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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2023)
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Testo in vigore dal: 16-10-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuto che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza  in
danno di donne e il conseguente allarme sociale che  ne  e'  derivato
rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalita'
dissuasive, il trattamento  punitivo  degli  autori  di  tali  fatti,
introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione  finalizzate
alla anticipata tutela delle donne e  di  ogni  vittima  di  violenza
domestica; 
  Considerato,  altresi',  necessario  affiancare  con   urgenza   ai
predetti interventi misure  di  carattere  preventivo  da  realizzare
mediante la predisposizione  di  un  piano  di  azione  straordinario
contro  la  violenza  sessuale  e  di  genere,  che  contenga  azioni
strutturate e condivise, in ambito sociale,  educativo,  formativo  e
informativo per garantire una maggiore e piena tutela alle vittime; 
  Ravvisata la necessita' di intervenire con ulteriori misure urgenti
per alimentare  il  circuito  virtuoso  tra  sicurezza,  legalita'  e
sviluppo a sostegno del  tessuto  economico-produttivo,  nonche'  per
sostenere adeguati livelli di efficienza  del  comparto  sicurezza  e
difesa; 
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni
urgenti in materia  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  a  tutela  di
attivita' di particolare rilievo strategico,  nonche'  per  garantire
soggetti deboli, quali anziani e  minori,  e  in  particolare  questi
ultimi per quanto attiene all'accesso agli  strumenti  informatici  e
telematici, in  modo  che  ne  possano  usufruire  in  condizione  di
maggiore  sicurezza  e  senza  pregiudizio  della   loro   integrita'
psico-fisica; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   apportare
ulteriori modifiche e integrazioni alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225,  in  materia  di   protezione   civile,   anche   sulla   scorta
dell'esperienza  acquisita  nel  periodo  successivo  all'entrata  in
vigore del decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  nonche'  di
introdurre disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, potenziandone l'operativita'; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni   per   assicurare    legittimazione    alle    gestioni
commissariali delle  amministrazioni  provinciali  interessate  dagli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio
2013, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo
23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nonche' per garantire  la  continuita'  amministrativa  degli  organi
provinciali  ordinari  e  straordinari,  nelle  more  della   riforma
organica dei livelli di governo provinciale e metropolitano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del giorno 8 agosto 2013; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  con
delega alle pari  opportunita',  del  Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Norme in materia di maltrattamenti, 
                violenza sessuale e atti persecutori 
 
  ((1. All'articolo 61 del codice penale e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
    "11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e
l'incolumita' individuale, contro la liberta' personale  nonche'  nel
delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in
danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in
stato di gravidanza". 
  1-bis. Il secondo comma dell'articolo  572  del  codice  penale  e'
abrogato. 
  1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma,  del  codice  penale,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore,
anche adottivo, il tutore")). 
  2. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice  penale,  dopo  il
numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: 
    "5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza.". 
  ((2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto
dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti
previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi  in  danno  di  un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro
genitore"; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
    "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572,
609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno  dei
genitori  di  un  minorenne  in   danno   dell'altro   genitore,   la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile". 
  2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole:
"fino a euro  51"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino  a  euro
1.032")). 
  3. All'articolo  612-bis  del  codice  penale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    ((a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'
commesso attraverso strumenti informatici o telematici")); 
    ((b) al quarto comma, dopo il secondo  periodo  sono  inseriti  i
seguenti:  "La  remissione  della  querela   puo'   essere   soltanto
processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato
commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,
secondo comma")). 
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
le  parole:  "valuta  l'eventuale  adozione  di  provvedimenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "adotta i provvedimenti". 
  ((4-bis. All'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge  23  febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  aprile
2009, n. 38, le parole: "di atti  persecutori,  di  cui  all'articolo
612-bis  del  codice  penale,  introdotto   dall'articolo   7"   sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis,
600-ter,  anche  se  relativo  al  materiale  pornografico   di   cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis  del  codice  penale,
introdotto dall'articolo 7")).