordino  delle  scuole  militari  e
degli istituti militari di formazione, in conformita' con  i  criteri
indicati dal comma 1 del citato articolo 11; 
  Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.  66,  recante  codice  dell'ordinamento  militare   e   successive
modificazioni,  di  seguito  denominato:   «codice   dell'ordinamento
militare»,  che   disciplinano,   rispettivamente,   l'organizzazione
formativa e addestrativa dell'Esercito  italiano  e  l'organizzazione
formativa della Marina militare; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento  militare
e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della  difesa
puo' sopprimere o riorganizzare,  con  proprio  decreto,  emanato  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  enti  e  organismi
nell'ambito del processo  di  ristrutturazione  delle  Forze  armate,
fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che
disciplina le  procedure  per  l'istituzione  e  la  soppressione  di
reparti dell'Arma dei carabinieri; 
  Visti gli articoli 156 e 278 del  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo  unico  dell'ordinamento
militare»,   che   disciplinano,   rispettivamente,   i   centri   di
addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli
enti e gli istituti di  istruzione  della  Marina  militare,  nonche'
l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti  di  istruzione
dell'Esercito italiano; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis,  comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni del medesimo  codice  dell'ordinamento  militare  e  del
testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento militare  possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese,
modificate, coordinate o  implementate  solo  in  modo  esplicito,  e
mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni  contenute  nel
codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle  competenti  Commissioni  parlamentari  di
Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28  maggio  e  29
maggio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   la
soppressione e la riorganizzazione, anche  mediante  ridenominazione,
delle scuole militari e degli istituti  militari  di  formazione,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)   per   «soppressione»,   qualsiasi   provvedimento   connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o  la
ridefinizione dell'organismo per altra missione; 
    b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso  alla
revisione,  all'integrazione  o   riconfigurazione   della   missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare  presso
altri organismi funzioni svolte da enti  soppressi  o  ridefiniti  ai
sensi del presente regolamento. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che con uno o piu' regolamenti  adottati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, si provvede al  riordino  delle  scuole  militari  e
degli istituti militari di formazione, in conformita' con  i  criteri
indicati dal comma 1 del citato articolo 11; 
  Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.  66,  recante  codice  dell'ordinamento  militare   e   successive
modificazioni,  di  seguito  denominato:   «codice   dell'ordinamento
militare»,  che   disciplinano,   rispettivamente,   l'organizzazione
formativa e addestrativa dell'Esercito  italiano  e  l'organizzazione
formativa della Marina militare; 
  Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento  militare
e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della  difesa
puo' sopprimere o riorganizzare,  con  proprio  decreto,  emanato  su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa,  enti  e  organismi
nell'ambito del processo  di  ristrutturazione  delle  Forze  armate,
fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che
disciplina le  procedure  per  l'istituzione  e  la  soppressione  di
reparti dell'Arma dei carabinieri; 
  Visti gli articoli 156 e 278 del  testo  unico  delle  disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo  unico  dell'ordinamento
militare»,   che   disciplinano,   rispettivamente,   i   centri   di
addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli
enti e gli istituti di  istruzione  della  Marina  militare,  nonche'
l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti  di  istruzione
dell'Esercito italiano; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis,  comma
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le
disposizioni del medesimo  codice  dell'ordinamento  militare  e  del
testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento militare  possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese,
modificate, coordinate o  implementate  solo  in  modo  esplicito,  e
mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni  contenute  nel
codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle  competenti  Commissioni  parlamentari  di
Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28  maggio  e  29
maggio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano   la
soppressione e la riorganizzazione, anche  mediante  ridenominazione,
delle scuole militari e degli istituti  militari  di  formazione,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a)   per   «soppressione»,   qualsiasi   provvedimento   connesso
all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o  la
ridefinizione dell'organismo per altra missione; 
    b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso  alla
revisione,  all'integrazione  o   riconfigurazione   della   missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare  presso
altri organismi funzioni svolte da enti  soppressi  o  ridefiniti  ai
sensi del presente regolamento.