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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. (13G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal: 19-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a
615; 
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n.   147,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b),  e
5; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  ripristino  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovazione   e   ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia  scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'articolo 51; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, ed in particolare l'articolo 397; 
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  della  biblioteca  di
documentazione pedagogica e trasformazione in  fondazione  del  Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
svolgimento della funzione ispettiva; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012; 
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita'   di   apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddisfare  le  esigenze
manifestate da tale organo; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Ufficio  di  Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non
procedere all'esame dell'Atto n. 536; 
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Definizioni e soggetti 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'articolo   2,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti: 
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, di cui al decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286; 
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  dirigenti  di  seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenenti  alla  dotazione
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgono  l'attivita'  di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione: 
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordinamento  funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto; 
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  costituiti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico  del  contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera f). 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a
615; 
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n.   147,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b),  e
5; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  ripristino  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovazione   e   ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia  scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'articolo 51; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, ed in particolare l'articolo 397; 
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  della  biblioteca  di
documentazione pedagogica e trasformazione in  fondazione  del  Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
svolgimento della funzione ispettiva; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012; 
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita'   di   apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddisfare  le  esigenze
manifestate da tale organo; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Ufficio  di  Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non
procedere all'esame dell'Atto n. 536; 
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Definizioni e soggetti 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'articolo   2,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti: 
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, di cui al decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286; 
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  dirigenti  di  seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenenti  alla  dotazione
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgono  l'attivita'  di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione: 
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordinamento  funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto; 
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  costituiti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico  del  contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera f).