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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2013, n. 105

Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/10/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2019)
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Testo in vigore dal: 2-10-2013
al: 11-4-2019
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) che dispone la  riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato
ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012
e, in particolare,  la  Tabella  3,  allegata  al  predetto  decreto,
contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n.
95 del 2012 secondo il quale «Al fine di semplificare  ed  accelerare
il riordino previsto dal comma 10  e  dall'articolo  23-quinquies,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di
organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  competente,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.  I
decreti previsti  dal  presente  comma  sono  soggetti  al  controllo
preventivo  di  legittimita'  della  Corte   dei   conti   ai   sensi
dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.
Sugli stessi decreti il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A  decorrere
dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti  decreti  cessa  di
avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il  regolamento  di
organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto, altresi', l'articolo  12,  comma  7,  del  decreto-legge  n.
95/2012,  con  il  quale  le  funzioni  di  coordinamento,   di   cui
all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290  del  2005  del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune, sono state assegnate al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali che agisce come unico  rappresentante
dello Stato italiano nei  confronti  della  Commissione  europea  per
tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al  FEASR,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto, inoltre, l'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge n.
95 del 2012 che prevede la soppressione dell'Agenzia per lo  sviluppo
del settore ippico - ASSI e l'attribuzione delle relative funzioni  e
delle risorse umane, finanziarie e  strumentali  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 25  febbraio  2013,
registro 2, foglio 103, con il quale e' stata approvata la tabella di
corrispondenza per l'inquadramento  nei  ruoli  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli del personale, dipendente a  tempo  indeterminato,  in
servizio presso la soppressa Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore
ippico alla data del 14 agosto 2012, adottato  ai  sensi  del  citato
articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto il decreto  interministeriale  31  gennaio  2013,  registrato
dalla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, registro  2,  foglio  215,
con il quale sono state trasferite le funzioni precedentemente svolte
dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico,  nonche'
le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali,  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli; 
  Preso atto che l'allegato 1 al predetto decreto del 31 gennaio 2013
individua, nominativamente, complessive 155 unita' da  trasferire  al
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  cosi'
distinte: n. 5 dirigenti di seconda fascia, n. 82 unita' della  terza
area ivi comprese 2  unita'  appartenenti,  secondo  il  comparto  di
contrattazione degli Enti pubblici non economici, alle aree medica  e
dei professionisti e n. 68 unita' della seconda area; 
  Vista la proposta formulata dal Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali con nota n. 388 del 25 febbraio 2013, al  fine
della predisposizione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri contenente la riorganizzazione del  predetto  Dicastero,  in
attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del citato decreto-legge n.
95/2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Amministrazione ha
informato le Organizzazioni sindacali in data 7 febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma 10-ter, del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio
di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
  i compiti e le funzioni attribuite  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali dalla normativa di settore vigente; 
  i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di  livello
generale e  non,  rideterminati  con  il  sopra  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  gli  incrementati  del   contingente   di   personale   proveniente
dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; 
  l'esplicita previsione contenuta nel citato articolo 23-quater  del
decreto-legge n. 95/2012 riguardante «l'istituzione di  un  posto  di
dirigente generale di prima fascia»  nel  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  la  suddetta  motivazione,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale  facolta'
di richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Ritenuto, inoltre, che con il presente provvedimento si possa  dare
attuazione anche al disposto di cui al predetto  articolo  23-quater,
comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 laddove prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate   le
dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse umane trasferite dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo  del
settore ippico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Organizzazione del Ministero 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
seguito denominato: «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei
compiti statali  ad  esso  spettanti  in  materia  di  agricoltura  e
foreste,   caccia,   alimentazione,    pesca,    produzione,    prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti  agricoli  e  della
pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, nonche' dalla vigente  normativa  comunitaria  e
nazionale, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti: 
  a) Dipartimento delle politiche europee e  internazionali  e  dello
sviluppo rurale; 
  b)  Dipartimento  delle  politiche  competitive,   della   qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca; 
  c)  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  3. I Capi dei Dipartimenti svolgono  esclusivamente  i  compiti  ed
esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo  e
collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi,  di  cui  al
presente regolamento. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   agosto   1999,   n.   203,
          supplemento ordinario. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre
          2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              Si trascrive il testo dell'art. 2. comma 1, lettere  a)
          e b), del decreto-legge 6 luglio 2012  n.  95,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.». 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  2,  comma  5,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo.». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 1,  comma  406  della
          legge  24  dicembre  2012  n.  228  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  2013)  e'  stata  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012,  n.  302,  supplemento
          ordinario: 
              «406. Il termine di cui all'art. 2, comma  10-ter,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          prorogato al 28 febbraio 2013.». 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  12,  comma  7,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art.  12  (Soppressione  di  enti   e   societa').   -
          (Omissis). 
              7. Al fine di ridurre la  spesa  di  funzionamento,  di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi resi alle imprese  agricole,  a  decorrere  dal  1°
          ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui  all'art.
          6, comma 3, del regolamento  (CE)  n.  1290  del  2005  del
          Consiglio del 21  giugno  2005  relativo  al  finanziamento
          della politica agricola comune sono  svolte  dal  Ministero
          delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
          come  unico  rappresentante  dello   Stato   italiano   nei
          confronti della Commissione europea per tutte le  questioni
          relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE)
          n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.». 
              - Si trascrive  il  testo  dell'art.  6,  comma  3  del
          regolamento (CE) n. 1290 del  2005  del  Consiglio  del  21
          giugno  2005,  relativo  al  finanziamento  della  politica
          agricola comune, pubblicato nella G.U.U.E. 11 agosto  2005,
          n. L 209 - Entrato in vigore il 18 agosto 2005: 
              «Art. 6 (Riconoscimento  e  revoca  del  riconoscimento
          degli   organismi   pagatori   e   degli    organismi    di
          coordinamento). - (Omissis). 
              3. Qualora siano riconosciuti piu' organismi  pagatori,
          lo Stato membro comunica alla Commissione gli  estremi  del
          servizio o dell'organismo incaricato di: 
              a)   raccogliere   le   informazioni   da   mettere   a
          disposizione   della   Commissione   e   trasmettere   tali
          informazioni alla Commissione; 
              b) promuovere un'applicazione armonizzata  delle  norme
          comunitarie. 
              Tale servizio od organismo (di  seguito  "organismo  di
          coordinamento") e' oggetto di un  riconoscimento  specifico
          da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle
          informazioni finanziarie di cui alla lettera a).». 
              - Si trascrive il testo  dell'art.  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis)  i  provvedimenti  commissariali   adottati   in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge
          24 febbraio 1992, n. 225; 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interMinisteriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e); 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e
          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione
          centrale del controllo di legittimita'. 
              2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo
          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo
          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel
          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'
          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi
          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne
          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del
          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro
          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti
          divengono esecutivi [Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742]. 
              3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,
          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di
          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed
          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
              7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le
          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce
          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo
          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni. 
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e
          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il
          comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,  n.
          453 . Puo' richiedere alle  amministrazioni  pubbliche  non
          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a
          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a
          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi
          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di
          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
              9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si
          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della
          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico
          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio
          decreto  12  luglio  1934,   n.   1214   ,   e   successive
          modificazioni. 
              10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di
          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati
          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita
          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in
          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i
          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi
          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per
          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici
          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente
          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di
          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque
          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati
          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di
          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per
          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni
          delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
          numero minimo di ventuno votanti. 
              10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria
          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le
          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro
          composizione da parte del presidente della Corte dei conti. 
              11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21  marzo
          1953, n. 161 , la sezione del  controllo  si  pronuncia  in
          ogni caso in cui  insorge  il  dissenso  tra  i  competenti
          magistrati circa la  legittimita'  di  atti.  Del  collegio
          viene chiamato a far  parte  in  qualita'  di  relatore  il
          magistrato che deferisce la questione alla sezione. 
              12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che
          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone
          notizia alla sezione del controllo. 
              13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli
          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          febbraio 2012, n. 41 (Regolamento recante  riorganizzazione
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, a norma dell'art. 2,  commi  8-bis,  8-quater  e
          8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2012, n. 89. 
              - Si trascrive il testo dell'art. 23-quater del  citato
          decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art.  23-quater  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -  1.  L'Amministrazione  autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1° dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 74, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, per i compiti di  indirizzo  e  coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma
          6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  i  compiti
          di indirizzo e coordinamento delle  funzioni  riconducibili
          all'area di  attivita'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato. Per lo svolgimento  sul  territorio  dei
          compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          stipula apposite convenzioni, non onerose, con  la  Guardia
          di finanza e  con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al  fine  di
          garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti  capo
          agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento
          del  processo  di  riorganizzazione  indicato,  l'attivita'
          facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata
          dalle articolazioni competenti, con  i  relativi  titolari,
          presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei
          casi in cui le disposizioni vigenti o  atti  amministrativi
          ovvero  contrattuali  fanno  riferimento  all'Agenzia   del
          territorio ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato si intendono riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia
          delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n.  300,  e  successive  modificazioni,  e'   rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'art. 57, comma 1, le parole:  ",  l'agenzia  del
          territorio"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "e   dei
          monopoli"; 
              b) all'art. 62,  comma  1,  in  fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'art. 64"; 
              c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo  le
          parole: "delle dogane" sono inserite le  seguenti:  "e  dei
          monopoli"; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato"; 
              d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
              1) nella rubrica, le parole: "Agenzia  del  territorio"
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate"; 
              2) al comma 1, le  parole:  "del  territorio  e'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 
              3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate". 
                d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le
          parole:  "pubbliche  amministrazioni"  sono   inserite   le
          seguenti:  ",  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'art. 19, comma  6,  terzo  periodo,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,". 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 10-ter,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - (Omissis). 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione  dei  Ministeri  sono
          adottati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  I  decreti  previsti  dal  presente  comma   sono
          soggetti al  controllo  preventivo  di  legittimita'  della
          Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Sugli  stessi  decreti  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  facolta'  di
          richiedere il parere del Consiglio di  Stato.  A  decorrere
          dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti  decreti
          cessa di avere vigore, per  il  Ministero  interessato,  il
          regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 dicembre 2011 (Delega di  funzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo
          Patroni  Griffi)  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 febbraio 2012, n. 39. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si trascrive il testo dell'art. 38 del  trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella G.U.U.E.
          9 maggio 2008, n. C 115: 
              «Art. 38 (ex art. 32 del TCE). - 1. L'Unione  definisce
          e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. 
              Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca  e
          il commercio dei prodotti agricoli. Per  prodotti  agricoli
          si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
          pesca, come pure i prodotti  di  prima  trasformazione  che
          sono  in  diretta  connessione   con   tali   prodotti.   I
          riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
          e l'uso del termine  "agricolo"  si  intendono  applicabili
          anche  alla  pesca,  tenendo  conto  delle  caratteristiche
          specifiche di questo settore. 
              2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39  a
          44 inclusi, le norme  previste  per  l'instaurazione  o  il
          funzionamento  del  mercato  interno  sono  applicabili  ai
          prodotti agricoli. 
              3. I prodotti cui si applicano  le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I. 
              4. Il funzionamento e lo sviluppo del  mercato  interno
          per  i  prodotti  agricoli   devono   essere   accompagnati
          dall'instaurazione di una politica agricola comune.». 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 5 (I dipartimenti).  -  1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  Ministero.   Ai   Dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee  e  i  relativi  compiti  strumentali  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
              2. L'incarico di capo del Dipartimento viene  conferito
          in conformita' alle disposizioni, di cui  all'art.  19  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3.  Il  capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del Ministro. 
              4. Dal capo del Dipartimento  dipendono  funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          Dipartimento stesso. 
              5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
          3 e 4, in particolare, il capo del Dipartimento: 
              a) determina  i  programmi  per  dare  attuazione  agli
          indirizzi del Ministro; 
              b) alloca le risorse umane, finanziarie  e  strumentali
          disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
          di  economicita',  efficacia  ed  efficienza,  nonche'   di
          rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
              c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
          controllo e di vigilanza nei  confronti  degli  uffici  del
          Dipartimento; 
              d)  promuove  e  mantiene  relazioni  con  gli   organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento; 
              e) adotta gli atti  per  l'utilizzazione  ottimale  del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
              f) e' sentito dal Ministro ai fini  dell'esercizio  del
          potere di proposta per il conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
          sensi dell'art. 19, comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29; 
              g)   puo'   proporre   al   Ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
          19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; 
              h)  e'  sentito  dal  Ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              6. Con le modalita' di cui all'art. 16,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono  essere
          definiti ulteriori compiti del capo del Dipartimento.».