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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
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Testo in vigore dal: 24-9-2013
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.
140, concernente regolamento recante la determinazione dei  parametri
per la  liquidazione  da  parte  di  un  organo  giurisdizionale  dei
compensi per le  professioni  regolamentate  vigilate  dal  Ministero
della giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Ritenuto  di  non  sopprimere  la  disposizione  che  descrive   le
principali fasi in cui si articola l'attivita' notarile, nonche',  in
via meramente esemplificativa, alcune delle attivita'  che  rientrano
in  ciascuna  delle  tre  fasi,  in  quanto  la  finalita'  di   tale
integrazione normativa e' solo quella di far emergere  e  valorizzare
la  complessita'  della  attivita'  notarile  senza  in  questo  modo
introdurre una suddivisione delle fasi dell'attivita' del notaio  per
poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,
atteso che la specificazione delle attivita' non risulta direttamente
collegata alla determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da
parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai; 
  Ritenuto di non accogliere  l'invito  formulato  dal  Consiglio  di
Stato  di  contenere  quantitativamente  la  misura   dei   parametri
rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto
l'impianto generale  e'  rimasto  fermo  e  non  induce  aumenti  dei
compensi; 
  Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato  sulla
individuazione di due sezioni all'interno della  tabella  D  -  Notai
(«altri atti»), in quanto  il  maggior  dettaglio  nella  descrizione
degli atti, che la distinzione in  sottocategorie  comporta,  non  si
traduce in irrigidimento  dei  parametri:  questi,  infatti,  sono  e
rimangono meramente orientativi  per  il  Giudice  che  procede  alla
liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati
con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa  dei  parametri
inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di  minimi  posto
che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si  pone  solo  come
orientativa  e  pacificamente  non   vincolante   per   il   Giudice,
trattandosi di parametri e non tariffe; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
in data 2 luglio 2013; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 
                       20 luglio 2012, n. 140 
 
  1. All'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1  bis.  L'attivita'  notarile  si  articola  in  tre  fasi:  fase
istruttoria; fase di stipula; fase  successiva  alla  stipula.  Nella
fase istruttoria sono comprese, a  titolo  di  esempio,  le  seguenti
attivita':  studio  della  fattispecie,  analisi  delle  implicazioni
fiscali  relative  all'atto,  verifiche  prescritte  dalla  normativa
antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle  formalita'
pubblicitarie  e  della  inesistenza  di  trascrizioni  o  iscrizioni
pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano,  a  titolo
di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo
della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei
conferimenti in  danaro  in  caso  di  costituzione  di  societa'  di
capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo
di esempio: registrazione  dell'atto  con  versamento  delle  imposte
dovute  previa  liquidazione,  esecuzione  e  cura  delle  formalita'
ipotecarie e catastali con  relative  volturazioni,  redazione  delle
denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.». 
  2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,»  sono
sostituite dalle seguenti: «reale». 
  3.  All'articolo  32,  comma  3,  dopo  la  parola  «garanzia»   e'
introdotta la parola: «personale» e le  parole  «tra  lo  0,14»  sono
sostituite dalle parole: «tra il 2, 14». 
  4. All'articolo 32, comma  7,  secondo  periodo,  le  parole  «euro
25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4.-4-bis.-4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
              «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni  regolamentate)
          In vigore dal 26 giugno 2012. - 1. Sono abrogate le tariffe
          delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di
          massima, deve essere adeguata all'importanza  dell'opera  e
          va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le
          voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'alinea,  nel  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          "regolamentate"  sono  inserite  le  seguenti:  "secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari"; 
              b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto  periodo
          sono soppressi; 
              c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  20  luglio
          2012, n. 140 (Regolamento  recante  la  determinazione  dei
          parametri  per  la  liquidazione  da  parte  di  un  organo
          giurisdizionale   dei   compensi   per    le    professioni
          regolarmente vigilate dal  Ministero  della  giustizia,  ai
          sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  agosto
          2012, n. 195.  
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del citato
          decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012,  come
          modificati dal presente regolamento: 
              «Art. 30 (Tipologia di attivita'). - 1. Ai  fini  della
          liquidazione di cui all'art.  1,  l'attivita'  notarile  si
          distingue nelle seguenti tipologie: atti  relativi  a  beni
          immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni  mobili
          registrati, atti societari, altri atti. 
              1-bis. L'attivita' notarile si articola  in  tre  fasi:
          fase istruttoria; fase di  stipula;  fase  successiva  alla
          stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo  di
          esempio, le seguenti attivita': studio  della  fattispecie,
          analisi  delle  implicazioni  fiscali  relative   all'atto,
          verifiche  prescritte  dalla   normativa   antiriciclaggio,
          verifica  della  corretta   esecuzione   delle   formalita'
          pubblicitarie  e  della  inesistenza  di   trascrizioni   o
          iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di  stipula
          rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalita'  del
          contenuto  dell'atto,  controllo  della   validita'   delle
          procure,   verifica   del   versamento    necessario    dei
          conferimenti in danaro in caso di costituzione di  societa'
          di capitali;  nella  fase  successiva  alla  stipula,  sono
          comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto  con
          versamento  delle  imposte  dovute   previa   liquidazione,
          esecuzione e cura delle formalita' ipotecarie  e  catastali
          con  relative  volturazioni,  redazione  delle  denunce   e
          richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali. 
              2. Le prestazioni di garanzia  reale  sono  considerate
          atti relativi a beni immobili o mobili a seconda  del  bene
          cui accedono. 
              3. Gli atti societari sono quelli  che  attengono  alla
          costituzione, trasformazione, modifica della societa'. 
              4. Rientrano tra gli "altri atti"  tutte  le  attivita'
          non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al
          comma  1,  e  le  attivita'  di  valore   indeterminato   o
          indeterminabile. 
              5. La autentica di firma, quando  costituisce  la  sola
          prestazione richiesta, e' compresa tra gli "altri atti".». 
              «Art. 32 (Parametro). - 1. Ai fini della  liquidazione,
          l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per
          ciascuna categoria di atti, della percentuale  riferita  al
          valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle
          A - Notai, B - Notai, C - Notai. Il compenso e'  liquidato,
          di regola, in una percentuale del  valore  reale  dell'atto
          compresa nella forbice indicata  in  tabella,  con  aumento
          ovvero diminuzione, rispetto a quella  riferita  al  valore
          medio, in misura inversamente proporzionale  all'aumento  o
          alla diminuzione del valore stesso. 
              2. Se uno stesso atto ha  per  oggetto  beni  mobili  e
          immobili, il valore medio di riferimento e' quello relativo
          ai beni immobili. 
              3. Per le prestazioni di garanzia personale il compenso
          e' liquidato, di regola, in percentuale  tra  il  2,14  per
          cento e lo  0,025  per  cento  dell'ammontare  del  credito
          garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per  importi
          superiori si applica il comma 7. 
              4. Il compenso puo' essere aumentato o  ridotto,  anche
          derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate,  in
          considerazione,  oltre  che  del  valore   di   riferimento
          dell'atto,   della   natura,   difficolta',   complessita',
          importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza
          della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche
          in  termini  di  tempo  impiegato,  del  pregio  dell'opera
          prestata,  dei  risultati  e  dei   vantaggi,   anche   non
          economici, conseguiti dal cliente. 
              5.  Per  la  determinazione  del  compenso  complessivo
          possono essere utilizzate piu' tabelle e  piu'  voci  della
          medesima tabella. 
              6. Per la tipologia relativa agli "altri atti", tabella
          D - Notai, il compenso complessivo  puo'  essere  liquidato
          sommando i compensi relativi ai singoli atti. 
              7. Per gli atti il cui valore supera euro  5.000.000,00
          per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai,  euro
          4.500.000,00 per la tipologia  della  tabella  B  -  Notai,
          l'organo  giurisdizionale,  tenuto  conto  dei  valori   di
          liquidazione riferiti di regola allo scaglione  precedente,
          liquida il compenso  tenuto  conto  del  valore  dell'atto,
          della natura, difficolta', complessita',  importanza  delle
          questioni   trattate,    dell'eventuale    urgenza    della
          prestazione professionale, dell'impegno  profuso  anche  in
          termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata,
          dei  risultati  e  dei  vantaggi,  anche   non   economici,
          conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per
          gli atti il cui valore e' inferiore a euro 5.000,00 per  la
          tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro  10.000
          per la tipologia della tabella B - Notai. 
              8. Per il rilascio di copie,  estratti  e  certificati,
          per  le  letture,  le  ispezioni  e  per  qualsiasi   altra
          operazione relativa agli atti notarili conservati presso il
          notaio, e', di regola, liquidato al  notaio  quanto  dovuto
          all'Archivio notarile.».