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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. (13G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal: 19-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a
615; 
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n.   147,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b),  e
5; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  ripristino  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovazione   e   ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia  scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'articolo 51; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, ed in particolare l'articolo 397; 
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  della  biblioteca  di
documentazione pedagogica e trasformazione in  fondazione  del  Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
svolgimento della funzione ispettiva; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012; 
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita'   di   apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddisfare  le  esigenze
manifestate da tale organo; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Ufficio  di  Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non
procedere all'esame dell'Atto n. 536; 
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Definizioni e soggetti 
 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'articolo   2,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti: 
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, di cui al decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286; 
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  dirigenti  di  seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenenti  alla  dotazione
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgono  l'attivita'  di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione: 
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordinamento  funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto; 
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  costituiti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico  del  contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera f). 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,    comma
          4-undevicies, del decreto-legge  29  dicembre  2010,n.  225
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle   imprese   e   alle   famiglie),   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
              «Art. 2. Proroghe onerose di termini 
              (Omissis). 
              4-undevicies. Con  regolamento  da  emanare,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   e'
          individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
          l'apparato che si articola: 
              a)   nell'Istituto   nazionale    di    documentazione,
          innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
          processi  di  miglioramento  e  innovazione  educativa,  di
          formazione in servizio del  personale  della  scuola  e  di
          documentazione e ricerca didattica; 
              b)  nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  di  istruzione  e  formazione,  con   compiti   di
          predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
          per le scuole di ogni ordine  e  grado,  di  partecipazione
          alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
          indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali; 
              c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
          compito di valutare le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici
          secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27  ottobre
          2009, n. 150. 
              (Omissis).». 
              Il testo della legge 28 marzo 2003, n.  53  (Delega  al
          Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
          sull'istruzione e dei livelli essenziali delle  prestazioni
          in materia di istruzione e  formazione  professionale),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
          77. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  612  a
          615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-legge finanziaria 2007): 
              «612.  Al  fine   di   potenziare   la   qualificazione
          scientifica     nonche'     l'autonomia      amministrativa
          dell'Istituto nazionale  per  la  valutazione  del  sistema
          educativo di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI),  al
          decreto  legislativo  19  novembre  2004,  n.   286,   sono
          apportate  le  seguenti  modificazioni,  che   non   devono
          comportare oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello
          Stato: 
              a) le parole:  «Comitato  direttivo»  sono  sostituite,
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»; 
              b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 4. - (Organi).  -  1.  Gli  organi  dell'Istituto
          sono: 
                a) il Presidente; 
              b) il Comitato di indirizzo; 
              c) il Collegio dei revisori dei conti»; 
              c)  all'articolo  5,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1.  Il  Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta
          qualificazione scientifica e con  adeguata  conoscenza  dei
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri,  su  designazione
          del Ministro, tra una  terna  di  nominativi  proposti  dal
          Comitato  di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i   propri
          componenti.  L'incarico   ha   durata   triennale   ed   e'
          rinnovabile, con le medesime modalita',  per  un  ulteriore
          triennio»; 
                d) all'articolo 6,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
          e da otto  membri,  nel  rispetto  del  principio  di  pari
          opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
          mondo della scuola. I componenti del Comitato  sono  scelti
          dal  Ministro  tra  esperti  nei  settori   di   competenza
          dell'Istituto, sulla base di una indicazione  di  candidati
          effettuata da un'apposita  commissione,  previo  avviso  da
          pubblicare    nella    Gazzetta    Ufficiale    finalizzato
          all'acquisizione    dei    curricula.    La     commissione
          esaminatrice, nominata dal Ministro,  e'  composta  da  tre
          membri compreso  il  Presidente,  dotati  delle  necessarie
          competenze amministrative e scientifiche». 
              1.  613.  L'INVALSI,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo 20  del  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro relativo al personale dell'area  V  della  dirigenza
          per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo  biennio
          economico 2002-2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario
          n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio  2006  e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio  scolastico  regionale,   sulla   base   delle
          indicazioni del Ministro della pubblica istruzione,  assume
          i seguenti compiti: 
              a)  formula  al  Ministro  della  pubblica   istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
          dei dirigenti scolastici; 
              c) formula proposte per la  formazione  dei  componenti
          del team di valutazione; 
              d) realizza il  monitoraggio  sullo  sviluppo  e  sugli
          esiti del sistema di valutazione. 
              1. 614. Le procedure concorsuali  di  reclutamento  del
          personale, di cui alla dotazione  organica  definita  dalla
          tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n. 286,  devono  essere  espletate  entro  sei  mesi  dalla
          indizione dei relativi bandi,  con  conseguente  assunzione
          con  contratto  a  tempo   indeterminato   dei   rispettivi
          vincitori. 
              1. 615. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il  Presidente  e  i  componenti  del
          Comitato direttivo dell'INVALSI cessano  dall'incarico.  In
          attesa della costituzione dei nuovi organi,  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  della
          pubblica  istruzione,  nomina   uno   o   piu'   commissari
          straordinari.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e  5,  del
          decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147   (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2007-2008  ed  in  materia  di   concorsi   per
          ricercatori universitari,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176): 
              «4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio
          2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 4  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
          a norma del comma 4-bis»; 
              b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
              «4-bis. Il consiglio di classe, in sede di  valutazione
          finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame  di
          Stato gli alunni frequentanti il terzo  anno  della  scuola
          secondaria  di  primo  grado,  formulando  un  giudizio  di
          idoneita'  o,  in  caso  negativo,  un  giudizio   di   non
          ammissione all'esame medesimo. 
              4-ter. L'esame  di  Stato  comprende  anche  una  prova
          scritta,  a  carattere  nazionale,  volta  a  verificare  i
          livelli generali e specifici  di  apprendimento  conseguiti
          dagli studenti. I testi relativi alla suddetta  prova  sono
          scelti dal Ministro della pubblica  istruzione  tra  quelli
          predisposti  annualmente  dall'Istituto  nazionale  per  la
          valutazione  del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione   (INVALSI),   conformemente   alla    direttiva
          periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati  alle
          istituzioni scolastiche competenti». 
              5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  19
          novembre 2004, n. 286,  come  modificato  dall'articolo  1,
          comma 612, lettera d), della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, il primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
          comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e  da  due
          membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
          possesso  di  requisiti  di  qualificazione  scientifica  e
          conoscenza  riconosciuta  dei  sistemi  di   istruzione   e
          valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno  dei  membri
          deve  provenire  dal  mondo  della  scuola.».  A  decorrere
          dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro  della  pubblica
          istruzione fissa,  con  direttiva  annuale,  gli  obiettivi
          della valutazione esterna condotta dal  Servizio  nazionale
          di valutazione in relazione  al  sistema  scolastico  e  ai
          livelli di apprendimento  degli  studenti,  per  effettuare
          verifiche periodiche  e  sistematiche  sulle  conoscenze  e
          abilita' degli studenti, di norma, alla  classe  seconda  e
          quinta della scuola primaria, alla  prima  e  terza  classe
          della scuola secondaria di I grado e alla seconda e  quinta
          classe  del  secondo  ciclo,  nonche'   altre   rilevazioni
          necessarie  per  la   valutazione   del   valore   aggiunto
          realizzato dalle scuole.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), convertito con  modificazioni
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art.  19.  Razionalizzazione  della   spesa   relativa
          all'organizzazione scolastica 
              1. Al fine dell'attuazione, nei  tempi  stabiliti,  del
          disposto di cui all'articolo 2, commi  dal  4-septiesdecies
          al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n.  10,  i  commissari  straordinari  dell'INVALSI  e
          dell'ANSAS avviano urgentemente un programma  straordinario
          di reclutamento, da concludersi entro il  31  agosto  2012.
          L'INVALSI e l'ANSAS  provvedono  a  realizzare  il  proprio
          programma  di  reclutamento  nel  limite  della   dotazione
          organica dell'ente, nonche' entro il limite dell'80%  delle
          proprie  entrate  correnti   complessive.   La   decorrenza
          giuridica ed  economica  delle  assunzioni  presso  l'ANSAS
          decorre dal primo settembre 2012, data in cui il  personale
          in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in  servizio
          attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla  medesima  data
          e'  soppresso  l'ANSAS  ed   e'   ripristinato   l'Istituto
          nazionale  di   documentazione,   innovazione   e   ricerca
          educativa (INDIRE), quale ente  di  ricerca  con  autonomia
          scientifica, finanziaria,  patrimoniale,  amministrativa  e
          regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e
          611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si
          articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda  anche  con
          le regioni. 
              2.  Successivamente  alla  conclusione  del   programma
          straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE  si
          applicano i limiti  assunzionali  di  cui  all'articolo  9,
          comma  9,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              3.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  individuate,
          per  il  triennio   2012-2014,   le   risorse   finanziarie
          conseguenti agli interventi di  razionalizzazione  previsti
          dal presente articolo, iscritte nello stato  di  previsione
          del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca a legislazione vigente, da  destinare  ad  un
          apposito  fondo  da  istituire  nel   medesimo   stato   di
          previsione  finalizzato  al   finanziamento   del   sistema
          nazionale di valutazione. Le predette risorse  confluiscono
          a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
          istituzioni   di   ricerca"   per   essere   destinate   al
          funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con  le  modalita'
          di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998. 
              4. Per garantire un processo di  continuita'  didattica
          nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione,  a  decorrere
          dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia,  la
          scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado  sono
          aggregate  in  istituti  comprensivi,  con  la  conseguente
          soppressione   delle   istituzioni   scolastiche   autonome
          costituite separatamente da direzioni didattiche  e  scuole
          secondarie  di  I  grado;  gli  istituti   compresivi   per
          acquisire l'autonomia devono essere costituiti  con  almeno
          1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni  site  nelle
          piccole isole, nei comuni montani, nelle  aree  geografiche
          caratterizzate da specificita' linguistiche. 
              5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
          un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino  a
          400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
          montani,   nelle   aree   geografiche   caratterizzate   da
          specificita' linguistiche,  non  possono  essere  assegnati
          dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
          stesse sono conferite in reggenza  a  dirigenti  scolastici
          con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. 
              5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle
          istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo'
          essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei
          servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto  del
          Direttore  generale   dell'Ufficio   scolastico   regionale
          competente il  posto  e'  assegnato  in  comune  con  altre
          istituzioni scolastiche, individuate anche tra  quelle  cui
          si applichi il medesimo comma  5.  Al  personale  DSGA  che
          ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e'
          riconosciuta, a seguito di  specifica  sessione  negoziale,
          una indennita' mensile avente  carattere  di  spesa  fissa,
          entro il limite massimo  del  10  per  cento  dei  risparmi
          recati dal presente comma. 
              6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relativa alle scuole di ogni ordine  e  grado,  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, e' abrogato. 
              7.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012/2013   le
          dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
          della scuola  non  devono  superare  la  consistenza  delle
          relative  dotazioni  organiche   dello   stesso   personale
          determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
          dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione  di  anno,  la
          quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
          il bilancio dello Stato, a  decorrere  dall'anno  2012,  ai
          sensi del  combinato  disposto  di  cui  ai  commi  6  e  9
          dell'articolo 64 citato. 
              8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria  di  cui
          al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112
          del 2008  provvede  annualmente  al  monitoraggio  ed  alla
          verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al  comma
          7,  allo  scopo  di  adottare  gli   eventuali   interventi
          correttivi, in caso di scostamento rispetto agli  obiettivi
          stabiliti. 
              9.  Al  fine  di  garantire  il   conseguimento   degli
          obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si  applica  la  procedura
          prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296. 
              10. L'articolo 22, comma 2,  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, si interpreta nel senso che il  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari deve  essere  acquisito
          ogni    volta    che    il    Ministro     dell'Istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  provvedono  alla
          modifica dei parametri sulla base dei quali e'  determinata
          la consistenza complessiva  degli  organici  del  personale
          docente ed ATA. 
              11. L'organico dei posti  di  sostegno  e'  determinato
          secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
          possibile istituire posti in  deroga,  allorche'  si  renda
          necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
          scolastica.   L'organico   di   sostegno    e'    assegnato
          complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo  scopo
          costituite, tenendo conto della previsione  del  numero  di
          tali alunni in ragione della media di un docente  ogni  due
          alunni  disabili;  la  scuola  provvede  ad  assicurare  la
          necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
          alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti  di  sostegno
          che dei docenti di classe. A tale fine,  nell'ambito  delle
          risorse assegnate per la formazione del personale  docente,
          viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
          il personale docente sulle modalita' di integrazione  degli
          alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
          4 della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  nei  casi  di
          valutazione  della  diagnosi  funzionale  costitutiva   del
          diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
          disabile,   sono   integrate   obbligatoriamente   con   un
          rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. 
              12. Il personale docente dichiarato, dalla  commissione
          medica  operante  presso  le  aziende   sanitarie   locali,
          permanentemente inidoneo alla propria funzione  per  motivi
          di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte,
          da presentarsi all'Ufficio scolastico  regionale  entro  30
          giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',  assume,
          con   determina   del   Direttore   generale   dell'Ufficio
          scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
          amministrativo o tecnico. In sede  di  prima  applicazione,
          per il  personale  attualmente  collocato  fuori  ruolo  ed
          utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni  decorrono  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo  su
          posto vacante e disponibile, con priorita' nella  provincia
          di appartenenza e tenendo conto  delle  sedi  indicate  dal
          richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
          mediante assegno personale riassorbibile con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo  conseguiti.  Le
          immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
          sono  comunque  effettuate   nell'ambito   del   piano   di
          assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia. 
              13. Il personale di cui al comma 12  che  non  presenti
          l'istanza ivi prevista o  la  cui  istanza  non  sia  stata
          accolta per carenza di posti  disponibili,  e'  soggetto  a
          mobilita'         intercompartimentale,         transitando
          obbligatoriamente nei ruoli  del  personale  amministrativo
          delle Amministrazioni dello  Stato,  delle  Agenzie,  degli
          enti pubblici non economici  e  delle  universita'  con  il
          mantenimento     dell'anzianita'     maturata,      nonche'
          dell'eventuale  maggior  trattamento  stipendiale  mediante
          assegno  personale   pensionabile   riassorbibile   con   i
          successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi   titolo
          conseguiti. 
              14. La  mobilita'  di  cui  al  comma  13  si  realizza
          compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
          legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
          interessato ed  avviene  all'interno  della  regione  della
          scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
          in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 
              15.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
          e l'innovazione, nonche' il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          sono individuate le pubbliche amministrazioni  destinatarie
          del  personale  di  cui  al  comma  13,  le  procedure   da
          utilizzare     per     l'attuazione     della     mobilita'
          intercompartimentale, nonche' le  qualifiche  e  i  profili
          professionali da attribuire al medesimo personale. 
              16. Al fine di garantire la piena  coerenza  del  nuovo
          ordinamento  dei  percorsi  di  istruzione   e   formazione
          professionale di cui  al  decreto  legislativo  17  ottobre
          2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
          sistema di istruzione secondaria  superiore  introdotte  ai
          sensi dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'  adottato  senza  nuovi  o
          maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  entro
          dodici mesi dalla  data  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, un decreto ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando,  ove
          necessario,  le  disposizioni   legislative   vigenti,   su
          proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, previa intesa  con  la  Conferenza
          unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 51 del  decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          semplificazioni   e   di   sviluppo),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              «Art.  51.  Potenziamento  del  sistema  nazionale   di
          valutazione 
              1. Nelle more della definizione di un sistema  organico
          e integrato di valutazione delle  istituzioni  scolastiche,
          dell'universita',  della  ricerca  e  dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura,  oltre
          allo svolgimento dei compiti di  cui  all'articolo  17  del
          decreto  legislativo  31   dicembre   2009,   n.   213,   e
          all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, il coordinamento funzionale del sistema  nazionale  di
          valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A  tale
          fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia
          per la  diffusione  di  tecnologie  per  l'innovazione.  Le
          Amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
          comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              2.  Le  istituzioni   scolastiche   partecipano,   come
          attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni  nazionali
          degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo  1,
          comma 5,  del  decreto-legge  7  settembre  2007,  n.  147,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  397  del  decreto
          legislativo 16 aprile  1994,  n.  297  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 397. Funzione ispettiva. 
              1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive
          del Ministro della pubblica istruzione e nel  quadro  delle
          norme generali sull'istruzione,  alla  realizzazione  delle
          finalita' di istruzione  e  di  formazione,  affidate  alle
          istituzioni scolastiche ed educative. 
              2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che  operano
          in campo nazionale, in campo regionale e provinciale. 
              3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere  e
          coordinare le  attivita'  di  aggiornamento  del  personale
          direttivo e docente delle scuole di ogni  ordine  e  grado;
          formulano proposte e  pareri  in  merito  ai  programmi  di
          insegnamento e di esame e al loro adeguamento,  all'impiego
          dei sussidi didattici e delle tecnologie di  apprendimento,
          nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il
          coordinamento;  possono   essere   sentiti   dai   consigli
          scolastici provinciali in  relazione  alla  loro  funzione;
          svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore
          delle istituzioni scolastiche ed attendono  alle  ispezioni
          disposte  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione,  dal
          sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli
          studi; prestano  la  propria  assistenza  e  collaborazione
          nelle attivita' di aggiornamento del personale direttivo  e
          docente nell' ambito del circolo didattico,  dell'istituto,
          del distretto, regionale e nazionale. 
              4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di
          studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro,
          i direttori  generali,  i  capi  dei  servizi  centrali,  i
          sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi. 
              5.  Al  termine  di  ogni  anno  scolastico,  il  corpo
          ispettivo  redige  una  relazione  sull'andamento  generale
          dell'attivita' scolastica e dei servizi.». 
              Il testo del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
          (Riordino  del  Centro   europeo   dell'educazione,   della
          biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
          Fondazione  del  Museo  nazionale  della  scienza  e  della
          tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181. 
              Il testo del decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.
          286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione  del
          sistema educativo di istruzione e  di  formazione,  nonche'
          riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1  e
          3 della legge 28 marzo 2003, n. 53),  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino  degli  enti
          di ricerca in attuazione dell'articolo 1,  della  legge  27
          settembre 2007, n. 165): 
              «Art. 17. Istituto nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema di istruzione e di formazione 
              1. L'Istituto nazionale per la valutazione del  sistema
          di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la  natura
          giuridica e le competenze definite dal decreto  legislativo
          19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  dal  decreto-legge  7   settembre   2007,   n.   147,
          convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
          n. 176.  Gli  attuali  membri  del  Comitato  di  indirizzo
          restano  in  carica  per  tutta  la  durata   del   mandato
          inizialmente ricevuto. 
              2. Nell'ambito della costruzione del Sistema  nazionale
          di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: 
              a) lo  studio  e  la  predisposizione  di  strumenti  e
          modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
          cura dell'elaborazione e  della  diffusione  dei  risultati
          della valutazione; 
              b) la promozione di  periodiche  rilevazioni  nazionali
          sugli  apprendimenti   che   interessano   le   istituzioni
          scolastiche e istruzione  e  formazione  professionale,  il
          supporto   e   l'assistenza   tecnica   alle    istituzioni
          scolastiche  e  formative  anche  attraverso  la  messa   a
          disposizione di prove oggettive per  la  valutazione  degli
          apprendimenti  finalizzate  anche  alla  realizzazione   di
          autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; 
              c)  lo  studio  di  modelli  e   metodologie   per   la
          valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
          formazione professionale e dei fattori che influenzano  gli
          apprendimenti; 
              d) la predisposizione di prove  a  carattere  nazionale
          per  gli  esami  di  Stato,  nell'ambito  della   normativa
          vigente; 
              e)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e   la
          collaborazione alle attivita' di  valutazione  del  sistema
          scolastico   al   fine   di   realizzare   iniziative    di
          valorizzazione del merito anche in  collaborazione  con  il
          sistema universitario; 
              f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,  nell'ambito
          delle  proprie  finalita'  istituzionali,  sia  su  propria
          iniziativa che su  mandato  di  enti  pubblici  e  privati,
          assicurando inoltre la partecipazione italiana  a  progetti
          internazionali in campo valutativo; 
              g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
          tecnica alle  regioni  e  agli  enti  territoriali  per  la
          realizzazione  di  autonome  iniziative  di   monitoraggio,
          valutazione e autovalutazione; 
              h)  lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione  del
          personale docente e dirigente della scuola sui  temi  della
          valutazione in collaborazione con l'ANSAS.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  gennaio  2009,   n.   17
          (Regolamento recante disposizioni di  riorganizzazione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca), e successive modificazioni: 
              «Art. 9. Corpo ispettivo 
              1. Il  corpo  ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che
          svolgono la funzione ispettiva  tecnica,  e'  collocato,  a
          livello  di  amministrazione  centrale,  in  posizione   di
          dipendenza  funzionale  dal  capo  del   Dipartimento   per
          l'istruzione, e, a  livello  periferico,  in  posizione  di
          dipendenza funzionale dai dirigenti  preposti  agli  uffici
          scolastici  regionali.  Le  modalita'  di  esercizio  della
          funzione ispettiva tecnica sono  determinate  con  apposito
          atto di indirizzo del Ministro.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 9. Funzioni. 
              1.  La  Conferenza  unificata   assume   deliberazioni,
          promuove e sancisce  intese  ed  accordi,  esprime  pareri,
          designa rappresentanti in  relazione  alle  materie  ed  ai
          compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
          comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
              1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni  di
          legge collegati; 
              2)  sul  documento  di   programmazione   economica   e
          finanziaria; 
              3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
          all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
              c) promuove e sancisce accordi  tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
              d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti  delle
          autonomie locali indicati, rispettivamente, dai  presidenti
          delle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei  casi  previsti  dalla
          legge; 
              e) assicura lo  scambio  di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
              f) e' consultata sulle linee generali  delle  politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
              g) esprime gli indirizzi per  l'attivita'  dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
              a)  coordinamento  nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
              b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
          connesse agli indirizzi di politica  generale  che  possono
          incidere sulle funzioni proprie o delegate  di  province  e
          comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
              a)  dei  problemi  relativi   all'ordinamento   ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
              b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione  ed
          erogazione dei servizi pubblici; 
              c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
          al presente comma che venga sottoposto, anche su  richiesta
          del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al  parere
          della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
              a) l'informazione e le iniziative per il  miglioramento
          dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
              b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
          sensi dell'articolo 12 della legge  23  dicembre  1992,  n.
          498; 
              c)  le  attivita'  relative  alla   organizzazione   di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 2, comma  4-undevicies,  del
          citato decreto-legge n. 225 del 2010,  si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 286  del
          2004, si vedano le note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo  19,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 98  del  2011,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.