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DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (13G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. 08/10/2013, n. 236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2023)
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Testo in vigore dal: 22-6-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita'  culturali,  con  particolare  riferimento
alla  necessita'  indifferibile  di  garantire  misure  immediate  di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale  italiano,
in particolare per  il  sito  Unesco  delle  "Aree  archeologiche  di
Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata",  per  la  prosecuzione  delle
attivita'  di  inventariazione  e  digitalizzazione  del   patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto  "Nuovi  Uffizi"  e
per la realizzazione del Museo  Nazionale  dell'Ebraismo  Italiano  e
della Shoah; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  cinema,  delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il   settore,   ponendo   rimedio   a   condizione   di   difficolta'
economico-finanziaria  e  patrimoniale  di  taluni  enti   lirici   e
ripristinando immediatamente condizioni minime  di  programmazione  e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria  di  produzione
cinematografica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti  per  accelerare  la  realizzazione  del  grande
progetto Pompei e per la rigenerazione  urbana,  la  riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,  nonche'  per  la
valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del  Polo  Museale
di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale  delle
                        residenze borboniche 
  1. Al fine  di  potenziare  ulteriormente  le  funzioni  di  tutela
dell'area archeologica di Pompei,  di  rafforzare  l'efficacia  delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e  di  valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n.  C(2012)  2154  del  29
marzo 2012, nel quadro  del  programma  straordinario  e  urgente  di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione  e  restauro  di
cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  31  marzo  2011,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  nomina  con  proprio
decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  previo  parere  delle
Commissioni  parlamentari   competenti,   un   rappresentante   della
realizzazione del Grande  Progetto  e  del  programma  straordinario,
denominato  "direttore  generale  di  progetto",  nonche'   un   vice
direttore generale  vicario,  in  possesso  dei  seguenti  requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello  Stato
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165;  comprovata  competenza  ed  esperienza  pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene
definita  l'indennita'  complessiva  per  entrambe  le   cariche   di
direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a
100.000 euro lordi annui nel rispetto dell'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le funzioni, i compiti e  le
attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla  gestione
ordinaria del sito  e  quale  beneficiario  finale  degli  interventi
ordinari e straordinari attuati nell'ambito del sito medesimo,  e  in
stretto raccordo con essa, il "direttore generale di progetto": 
    a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei"; 
    b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento  delle  procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei  servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del  "Grande  Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo  a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad  accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione  ed  esecuzione  dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e  la  coesione  economica,  del  supporto  fornito  alla
progettazione  e   all'attuazione   degli   interventi   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli  investimenti  per  lo  sviluppo  di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove  necessario  per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera,  alle
sue funzioni di centrale di committenza di  cui  all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nonche'  di  altri
soggetti terzi; 
    c) assicura la piu' efficace gestione del  servizio  di  pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti; 
    d) assume direttive atte a migliorare l'efficace  conduzione  del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del  personale  della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento  delle  condizioni  di
fruizione e valorizzazione del sito; 
    e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di  tutela  e  di  valorizzazione  di
competenza della Soprintendenza; 
    f) svolge le funzioni di cui lettere  a),  b)  e  c)  sentito  il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui  al  decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al  fine  di  garantire  la
coerenza con le  funzioni  di  coordinamento  istituzionale,  impulso
all'attuazione e riferimento  unitario  per  i  collegamenti  con  la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione  Europea  di
detto Comitato; 
    f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento  sullo  stato
di  avanzamento  dei  lavori  e  su   eventuali   aggiornamenti   del
crono-programma; 
    f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita'  e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche  al  fine
di prevenire il rischio di  infiltrazioni  mafiose,  nel  quadro  del
Protocollo  di  legalita'  stipulato  con  la  prefettura  -  Ufficio
territoriale del Governo. (4) 
  1-bis. Costituiscono motivi di revoca della  nomina  del  direttore
generale di progetto: 
    a) cause di incompatibilita' sopraggiunte; 
    b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione
del progetto; 
    c) perdita dei requisiti necessari alla nomina. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  si   provvede   alla
costituzione di una  apposita  struttura  di  supporto  al  direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di  Pompei.  La
struttura  e'  composta  da  un  contingente  di   personale,   anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti  unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo  o  delle  altre  amministrazioni
statali,   appartenente   ai   profili   professionali   tecnico    e
amministrativo, nonche'  da  cinque  esperti  in  materia  giuridica,
economica,  architettonica,  urbanistica   e   infrastrutturale.   Il
personale di  cui  al  periodo  precedente  mantiene  il  trattamento
economico  fondamentale   ed   accessorio   dell'amministrazione   di
provenienza,  i  cui  oneri  sono  posti  a  carico  della  Struttura
medesima, ad esclusione del  trattamento  economico  fondamentale  ed
accessorio avente carattere fisso e  continuativo.  Con  il  medesimo
decreto  sono  ulteriormente  specificati  i  compiti  del  direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al  comma  1,  le
dotazioni  di  mezzi  e  di  personale  e  la  durata  dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale  di  progetto",  non  determina  un
incremento della dotazione organica del  personale  dirigenziale  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo.  Nel
sito internet della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  vengono
pubblicate  e  aggiornate  le  seguenti  informazioni:  gli   estremi
dell'atto di conferimento  dell'incarico  al  direttore  generale  di
progetto e ai componenti della  apposita  struttura  di  supporto  al
direttore generale di progetto; il  curriculum  vitae  del  direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati,  relativi  ai
rapporti  di  consulenza  e  collaborazione  prestati.   Nelle   more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo  e  funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di  pilotaggio  del  Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre  2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano,  in
continuita' con  l'azione  finora  svolta,  il  proseguimento,  senza
interruzioni e in coerenza con le  decisioni  di  accelerazione  gia'
assunte,  dell'attuazione  del  Grande  progetto   Pompei   e   degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento,  progettati  e  in
corso di progettazione assumendo, in  via  transitoria,  le  funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente assunte  dal  "direttore
generale di progetto". (21) 
  3. Il direttore generale di progetto e  la  struttura  di  supporto
operano nel rispetto delle competenze della  soprintendenza  speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e  Stabia,  con  la  sola
eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1. 
  4. Al  fine  di  consentire  il  rilancio  economico-sociale  e  la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di  potenziare  l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita'  "Grande  Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei  piani,
dei progetti e degli interventi strumentali  al  conseguimento  degli
obiettivi sopra indicati. 
  5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e'  preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza  legale.  La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile.  Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di approvare, ai sensi degli articoli 14 e  seguenti  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, la proposta presentata dal Direttore generale  di  progetto,
di cui al comma 6, di un "Piano strategico"  per  lo  sviluppo  delle
aree comprese nel piano di gestione di  cui  al  comma  4.  ((Per  lo
svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto  e'
coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1,  al
quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una  o
piu' funzioni amministrative e contabili)). Il Comitato  di  gestione
e' composto, anche  eventualmente  attraverso  propri  delegati,  dal
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal  Ministro  per  la
coesione territoriale, dal Presidente  della  Regione  Campania,  dal
Presidente  della  Provincia  di  Napoli,  dai  Sindaci  dei   comuni
interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati
coinvolti. L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli  articoli  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2,  comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce  ogni  altro
adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di
assenso comunque denominato necessario  per  la  realizzazione  degli
interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei"  assume  le  decisioni
relative alla progettazione e alla  realizzazione  e  gestione  degli
interventi inclusi nel  piano  strategico  di  cui  al  comma  6.  Il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  al
comma 2 detta la disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le
modalita'  di  rendicontazione  delle  spese,  la  sua  durata  e  la
dotazione di mezzi e  risorse  umane  nel  limite  massimo  di  dieci
unita',  in  posizione  di  comando  dalle  amministrazioni  da   cui
provengono i componenti del Comitato di gestione. Il personale di cui
al periodo precedente mantiene il trattamento economico  fondamentale
ed accessorio dell'amministrazione di provenienza, i cui  oneri  sono
posti a carico dell'Unita' medesima, ad  esclusione  del  trattamento
economico  fondamentale  ed  accessorio  avente  carattere  fisso   e
continuativo. L'Unita' si avvale altresi' della struttura di  cui  al
comma 2. 
  6. L'Unita', sulla base delle  indicazioni  fornite  dal  direttore
generale di progetto, redige un piano strategico del tutto congruente
e in completo  accordo  col  Grande  Progetto  Pompei,  comprendente:
l'analisi di fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del
piano  nel  suo  complesso;  il  crono-programma.  che  definisce  la
tempistica di realizzazione del piano e degli interventi individuati;
la valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con  riferimento
al loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun  soggetto
partecipante; le  fonti  di  finanziamento  attivabili  per  la  loro
realizzazione. Il  piano  prevede,  in  particolare,  gli  interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di  accesso  e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente  mediante  il
recupero e il riuso di aree industriali  dismesse,  e  interventi  di
riqualificazione  e  di  rigenerazione  urbana,  nel   rispetto   del
principio del minor consumo  di  territorio  e  della  priorita'  del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di  erogazioni  liberali  e  sponsorizzazioni  e  la
creazione di forme,  di  partenariato  pubblico-privato,  nonche'  il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di  volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari  la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Il piano inoltre
prevede il coinvolgimento degli operatori  del  settore  turistico  e
culturale ai fini della valutazione delle  iniziative  necessarie  al
rilancio dell'area in oggetto. Il piano prevede, inoltre,  l'utilizzo
dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per  la  cultura"
di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99. L'Unita' predispone altresi' un  accordo  di  valorizzazione,  ai
sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.
42, e  successive  modificazioni,  con  il  coinvolgimento  di  altri
soggetti pubblici e  privati  interessati,  articolato  in  un  piano
strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del
sito  Unesco  "Aree  archeologiche  di  Pompei,  Ercolano   e   Torre
Annunziata",   promuovendo   l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati.  All'accordo  partecipano,  altresi',  i  Prefetti   delle
Province di Napoli e di  Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, di cui al titolo II del libro III  del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  7. Il  direttore  generale  di  progetto,  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a  ricevere  donazioni  ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati,  finalizzati  agli
interventi  conservativi,  di  manutenzione  e   restauro   dell'area
archeologica di Pompei. Al fine  di  assicurarne  la  tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore  a  1.000  euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario. 
  8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7  del  presente  articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e  800.000,  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  9. All'articolo 15, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "a)   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia"; 
    b)  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla   seguente:   "d)   la
soprintendenza speciale  per  il  patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale  della  citta'  di  Napoli  e
della Reggia di Caserta". 
  10.  Fino  all'adeguamento  della  disciplina  organizzativa  degli
Istituti di cui al comma 9,  agli  stessi  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni   concernenti,   rispettivamente,   la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei  e
la soprintendenza speciale per il patrimonio  storico,  artistico  ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di  Napoli.  Per
rafforzare  le  attivita'  di   accoglienza   del   pubblico   e   di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo, sono
impiegati i giovani tirocinanti nei settori  delle  attivita'  e  dei
servizi per la cultura di cui  al  progetto  "Mille  giovani  per  la
cultura" di cui all'articolo 2, comma  5-bis,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99. 
  11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei  dirigenti  di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E'  fatta  salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi  5  e  6,  della  legge  24
giugno 2013, n. 71. 
  12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del  comma
11, pari a euro 109.500,00 annui,  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un  apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi  dell'articolo  112  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive  modificazioni,  con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e  privati  interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  un  piano  strategico  di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato  delle  residenze
borboniche,   promuovendo    l'integrazione,    nel    processo    di
valorizzazione,  delle  infrastrutture  e  dei   settori   produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e  interventi  di
promozione   e    sollecitazione    di    erogazioni    liberali    e
sponsorizzazioni,   la   creazione   di   forme    di    partenariato
pubblico-privato,   il   coinvolgimento   di   cooperative   sociali,
associazioni di volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri  fini  statutari  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale.  Il  piano  prevede,  inoltre,  l'utilizzo  dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per  la
cultura, di cui al progetto "Mille giovani per  la  cultura"  di  cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99.
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i  Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta,  nonche'  l'Agenzia  nazionale
per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui  al  titolo  II  del
libro III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,
n.  159,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di  verificare  la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la  realizzazione
delle  finalita'  perseguite  dall'accordo  di   valorizzazione   del
percorso turistico-culturale integrato di cui al  presente  articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
                                                          (7)(10)(14) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
395) che "La disposizione di cui all'articolo  1,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta  nel
senso che il direttore generale  di  progetto  e  il  vice  direttore
generale  vicario,  ove   appartenenti   ai   ruoli   del   personale
dirigenziale della pubblica amministrazione, sono  collocati  per  la
durata dell'incarico in  posizione  di  fuori  ruolo,  conservano  il
trattamento economico fondamentale in godimento e hanno  facolta'  di
optare, in luogo dell'indennita'  prevista  per  la  carica,  per  la
corresponsione di  un  emolumento  di  importo  pari  al  trattamento
economico accessorio  previsto  per  l'ultimo  incarico  dirigenziale
ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del
primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto  previsto
dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  All'atto   del
collocamento in fuori ruolo del personale di  cui  al  primo  periodo
sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori
ruolo   un    numero    di    posti    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 19  giugno  2015,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n.  125,
ha disposto (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Al fine di assicurare la
tutela e la valorizzazione del sito archeologico di  Pompei  e  delle
aree  limitrofe  attraverso  le  modalita'  operative   adottate   in
attuazione del Grande Progetto Pompei,  approvato  dalla  Commissione
europea con la decisione n.  C(2012)  2154  del  29  marzo  2012,  lo
svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, e' assicurato fino al  31  gennaio  2019,  nel  limite
massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per  ciascuno  degli  anni
2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse  disponibili  sul  bilancio
della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.  Dal  1º
gennaio 2016, allo scopo altresi'  di  consentire  il  rientro  nella
gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto  e  le
competenze  ad  esso  attribuite  ai  sensi   dell'articolo   1   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  e  successive  modificazioni,
confluiscono nella Soprintendenza speciale  per  Pompei,  Ercolano  e
Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015,
n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25  febbraio  2016,  n.
21, ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  5-ter)  che  "Al  fine  di
assicurare la tutela e la valorizzazione  del  sito  archeologico  di
Pompei e delle  aree  limitrofe  attraverso  le  modalita'  operative
adottate in attuazione del Grande Progetto  Pompei,  approvato  dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012)  2154  del  29  marzo
2012,  lo  svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore  generale  di
progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' della  struttura
di supporto ivi prevista sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel
limite massimo di spesa pari a 500.000 euro lordi per ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e  2019,  a  valere  sulle  risorse  disponibili  sul
bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Dal 1° gennaio 2017, allo scopo altresi'  di  consentire  il  rientro
nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di  progetto
e le competenze ad esso  attribuite  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  e  successive  modificazioni,
confluiscono nella Soprintendenza speciale  per  Pompei,  Ercolano  e
Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2017,  n.
19, ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  5-ter)  che  "Al  fine  di
assicurare la tutela e la valorizzazione  del  sito  archeologico  di
Pompei e delle  aree  limitrofe  attraverso  le  modalita'  operative
adottate in attuazione del Grande Progetto  Pompei,  approvato  dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012)  2154  del  29  marzo
2012,  lo  svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore  generale  di
progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, e successive modificazioni,  nonche'  le  attivita'  dell'Unita'
"Grande  Pompei",  del  vice  direttore  generale  vicario  e   della
struttura di supporto  ivi  previste,  sono  assicurati  fino  al  31
gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000  euro  lordi
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  a  valere  sulle  risorse
disponibili sul bilancio della Soprintendenza  speciale  per  Pompei,
Ercolano e Stabia. Dal  1°  gennaio  2018,  allo  scopo  altresi'  di
consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore
generale di progetto e le competenze  ad  esso  attribuite  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e  successive
modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei,
Ercolano e Stabia, che assume  la  denominazione  di  'Soprintendenza
Pompei'". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8,
ha disposto (con l'art. 2, comma 5-quater)  che  "Il  contingente  di
cinque esperti della struttura di supporto al Direttore  generale  di
progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8  agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre
2013, n. 112, e' integrato da un esperto in mobilita' e  trasporti  e
da  un  esperto  in   tecnologie   digitali   incaricati   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165".