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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
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vigente al 20/09/2013
  • Articoli
  • MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE
    DELL'OCCUPAZIONE,
    IN
    PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO,
    DI
    OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
  • 7
  • 7 bis
  • 8
  • 9
  • 10
  • 10 bis
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI
  • 11
  • 11 bis
  • 12
  • 13
Testo in vigore dal: 23-8-2013
al: 31-12-2013
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  volte  a  promuovere  l'occupazione,   in   particolare
giovanile, e la coesione  sociale,  al  fine  di  favorire  immediate
opportunita' di  impiego,  in  considerazione  della  gravita'  della
situazione occupazionale; 
  Ritenuta  altresi'  la   straordinaria   necessita'   ed   urgenza,
considerata  la  particolare  congiuntura  economica,   di   adottare
disposizioni in materia di IVA e  altri  interventi  urgenti  per  il
sistema produttivo, nonche' di adottare misure  idonee  a  promuovere
gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in
sede internazionale e comunitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale; 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato  di  lavoratori
                              giovani) 
 
  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure
da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova
programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via
sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un
incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008. 
  ((1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni
con contratti di lavoro domestico)). 
  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di
eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle
seguenti condizioni: 
  a) siano privi di impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei
mesi; 
  b)  siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore   o
professionale; 
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). 
  ((3.  Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  devono  comportare  un
incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il  30
giugno 2015)). 
  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda
imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'
corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle
denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve
le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in
agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto
ai sensi del presente articolo. 
  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di
12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per
lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo
indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di
lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque
corrispondere ((entro un mese un'ulteriore assunzione  di  lavoratore
con contratto di lavoro dipendente)), prescindendo in tal  caso,  per
la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di  cui  al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3. 
  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla
base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in
ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di
lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario  normale  di  lavoro  ((dei  lavoratori  a  tempo
pieno)). 
  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo
termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'
attuative del presente incentivo. 
  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al
comma 12. ((Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il  30
giugno 2015. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
fornisce  comunicazione  della  data  di  decorrenza   dell'incentivo
mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale)). 
  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10. 
  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento
dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono
determinate: 
  a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni
di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015  e  100
milioni di euro per l'anno 2016, ((per le  regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sardegna  e  Sicilia)),  a
valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo
di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'  destinate
ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il
tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della  Commissione
((europea)).  Le  predette  risorse  sono  versate  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui  al
presente articolo ai sensi del comma 13; 
  b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,  98  milioni
di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50
milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti
tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi
strutturali. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N.99)). 
  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi
destinati per singola Regione. 
  ((14. L'incentivo di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto
dall'INPS con le modalita'  di  cui  al  presente  comma.  L'Istituto
provvede, entro tre  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a  fornire
una  specifica  comunicazione  in  ordine  alla  sussistenza  di  una
effettiva  disponibilita'  di  risorse  per  l'accesso  al  beneficio
medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo,
in  favore  del  richiedente  opera  una  riserva   di   somme   pari
all'ammontare previsto  del  beneficio  spettante  sulla  base  della
documentazione allegata alla domanda e  allo  stesso  richiedente  e'
assegnato un  termine  perentorio  di  sette  giorni  lavorativi  per
provvedere alla stipula  del  contratto  di  lavoro  che  da'  titolo
all'agevolazione. Entro il termine perentorio  dei  successivi  sette
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare  al
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'
titolo all'agevolazione. In caso  di  mancato  rispetto  dei  termini
perentori di cui ai periodi  che  precedono,  il  richiedente  decade
dalla  riserva  di  somme  operata  in  suo   favore,   che   vengono
conseguentemente  rimesse  a  disposizione  di  ulteriori  potenziali
beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e'  riconosciuto
dall'INPS in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che
da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse
indicate, valutata anche su base  pluriennale  con  riferimento  alla
durata dell'incentivo,  l'INPS  non  prende  piu'  in  considerazione
ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e'  stata
verificata  tale  insufficienza  di   risorse,   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze)). 
  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome ((...))
possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui  al
presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  9  AGOSTO  2013,  N.
99)). 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14. 
  17. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99)). 
  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps
provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15. 
  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al
comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione. 
  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate
necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese
connesse all'attuazione dell'incentivo. 
  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
provvedera' ad effettuare la comunicazione  di  cui  all'art.  9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008. 
  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle
nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione
e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento. 
  ((22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo  costituiscono
oggetto di monitoraggio ai sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31  dicembre  2015,
si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi  di  cui
al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n.  92
del 2012)).