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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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Testo in vigore dal: 9-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento  dell'Amministrazione  degli
affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso  alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il  riordino  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013
concernente la struttura del Segretariato  generale  della  difesa  -
Direzione  generale  degli  armamenti,  delle   Direzioni   generali,
compresi i relativi  Uffici  tecnici  territoriali,  e  degli  Uffici
centrali del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  in  data  10  settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del  4  marzo  1981,
recante  Istituzione  della  Scuola  superiore   dell'amministrazione
dell'interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Sistema unico del reclutamento 
                     e della formazione pubblica 
 
  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale  dell'amministrazione  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
la Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno  (SSAI),  il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di  statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate:  «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e  della  formazione
pubblica»,  di  seguito  denominato:  «Sistema  unico»,  al  fine  di
ottimizzare l'allocazione delle  risorse  e  migliorare  la  qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'. 
  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  e
gli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale. 
  4. Non rientrano nel Sistema unico le  attivita'  di  formazione  e
reclutamento  relative  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
contabili, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato,  al  personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco. 
  5. Le Scuole appartenenti al  Sistema  unico  adeguano,  secondo  i
rispettivi  ordinamenti,  la  missione,  i  compiti  e  la  struttura
organizzativa ai principi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni  del  presente
regolamento. 
  6. Resta ferma per il Ministero degli  affari  esteri,  nell'ambito
dell'istituto   diplomatico   «Mario   Toscano»,    l'attivita'    di
aggiornamento  e  formazione  professionale  specifica  collegata  al
servizio all'estero del proprio personale. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento  dell'Amministrazione  degli
affari esteri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso  alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il  riordino  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013
concernente la struttura del Segretariato  generale  della  difesa  -
Direzione  generale  degli  armamenti,  delle   Direzioni   generali,
compresi i relativi  Uffici  tecnici  territoriali,  e  degli  Uffici
centrali del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  in  data  10  settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del  4  marzo  1981,
recante  Istituzione  della  Scuola  superiore   dell'amministrazione
dell'interno; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Sistema unico del reclutamento 
                     e della formazione pubblica 
 
  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale  dell'amministrazione  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento. 
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
la Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno  (SSAI),  il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di  statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate:  «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e  della  formazione
pubblica»,  di  seguito  denominato:  «Sistema  unico»,  al  fine  di
ottimizzare l'allocazione delle  risorse  e  migliorare  la  qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'. 
  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  e
gli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale. 
  4. Non rientrano nel Sistema unico le  attivita'  di  formazione  e
reclutamento  relative  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
contabili, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato,  al  personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco. 
  5. Le Scuole appartenenti al  Sistema  unico  adeguano,  secondo  i
rispettivi  ordinamenti,  la  missione,  i  compiti  e  la  struttura
organizzativa ai principi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni  del  presente
regolamento. 
  6. Resta ferma per il Ministero degli  affari  esteri,  nell'ambito
dell'istituto   diplomatico   «Mario   Toscano»,    l'attivita'    di
aggiornamento  e  formazione  professionale  specifica  collegata  al
servizio all'estero del proprio personale.