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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 agosto 2013, n. 110

Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2013
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 18-10-2013
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 31  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.  27,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'", il quale, al fine di contrastare
la  contraffazione  dei  contrassegni  relativi   ai   contratti   di
assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi  per  danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore  su  strada,  detta
disposizioni  in  tema  di   dematerializzazione   dei   contrassegni
medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi  elettronici  o
telematici, anche in collegamento con banche dati; 
  Visto, in particolare, il comma 1 del richiamato  articolo  31  del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale rinvia ad apposito regolamento,
adottato dal Ministro dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  l'ISVAP,  la
definizione delle modalita' per  la  progressiva  dematerializzazione
dei predetti contrassegni, delle caratteristiche e dei requisiti  dei
sistemi  elettronici  o  telematici  sostitutivi   dei   contrassegni
medesimi nonche' la fissazione della loro entrata in vigore; 
  Visto l'articolo 21, commi 4 e 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 17  dicembre  2012,  n.
121; 
  Visto l'articolo 45, comma 6, del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e l'articolo 127 del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209; 
  Ritenuto di dover provvedere  a  dare  attuazione  alla  richiamata
disposizione legislativa contenuta nell'articolo  31,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  1  del  2012,  nonche',  limitatamente  alle  sole
informazioni  contenute  nella  banca  dati  di   cui   al   presente
regolamento, dare attuazione al citato  articolo  21,  comma  5,  del
decreto-legge n. 179 del 2012; 
  Sentito l'IVASS che, istituito ai sensi dell'articolo  13,  decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' subentrato all'ISVAP dall'1 gennaio  2013  ed
ha espresso il proprio parere con nota n. 09-13.004012 del 12  aprile
2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per  gli
Atti Normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Data comunicazione al Presidente del Consiglio in  data  11  giugno
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto  1988,
n. 400; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) "dematerializzazione dei contrassegni":  la  sostituzione  dei
contrassegni  relativi  ai  contratti   di   assicurazione   per   la
responsabilita' civile  verso  i  terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione dei veicoli a motore su strada, con sistemi  elettronici
o telematici che garantiscano, attraverso la connessione con la banca
dati di cui alla lettera c), anche mediante l'utilizzo di dispositivi
o  mezzi  tecnici  di  controllo  e  rilevamento  a  distanza   delle
violazioni  delle  norme  del  codice  della  strada,  approvati   od
omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.  285,  la  corrispondenza  dei  dati  relativi  al
veicolo con l'esistenza e la validita' della  copertura  assicurativa
obbligatoria; 
    b) "processo  di  dematerializzazione":  l'insieme  dei  processi
organizzativi e tecnici tesi alla progressiva dematerializzazione dei
contrassegni; 
    c) "banca dati": quella costituita presso il Centro  elaborazione
dati della Direzione generale per  la  motorizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, alimentata  dalle  informazioni
contenute  nell'Archivio  nazionale  dei  veicoli   e   nell'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e  226
del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche' dalle informazioni e
dai  dati  forniti  gratuitamente  dalle  imprese  di  assicurazione,
direttamente o attraverso sistemi informativi centralizzati istituiti
presso le associazioni  di  rappresentanza,  relativi  alla  data  di
decorrenza, di sospensione e di scadenza delle coperture assicurative
r.c. auto dei veicoli a motore; 
    d)  "sistemi  elettronici  o  telematici":  il  complesso   delle
procedure   e    tecnologie    utilizzate    per    la    progressiva
dematerializzazione dei contrassegni; 
    e)  "impresa  di  assicurazione":  quella  con  sede  legale  nel
territorio della Repubblica autorizzata ai sensi dell'articolo 13 del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,   n.   209,   all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel  ramo  r.c.  auto;  quella  con  sede
legale in un  altro  Stato  membro  dello  Spazio  Economico  Europeo
abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo  n.
209  del  2005  nel   territorio   della   Repubblica   all'esercizio
dell'assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di
liberta' di prestazione di servizi, nonche' quella con sede legale in
uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell'articolo  28  del  decreto
legislativo  n.  209  del  2005  nel  territorio   della   Repubblica
all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  nel  ramo  r.c.  auto  in
regime di stabilimento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Per il testo dell'articolo 31  del  decreto-legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, S.O., si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per il testo dell'articolo 21 del  decreto  legge  18
          ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre
          2012, n. 245, S.O, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'articolo 45, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada), pubblicato nella Gazz. Uff.  18  maggio  1992,  n.
          114, S.O., si veda nelle note all'art. 1. 
               -  Per  il  testo  dell'articolo   127   del   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  13
          ottobre 2005, n. 239, S.O., si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), 
              pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.  214,
          S.O.: 
                "3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 45, comma 6, 225 e
          226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992: 
              "Art. 45. Uniformita' della segnaletica, dei  mezzi  di
          regolazione e controllo ed omologazioni. 
              1. - 5. (Omissis). 
              6.  Nel  regolamento  sono  precisati  i   segnali,   i
          dispositivi, le apparecchiature e gli altri  mezzi  tecnici
          di controllo e regolazione  del  traffico,  nonche'  quelli
          atti all'accertamento e  al  rilevamento  automatico  delle
          violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali  che,
          per la  loro  fabbricazione  e  diffusione,  sono  soggetti
          all'approvazione od omologazione  da  parte  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti,  previo  accertamento
          delle    caratteristiche     geometriche,     fotometriche,
          funzionali, di idoneita'  e  di  quanto  altro  necessario.
          Nello  stesso  regolamento  sono  precisate   altresi'   le
          modalita' di omologazione e di approvazione." 
              "Art.  225.  Istituzione   di   archivi   ed   anagrafe
          nazionali. 
              1. Ai fini  della  sicurezza  stradale  e  per  rendere
          possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle
          strade,  dei  veicoli  e  degli  utenti  e   dei   relativi
          mutamenti, sono istituiti: 
                a) presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti un archivio nazionale delle strade; 
                b) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          un archivio nazionale dei veicoli; 
                c) presso il Dipartimento per i  trasporti  terrestri
          un'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida,  che
          include anche incidenti e violazioni." 
              "Art. 226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe
          nazionale. 
              1. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito l'archivio nazionale  delle  strade,
          che comprende tutte le strade distinte per categorie,  come
          indicato nell'art. 2. 
              2.Nell'archivio  nazionale,  per  ogni  strada,  devono
          essere indicati  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico  della  strada,  al  traffico   veicolare,   agli
          incidenti e allo stato di percorribilita'  anche  da  parte
          dei veicoli classificati mezzi d'opera ai  sensi  dell'art.
          54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti  di  massa
          stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
              3. La raccolta dei dati  avviene  attraverso  gli  enti
          proprietari della strada, che  sono  tenuti  a  trasmettere
          all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
          stradale  tutti  i  dati  relativi  allo  stato  tecnico  e
          giuridico   delle   singole   strade,   allo    stato    di
          percorribilita' da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi
          d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'
          i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,  e
          attraverso il Dipartimento per i trasporti  terrestri,  che
          e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato  tutti  i
          dati relativi agli incidenti  registrati  nell'anagrafe  di
          cui al comma 10. 
              4. In attesa della attivazione dell'archivio  nazionale
          delle  strade,  la  circolazione  dei  mezzi  d'opera   che
          eccedono i limiti di massa stabiliti  nell'art.  62  potra'
          avvenire solo sulle strade o tratti di strade non  comprese
          negli  elenchi   delle   strade   non   percorribili,   che
          annualmente sono pubblicati  a  cura  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  nella  Gazzetta  Ufficiale
          sulla   base   dei   dati    trasmessi    dalle    societa'
          concessionarie,   per   le   autostrade   in   concessione,
          dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
          regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il   regolamento
          determina i criteri e le modalita' per  la  formazione,  la
          trasmissione,  l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  degli
          elenchi. 
              5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri  e'
          istituito l'archivio nazionale  dei  veicoli  contenente  i
          dati relativi ai veicoli  di  cui  all'art.  47,  comma  1,
          lettere e), f), g), h), i), l), m) e n ). 
              6. Nell'archivio  nazionale  per  ogni  veicolo  devono
          essere indicati i dati  relativi  alle  caratteristiche  di
          costruzione  e  di  identificazione,  all'emanazione  della
          carta di circolazione e del certificato  di  proprieta',  a
          tutte le  successive  vicende  tecniche  e  giuridiche  del
          veicolo,  agli  incidenti  in  cui  il  veicolo  sia  stato
          coinvolto.  Previa  apposita  istanza,   gli   uffici   del
          Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne
          abbia qualificato  interesse,  certificazione  relativa  ai
          dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori,  macchine
          agricole e macchine operatrici; i  relativi  costi  sono  a
          totale carico  del  richiedente  e  vengono  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              7.  L'archivio  e'  completamente  informatizzato;   e'
          popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
          per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti
          all'espletamento dei servizi di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12, dalle compagnie  di  assicurazione,  che  sono
          tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e  nei  tempi
          di cui al regolamento, al C.E.D.  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri. 
              8.Nel   regolamento   sono   specificate   le   sezioni
          componenti l'archivio nazionale dei veicoli. 
              9. Le modalita' di accesso all'archivio sono  stabilite
          nel regolamento. 
              10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
          istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida
          ai fini della sicurezza stradale. 
              11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
          ogni  conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento   di
          rilascio della patente,  nonche'  a  tutti  i  procedimenti
          successivi,  come  quelli  di  rinnovo,  di  revisione,  di
          sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati  relativi  alle
          violazioni previste dal presente codice  e  dalla  legge  6
          giugno 1974, n.  298 che  comportano  l'applicazione  delle
          sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse  alla  guida
          di un determinato veicolo, che comportano decurtazione  del
          punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli  incidenti  che
          si  siano  verificati  durante  la  circolazione  ed   alle
          sanzioni comminate. 
              12.    L'anagrafe    nazionale     e'     completamente
          informatizzata;  e'  popolata  ed  aggiornata  con  i  dati
          raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1301),
          dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
          servizi di polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  dalle
          compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
          dati, con le modalita' e nei tempi di cui  al  regolamento,
          al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
              13. Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti
          norme  saranno  altresi'  specificati   i   contenuti,   le
          modalita' di impianto, di tenuta e di  aggiornamento  degli
          archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.". 
              Si riporta il testo degli articoli 13, 23, 24 e 28  del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2005: 
              "Art. 13. Autorizzazione. 
              1.  L'ISVAP  alle  condizioni  previste   dall'articolo
          14 autorizza,   con   provvedimento   da   pubblicare   nel
          bollettino, l'impresa che  intende  esercitare  l'attivita'
          nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente,
          nei rami vita e  nei  rami  infortuni  e  malattia  di  cui
          all'articolo 2, comma 3. 
              2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata  per  uno  o
          piu'  rami  vita  o  danni  e  copre  tutte  le   attivita'
          rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che  l'impresa
          non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse. 
              3. L'autorizzazione e' valida per il  territorio  della
          Repubblica,  per  quello  degli  altri  Stati  membri,  nel
          rispetto delle disposizioni  relative  alle  condizioni  di
          accesso in regime  di  stabilimento  o  di  prestazione  di
          servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto
          della legislazione di tali Stati." 
              "Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento. 
              1.L'accesso all'attivita' dei  rami  vita  o  dei  rami
          danni  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della
          Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in
          un altro Stato membro, e'  subordinato  alla  comunicazione
          all'ISVAP, da parte dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale
          Stato, delle  informazioni  e  degli  adempimenti  previsti
          dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.   Se
          l'impresa  si  propone  di  assumere   rischi   concernenti
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti, la  comunicazione  include  la  dichiarazione  che
          l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano
          e aderente al  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime  della
          strada. 
              2. Il rappresentante  generale  della  sede  secondaria
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio  e
          davanti a tutte  le  autorita'  della  Repubblica,  nonche'
          quello di concludere e  sottoscrivere  i  contratti  e  gli
          altri  atti  relativi   alle   attivita'   esercitate   nel
          territorio della  Repubblica.  Il  rappresentante  generale
          deve avere domicilio all'indirizzo della  sede  secondaria.
          Qualora la rappresentanza  sia  conferita  ad  una  persona
          giuridica, questa deve avere la sede legale nel  territorio
          della Repubblica e deve a sua volta designare come  proprio
          rappresentante una persona fisica che  abbia  domicilio  in
          Italia e che  sia  munita  di  un  mandato  comprendente  i
          medesimi poteri. 
              3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla   data   di
          ricevimento    della    comunicazione    l'ISVAP     indica
          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 
              4. L'impresa puo' insediare la sede secondaria  e  dare
          inizio all'attivita' nel territorio  della  Repubblica  dal
          momento in cui riceve  dall'autorita'  di  vigilanza  dello
          Stato di origine la  comunicazione  dell'ISVAP  ovvero,  in
          caso di silenzio, dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
          comma 3. 
              5.L'impresa,    qualora    intenda    modificare     la
          comunicazione effettuata, ne informa l'ISVAP almeno  trenta
          giorni prima di mettere in atto quanto comunicato.  L'ISVAP
          valuta  la  rilevanza  delle   informazioni   ricevute   in
          relazione  alla  permanenza  dei  presupposti   che   hanno
          giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e,  se  del
          caso, informa l'autorita'  competente  dello  Stato  membro
          interessato." 
              "Art.  24.  Attivita'  in  regime  di  prestazione   di
          servizi. 
              1. L'accesso all'attivita' dei rami  vita  o  dei  rami
          danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi  nel
          territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente
          la sede legale in un altro  Stato  membro,  e'  subordinato
          alla comunicazione all'ISVAP, da  parte  dell'autorita'  di
          vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e   degli
          adempimenti previsti  dalle  disposizioni  dell'ordinamento
          comunitario. Se l'impresa si  propone  di  assumere  rischi
          concernenti     l'assicurazione     obbligatoria      della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore e dei natanti,  la  comunicazione  include
          l'indicazione   del   nominativo    e    l'indirizzo    del
          rappresentante  per  la  gestione  dei   sinistri   e   una
          dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio
          centrale italiano e aderente al Fondo di  garanzia  per  le
          vittime della strada. 
              2. L'impresa puo' iniziare l'attivita' dal  momento  in
          cui l'ISVAP  attesta  di  aver  ricevuto  la  comunicazione
          dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
          di vigilanza dello Stato membro  d'origine,  ogni  modifica
          che intende apportare alla comunicazione per l'accesso  nel
          territorio  della  Repubblica  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi. 
              4. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime  di
          liberta' di prestazione di  servizi  nel  territorio  della
          Repubblica,  l'impresa   non   puo'   avvalersi   di   sedi
          secondarie,  di  agenzie  o  di  qualsiasi  altra  presenza
          permanente  nel  territorio  italiano,  neppure   se   tale
          presenza  consista  in  un  semplice  ufficio  gestito   da
          personale dipendente, o tramite una  persona  indipendente,
          ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
          stessa." 
              "Art. 28. Attivita' in regime di stabilimento 
              1. L'impresa avente sede legale  in  uno  Stato  terzo,
          qualora intenda esercitare nel territorio della  Repubblica
          i rami vita o i rami danni, e' preventivamente  autorizzata
          dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino. 
              2.  L'autorizzazione  e'  efficace   limitatamente   al
          territorio   nazionale,    salva    l'applicazione    delle
          disposizioni sulle condizioni per  l'accesso  all'attivita'
          all'estero in regime di liberta' di prestazione di servizi. 
              3. L'impresa, qualora nello Stato di  origine  eserciti
          congiuntamente i rami vita e  i  rami  danni,  puo'  essere
          autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni  o  i
          rami   vita,   salvo    che    richieda    l'autorizzazione
          all'esercizio  dei  rami  vita  e  dei  rami  infortuni   e
          malattia. 
              4. L'impresa di cui  al  comma  1  deve  insediare  nel
          territorio della Repubblica una sede secondaria e  nominare
          un rappresentante generale che abbia residenza in Italia  e
          che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma
          2, nonche' del potere di compiere le operazioni  necessarie
          per la costituzione ed il vincolo del  deposito  cauzionale
          previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza   sia
          conferita  ad  una  persona  giuridica,   si   applica   la
          disposizione contenuta nell'articolo 23,  comma  2,  ultimo
          periodo. Il  rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la
          persona  preposta  alla  gestione  effettiva   della   sede
          secondaria  deve  essere  in  possesso,   per   la   durata
          dell'incarico,   dei   requisiti    di    onorabilita'    e
          professionalita' previsti dall'articolo 76. 
              5.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  gli   altri
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi
          compreso l'obbligo di presentare un programma di attivita',
          nonche' il possesso  nel  territorio  della  Repubblica  di
          investimenti per un  ammontare  almeno  uguale  all'importo
          minimo della quota di garanzia e con il deposito  a  titolo
          di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti  o  presso
          la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in  titoli,
          pari almeno alla  meta'  dell'importo  minimo.  Si  applica
          l'articolo 14, commi 2, 3 e 4. 
              6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono  inoltre
          disciplinati i procedimenti e le condizioni  di  estensione
          dell'attivita' ad altri rami, di  esercizio  congiunto  dei
          rami vita e dei rami infortuni  e  malattia  e  di  diniego
          dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15. 
              7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata
          quando  non  sia  rispettato  dallo  Stato  di  origine  il
          principio di parita' di trattamento o di  reciprocita'  nei
          confronti  delle  imprese  aventi  la   sede   legale   nel
          territorio della  Repubblica  che  intendano  costituire  o
          abbiano  gia'   costituito   in   tale   Stato   una   sede
          secondaria.".