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DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (13G00151)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-10-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009,  sulle  sostanze  che  riducono  lo
strato di ozono, come modificato dal  regolamento  (UE)  n.  744/2010
della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in  particolare  l'articolo
29; 
  Visto il regolamento (UE) n. 291/2011  della  Commissione,  del  24
marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze  controllate  e  diverse
dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di  laboratorio  e  a
fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono; 
  Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante
l'uso di sostanze controllate come agenti  di  fabbricazione  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE)  n.  1005/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante  misure  a  tutela
dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997,
n. 179; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare  3  ottobre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero,
riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon',  come  modificato
dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
14 del 18 gennaio 2006; 
  Visto il regolamento (CEE) n.  2454/93  della  Commissione,  del  2
luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione   del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce  il  codice
doganale comunitario, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 4, commi 57, 58 e  59,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, che istituisce presso  gli  uffici  dell'Agenzia  delle
dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,  sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni,
di seguito denominato 'regolamento'. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il testo dell'articolo  1  della  legge  15  dicembre
          2011, n. 217, (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010.),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale  il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  comunitarie  attuate  in  via  regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o
          in regolamenti comunitari pubblicati alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, per i quali non  sono  gia'
          previste sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con
          decreti legislativi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  14
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia.  I  decreti
          legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  4
          giugno 2010, n. 96. 
              3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il regolamento (CE)  1005/2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 286. 
              - Il regolamento  (UE)  291/2011  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 25 marzo 2011, n. L 79. 
              - La decisione della Commissione del 18 giugno 2010  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2010, n. L 169. 
              - La legge 28 dicembre 1993, n. 549  (Misure  a  tutela
          dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  1993,   n.   305,   come
          modificata dalla legge 16 giugno 1997,  n.  179  (Modifiche
          alla legge 28 dicembre  1993,  n.  549,  recante  misure  a
          tutela dell'ozono stratosferico), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145. 
              - Il regolamento  CEE  n.  2454/93  (Regolamento  della
          Commissione che fissa  talune  disposizioni  d'applicazione
          del  regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del   Consiglio   che
          istituisce il codice doganale comunitario),  e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253. 
              - Il testo dell'articolo 4, commi 57,  58  e  59  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  finanziaria   2004),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo "sportello unico doganale",  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              58. Ferme tutte le competenze di  legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
              59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4  novembre  2012,  n.  242  (Definizione  dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 2011, n. 10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)
          1005/2009 si veda nelle note alle premesse.