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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  per  l'avvio
dell'anno  scolastico,  di  emanare  disposizioni  a   favore   degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche,  dirette  a
rendere effettivo il diritto allo studio,  ad  assicurare  la  tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese  per  l'istruzione,  ad
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione  artistica  e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti
di ricerca; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2013; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
                      (Welfare dello studente) 
 
  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi  e  benefici  a  favore  degli  studenti  ((,  anche   con
disabilita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104,)) delle scuole secondarie di primo e secondo  grado  in
possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128)); 
    b) esigenza di servizi di ((trasporto e assistenza  specialistica
anche con riferimento alle  peculiari  esigenze  degli  studenti  con
disabilita' di cui al comma 1 del  presente  articolo  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,))
non  soddisfatta  con  altri  benefici  erogati  da   amministrazioni
pubbliche; 
    c) condizioni economiche individuate sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare ((entro venti giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione)) del  presente  decreto,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra  le
regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di  cui  al
comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i  requisiti  per
l'accesso agli stessi,  nonche'  le  modalita'  di  monitoraggio  dei
risultati ottenuti. ((Nei successivi trenta giorni  ciascuna  regione
provvede, con eventuale pubblicazione di  un  bando,  a  definire  la
natura e l'entita' dei benefici per gli studenti, da erogare  fino  a
esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari)). 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni.