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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 9-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento  dell'Amministrazione  degli
affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso  alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il  riordino  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013
concernente la struttura del Segretariato  generale  della  difesa  -
Direzione  generale  degli  armamenti,  delle   Direzioni   generali,
compresi i relativi  Uffici  tecnici  territoriali,  e  degli  Uffici
centrali del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  in  data  10  settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del  4  marzo  1981,
recante  Istituzione  della  Scuola  superiore   dell'amministrazione
dell'interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Sistema unico del reclutamento 
                     e della formazione pubblica 
 
  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale  dell'amministrazione  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
la Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno  (SSAI),  il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di  statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate:  «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e  della  formazione
pubblica»,  di  seguito  denominato:  «Sistema  unico»,  al  fine  di
ottimizzare l'allocazione delle  risorse  e  migliorare  la  qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'. 
  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  e
gli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale. 
  4. Non rientrano nel Sistema unico le  attivita'  di  formazione  e
reclutamento  relative  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
contabili, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato,  al  personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco. 
  5. Le Scuole appartenenti al  Sistema  unico  adeguano,  secondo  i
rispettivi  ordinamenti,  la  missione,  i  compiti  e  la  struttura
organizzativa ai principi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni  del  presente
regolamento. 
  6. Resta ferma per il Ministero degli  affari  esteri,  nell'ambito
dell'istituto   diplomatico   «Mario   Toscano»,    l'attivita'    di
aggiornamento  e  formazione  professionale  specifica  collegata  al
servizio all'estero del proprio personale. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
              «Art.  11   (Riordino   delle   Scuole   pubbliche   di
          formazione). - 1.  Al  fine  di  ottimizzare  l'allocazione
          delle risorse e  migliorare  la  qualita'  delle  attivita'
          formative  dei  dirigenti  e   dei   funzionari   pubblici,
          garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
          uno o piu' regolamenti  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro per pubblica  amministrazione
          e  la  semplificazione,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari
          esteri, con il Ministro della  difesa  e  con  il  Ministro
          dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
          vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra
          le  scuole  pubbliche  di  formazione,  gli   istituti   di
          formazione e le altre strutture competenti ed e'  riformato
          il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti  e
          dei funzionari pubblici anche mediante adeguati  meccanismi
          di   collegamento   tra    la    formazione    propedeutica
          all'ammissione ai concorsi e quella permanente, attenendosi
          ai seguenti criteri: 
                a. eliminazione  di  sovrapposizioni  e  duplicazioni
          delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe; 
                b. precisa individuazione e disciplina delle missioni
          e dei compiti di ciascuna struttura; 
                c. per il reclutamento e la formazione  generica  dei
          dirigenti e  dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello
          Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
          concentrazione in una scuola centrale esistente; 
                d. per la formazione specialistica e  permanente  dei
          dirigenti e  dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello
          Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della
          tendenziale  concentrazione  in  un'unica  struttura   gia'
          esistente per singolo Ministero e  per  gli  enti  vigilati
          dallo   stesso,   con   unificazione   delle   risorse    e
          coordinamento con le strutture formative militari; 
                e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione,
          favorendo  l'uso  gratuito  da  parte  di  altre  strutture
          formative pubbliche; 
                f. individuazione di forme di razionalizzazione e  di
          coordinamento della formazione  permanente  dei  dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  prevedendo
          che  la  relativa  formazione  possa  svolgersi  anche  con
          modalita'  decentrate  e  in  collaborazione  con  istituti
          universitari italiani o stranieri; 
                g. previsione di convenzioni  quadro  tra  la  scuola
          centrale di cui alla lettera c. e gli enti territoriali per
          il  reclutamento  della  dirigenza  e  la  formazione   dei
          dipendenti degli enti medesimi; 
                h. revisione  della  disciplina  degli  incarichi  di
          docenza al  fine  di  garantire  la  stabilita'  del  corpo
          docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso  le  scuole
          pubbliche di formazione; 
                i. previsione che, al fine di eliminare  duplicazioni
          e  di  razionalizzare  le  risorse  umane   e   finanziarie
          disponibili: 
                  1) l'attivita'  di  formazione  riguardante  ambiti
          omogenei e' programmata e svolta in conformita'  con  linee
          di  indirizzo  stabilite  dai  soggetti  che  operano   nei
          predetti ambiti; 
                  2) la gestione delle risorse  finanziarie  relative
          alla  formazione  ed  alle  scuole  ed  agli  istituti   di
          formazione operanti in ambiti omogenei avvenga  in  maniera
          coordinata.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178
          (Riorganizzazione della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione (SSPA), a norma dell'art. 24 della legge 18
          giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella 14 dicembre  2009,
          n. 290. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  87  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              «Art. 87 (Istituzione e fini). - E' istituito  in  seno
          al Ministero degli affari esteri l'Istituto diplomatico.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   24
          settembre  2004,  n.  272  (Regolamento  di  disciplina  in
          materia di accesso alla qualifica di  dirigente,  ai  sensi
          dell'art. 28, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          novembre 2004, n. 267. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95 (Riorganizzazione del  Ministero  degli  affari
          esteri, a norma dell'art. 74 del  decreto-legge  15  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 giugno 2010, n. 145. 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          28 settembre 2000, n. 301  (Norme  per  il  riordino  della
          Scuola  superiore  dell'economia  e  delle   finanze),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  25  ottobre  2000,  n.
          250. 
              - Il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio  2013
          (Struttura  del  Segretariato  generale  della   difesa   -
          Direzione  generale  degli   armamenti,   delle   Direzioni
          generali, compresi i relativi Uffici tecnici  territoriali,
          e degli Uffici centrali  del  Ministero  della  difesa)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013,  n.  72,
          S.O. 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  in  data  10
          settembre  1980   (Istituzione   della   Scuola   superiore
          dell'amministrazione  dell'interno),  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1981, n. 62. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 11, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, si vedano i riferimenti normativi alle
          premesse.