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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2013, n. 82

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. (13G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2013
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-8-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2013; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  speciali  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2013; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifiche all'articolo 2 del decreto 
        del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da:  «gli  interventi  straordinari  per
fame»  a:  «beni  culturali.»,  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«esclusivamente gli interventi straordinari  per  il  contrasto  alla
fame nel mondo, in caso di calamita' naturali,  per  l'assistenza  ai
rifugiati e per la  conservazione  dei  beni  culturali.  I  predetti
interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i  programmi
definiti dalle amministrazioni statali interessate.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi  per
il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla  realizzazione  di
progetti finalizzati  all'obiettivo  dell'autosufficienza  alimentare
nei  Paesi  in  via  di  sviluppo,  nonche'  alla  qualificazione  di
personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sottosviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di  emergenze
umanitarie che minacciano  la  sopravvivenza  delle  popolazioni  ivi
residenti.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli interventi in  caso  di  calamita'  naturali  sono  diretti
all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,  studi,  monitoraggi
finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita'  da  fenomeni
geomorfologici,  idraulici,  valanghivi,  metereologici,  di  incendi
boschivi e sismici, nonche'  al  ripristino  di  beni  pubblici,  ivi
inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, danneggiati o  distrutti  dalle  medesime  tipologie  di
fenomeni.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Gli interventi di  assistenza  ai  rifugiati  sono  diretti  ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente,   forme   di   protezione   internazionale   o   umanitaria,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria  e  i  sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema  di  interventi  e'
assicurato anche a coloro che hanno  fatto  richiesta  di  protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza  e  ospitalita'
in Italia.»; 
    e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali  sia  intervenuta  la
verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse  culturale  ai  sensi
dello stesso Codice.»; 
    f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e  5  devono  essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita'  eventualmente  individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti  e
dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.»; 
    g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse; 
    h) dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «6-bis. Gli interventi di cui ai commi  3,  4  e  5  devono  essere
eseguiti sul territorio italiano.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto  per
mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e'  ripartita
di regola in considerazione delle finalita' perseguite dalla legge in
quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. 
  2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non  esauriscono
la somma attribuita per l'anno, la somma residua  e'  distribuita  in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 
  3. Il giudizio di  valutazione,  ai  fini  dell'elaborazione  dello
schema  del  piano  di  riparto,  deve  tenere  conto  della   natura
straordinaria, dell'esigenza  di  tendenziale  concentrazione,  della
rilevanza e della qualita' degli interventi. 
  4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi  straordinari  relativi   alla   conservazione   di   beni
culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
d'Aosta,  Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud  (per  le
regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 
  5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo',
anche in deroga ai criteri di cui ai commi  1  e  4,  fermo  restando
l'ambito  delle  finalita'  perseguite  dalla  legge,  deliberare  di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto  della
natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza  dei  medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere  una  relazione  nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le  risorse  e
da' conto delle ragioni per cui ha derogato  ai  criteri  di  cui  ai
commi 1 e 4. 
  6. Ove sia stata disposta,  con  un  provvedimento  legislativo  di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione  delle
risorse di cui al comma  1,  il  Governo  riferisce  alle  competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita'  di  reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 
  7. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  con  decreto  del  Segretario
generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  i  parametri  specifici  di  valutazione  delle   istanze,
distinti  per  le  quattro  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita
sezione dedicata all'otto per  mille  del  sito  istituzionale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione  al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al  suddetto  riparto,
le relazioni delle Commissioni  tecniche  che  hanno  proceduto  alla
valutazione  delle  singole  iniziative,  gli  atti   relativi   alla
successiva fase di erogazione dei fondi,  con  esplicita  indicazione
dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari. 
  8. La concessione a soggetti che siano stati gia'  destinatari  del
contributo nei due anni  precedenti  richiede  specifica  motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non  e'  ammessa
la  concessione  del  contributo  per  interventi   complementari   o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi  non
siano stati completati.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     legge,
          sull'emanazione dei decreto del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 198, n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell' art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  47  e  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 47. - Le somme da corrispondere a far  tempo  dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse. 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica. 
              Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo  comma,
          sono utilizzate: dallo Stato  per  interventi  straordinari
          per fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza  ai
          rifugiati, conservazione di beni  culturali;  dalla  Chiesa
          cattolica  per  esigenze  di   culto   della   popolazione,
          sostentamento del clero,  interventi  caritativi  a  favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  19,  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  664  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1997   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 1997-1999): 
              «Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del  tesoro
          e disposizioni relative). - 1-18 (Omissis). 
              19. Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400  ,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          procedure per l'utilizzo dello  stanziamento  del  capitolo
          6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
          l'anno  1997  e  corrispondenti  capitoli  per   gli   anni
          successivi. Lo schema del  regolamento  e'  trasmesso  alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del d.P.R.  10  marzo
          1998, n. 76 (Regolamento recante criteri  e  procedure  per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dal presente regolamento: 
              «Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono  ammessi  alla
          ripartizione della quota  dell'otto  per  mille  a  diretta
          gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari
          per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di  calamita'
          naturali,  per  l'assistenza  ai   rifugiati   e   per   la
          conservazione di beni culturali. I predetti interventi sono
          definiti in  coerenza  con  le  priorita'  ed  i  programmi
          definiti dalle amministrazioni statali interessate. 
              2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel  mondo
          sono diretti alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati
          all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi  in
          via di sviluppo, nonche' alla qualificazione  di  personale
          locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
          di sotto sviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di
          emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza  delle
          popolazioni ivi residenti. 
              3. Gli interventi in caso di  calamita'  naturali  sono
          diretti all'attivita' di realizzazione  di  opere,  lavori,
          studi, monitoraggi finalizzati alla tutela  della  pubblica
          incolumita'   da   fenomeni   geo-morfologici,   idraulici,
          valanghivi, metereologici, di incendi boschivi  e  sismici,
          nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i  beni
          culturali di cui all'art. 10 del Codice dei beni  culturali
          e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
          2004,  n.  42,  danneggiati  o  distrutti  dalle   medesime
          tipologie di fenomeni. 
              4. Gli  interventi  di  assistenza  ai  rifugiati  sono
          diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute,
          secondo  la  normativa   vigente,   forme   di   protezione
          internazionale    o    umanitaria,    l'accoglienza,     la
          sistemazione, l'assistenza sanitaria e i  sussidi  previsti
          dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di  interventi  e'
          assicurato anche a coloro  che  hanno  fatto  richiesta  di
          protezione  internazionale,  purche'  privi  di  mezzi   di
          sussistenza e ospitalita' in Italia. 
              5.  Gli  interventi  per  la  conservazione   di   beni
          culturali sono rivolti al  restauro,  alla  valorizzazione,
          alla fruibilita' da parte del pubblico di beni  immobili  o
          mobili, anche immateriali, che  presentano  un  particolare
          interesse,     architettonico,     artistico,      storico,
          archeologico,  etnografico,  scientifico,  bibliografico  e
          archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e  del
          paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42, per i quali  sia  intervenuta  la  verifica  ovvero  la
          dichiarazione  dell'interesse  culturale  ai  sensi   dello
          stesso Codice. 
              5-bis. Gli interventi di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5
          devono essere coerenti con gli  indirizzi  e  le  priorita'
          eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio  del
          Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri  delegati,
          ai sensi dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              6. Gli interventi di  cui  ai  commi  da  2  a  5  sono
          considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui
          al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attivita' di
          ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti  e  non
          sono  compresi  nella  programmazione  e   nella   relativa
          destinazione delle risorse finanziarie. 
              6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e  5  devono
          essere eseguiti sul territorio italiano.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10  del  d.lgs.  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,
          n. 137). 
              «Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni culturali le
          cose  immobili  e  mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'art. 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
              d) le cose immobili e mobili, a chiunque  appartenenti,
          che rivestono un interesse,  particolarmente  importante  a
          causa  del  loro  riferimento  con  la   storia   politica,
          militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della  scienza,
          della tecnica, dell'industria e della  cultura  in  genere,
          ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della  storia
          delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
          400 del 1988: 
              «Art.  9.  (Ministri   senza   portafoglio,   incarichi
          speciali di Governo, incarichi di reggenza ad  interim).  -
          1. All'atto della costituzione del Governo,  il  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei ministri,  puo'  nominare,  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali
          svolgono le  funzioni  loro  delegate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri sentito il Consiglio  dei  ministri,
          con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 
              2. Ogni qualvolta la  legge  o  altra  fonte  normativa
          assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
          Ministro senza portafoglio  ovvero  a  specifici  uffici  o
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
              3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio dei ministri, puo'  conferire  ai  ministri,  con
          decreto di cui e' data notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 
              4. Il Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  puo'  conferire  al
          Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico
          di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di  cui  e'
          data notizia nella Gazzetta Ufficiale.».