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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2013, n. 72

Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. (13G00118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2013.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/08/2013)
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Testo in vigore dal: 26-6-2013
al: 24-8-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
  Rilevato che a valere sul riparto dei fondi per  il  pagamento  dei
debiti resi disponibili dal  citato  decreto-legge  n.  35  del  2013
residuano risorse finanziarie; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere ad
attribuire le ulteriori risorse residue prioritariamente alle regioni
sottoposte alla procedura di cui all'articolo  1,  comma  174,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 giugno 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro
il  31  maggio  2013,  possono  essere  assegnate,  con  decreto   di
aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne  fanno
richiesta entro il  30  giugno  2013,  prioritariamente  in  funzione
dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma
9,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  le
parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio".