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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68

Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali. (13G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2013
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   in   materia   di
costituzione delle commissioni mediche locali e nomina  dei  relativi
presidenti ed  autorizza  il  Governo  ad  apportare  le  conseguenti
modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  nella
seduta del 24 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e
del 21 febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e  lo
sport, della salute e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  Le  commissioni  mediche  locali   sono   costituite   con
provvedimento del presidente della regione o delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  presso  i  servizi  dell'Azienda  sanitaria
locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. 
      2. La commissione e' composta  da  un  presidente,  due  membri
effettivi e almeno due supplenti,  individuati  tra  i  medici  delle
amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice,
tutti in  attivita'  di  servizio,  designati  dalle  amministrazioni
competenti. I membri  partecipanti  alle  sedute  della  commissione,
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 
      3. Il presidente della commissione medica locale  e'  nominato,
con provvedimento del  presidente  della  regione  o  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nella  persona  responsabile  dei
servizi di cui al comma 1. 
      4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i  membri
effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 
      5. Nel caso  in  cui  l'accertamento  dei  requisiti  fisici  e
psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per  minorazioni
anatomiche  o  funzionali  a  carico  degli  arti  o  della   colonna
vertebrale,  la  composizione  della  commissione  medica  locale  e'
integrata da un medico appartenente  ai  servizi  territoriali  della
riabilitazione, nonche' da un  dipendente  della  Direzione  generale
della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi  informativi  e  statistici,  appartenente  ad  uno  dei
profili per i quali e' richiesta la  laurea  in  ingegneria.  Qualora
l'accertamento sia richiesto da soggetti  affetti  da  diabete  o  da
problematiche  cliniche  alcol-correlate,   la   composizione   della
commissione  puo'  essere  integrata  rispettivamente  da  un  medico
specialista diabetologo o alcologo.»; 
    b) ai commi 7 e  8,  la  parola:  «unita'»  e'  sostituita  dalla
seguente: «azienda»; 
    c) al comma 11, le parole: «Direzione  generale  della  M.C.T.C.»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Direzione   generale   della
motorizzazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  126,  comma  8,
del codice, i certificati»; 
    e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a
quello della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e
alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2,  del
codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  1,  comma  4,
del codice»; 
    f) al comma 16, nel primo periodo, le  parole:  «di  norma»  sono
sostituite dalla seguente: «almeno»,  le  parole:  «e  di  una»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi
quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti:  «,  e  comunque  in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di
adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;
nel  secondo  periodo,  le  parole:  «da  parte  del  Ministero   dei
trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle  seguenti:
«della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    g) al comma 17, le parole: «Il Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanita' e  del  tesoro»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, commi  1  e  4,
          del decreto-legge n. 5 del 2012: 
              «Art. 11. (Semplificazioni in materia  di  circolazione
          stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio
          informazioni sul traffico, «bollino blu»  e  apparecchi  di
          controllo della velocita'). - 1. Al decreto legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  recante
          «Nuovo  Codice  della  strada»,  e  di  seguito  denominato
          «Codice  della  strada»,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 115, l'abrogazione del  comma  2-bis,
          disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18  aprile
          2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto; 
                b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea e'  sostituito
          dal seguente: 
                  «4. L'accertamento dei requisiti psichici e  fisici
          e' effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
          competenti organi regionali ovvero dalle province  autonome
          di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla  nomina
          dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»; 
                c) all'articolo 119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),
          inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18  aprile
          2011, n. 59, e' soppressa; 
                d) all'articolo 122, comma  2,  l'ultimo  periodo  e'
          soppresso; 
                e) all'articolo 126, comma  6,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  «,
          previa verifica della sussistenza dei  requisiti  fisici  e
          psichici presso una commissione  medica  locale,  ai  sensi
          dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse. 
                (Omissis). 
                4. Il Governo, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   provvede   a
          modificare l'articolo 330 del regolamento di  esecuzione  e
          di attuazione del Codice della strada, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,
          in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  b)
          del comma 1 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495  (Regolamento
          di esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della
          strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n.
          303, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  330  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  495  del  1992,
          come modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 330. (Art. 119  Cod.  Str.)  Commissioni  mediche
          locali. - 1. Le commissioni mediche locali sono  costituite
          con provvedimento del  presidente  della  regione  o  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, presso i  servizi
          dell'Azienda sanitaria locale,  che  svolgono  funzioni  in
          materia medico-legale. 
              2. La commissione e' composta  da  un  presidente,  due
          membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra  i
          medici delle amministrazioni e corpi  di  cui  all'articolo
          119, comma 2, del codice, tutti in attivita'  di  servizio,
          designati  dalle  amministrazioni  competenti.   I   membri
          partecipanti alle sedute  della  commissione,  effettivi  o
          supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 
              3. Il presidente della  commissione  medica  locale  e'
          nominato, con provvedimento del presidente della regione  o
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nella
          persona responsabile dei servizi di cui al comma 1. 
              4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i
          membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza
          o impedimento. 
              5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti  fisici
          e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici  per
          minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli  arti  o
          della colonna vertebrale, la composizione della commissione
          medica locale e' integrata da  un  medico  appartenente  ai
          servizi territoriali della riabilitazione,  nonche'  da  un
          dipendente della Direzione  generale  della  motorizzazione
          del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
          sistemi informativi e statistici, appartenente ad  uno  dei
          profili per i quali e' richiesta la laurea  in  ingegneria.
          Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da
          diabete o da  problematiche  cliniche  alcol-correlate,  la
          composizione  della  commissione  puo'   essere   integrata
          rispettivamente da  un  medico  specialista  diabetologo  o
          alcologo. 
              6. La commissione puo' avvalersi di singoli  consulenti
          oppure di  istituti  medici  specialistici  appartenenti  a
          strutture  pubbliche,  con  onere  a  carico  del  soggetto
          esaminato. 
              7.  La   commissione   opera   presso   idonei   locali
          dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche
          per i mutilati e minorati fisici. 
              8. Il presidente convoca la commissione in relazione al
          numero ed  alla  natura  delle  richieste  ed  assicura  il
          funzionamento dell'ufficio di segreteria della  commissione
          avvalendosi  di  personale  in  servizio  presso  l'azienda
          sanitaria locale. 
              9. Per ogni commissione opera un ufficio di  segreteria
          che organizza le sedute curando, altresi', la  convocazione
          di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti  sanitari
          e  la  raccolta  e  l'archiviazione  della   documentazione
          sanitaria degli  esaminati.  L'interessato  che  ne  faccia
          richiesta puo', a sue spese, essere  assistito  durante  la
          visita da un medico di fiducia. 
              10. Nel  caso  previsto  dall'articolo  119,  comma  4,
          lettera  c)  del   codice,   l'accertamento   deve   essere
          effettuato presso la commissione medica locale indicata nel
          provvedimento    con    cui    e'     disposto.     L'esito
          dell'accertamento  deve  essere  comunicato   all'autorita'
          richiedente. 
              11.  Il  giudizio  di  non  idoneita'  formulato  dalla
          commissione   medica   locale   deve   essere    comunicato
          all'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
          motorizzazione nel cui territorio di  competenza  opera  la
          commissione stessa. 
              12. Il certificato deve essere  compilato  in  ciascuna
          delle parti relative ai requisiti prescritti per  la  guida
          dei veicoli ai quali abilita la  patente  richiesta  ovvero
          posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da  fogli
          aggiuntivi. 
              13. I giudizi delle  commissioni  mediche  locali  sono
          formulati a maggioranza. In  caso  di  parita'  prevale  il
          giudizio del presidente o, in  caso  di  sua  assenza,  del
          vicepresidente che presiede la seduta. 
              14. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  126,
          comma  8,  del  codice,  i  certificati  delle  commissioni
          mediche locali devono essere  consegnati  agli  interessati
          previa sottoscrizione per  ricevuta  ed  apposizione  della
          data di consegna, ovvero inoltrati per  posta  con  lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. 
              15.  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno   il
          presidente  della  commissione  medica  locale,  invia   al
          Ministero  della  salute  e  alla  regione  competente  una
          dettagliata   relazione   sul   funzionamento   dell'organo
          presieduto,  relativa  all'anno  precedente,  indicando  il
          numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse
          sedute e  quant'altro  ritenuto  necessario.  I  dati  piu'
          significativi  vengono  pubblicati  nel  rapporto   annuale
          previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice. 
              16. Possono essere costituite piu' commissioni  mediche
          locali con il limite, almeno, di una per  ogni  milione  di
          abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per  ogni
          cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi  quelli
          del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad  assicurare
          criteri di efficienza del servizio e di  adeguata  presenza
          sul  territorio,  in  ragione   della   domanda   espressa.
          L'istituzione di tali commissioni,  richiesta  dal  sindaco
          del capoluogo di provincia o, nell'ambito della  provincia,
          dal  sindaco  del  comune  di   maggiore   importanza,   e'
          subordinata all'accertamento  dell'esistenza  di  obiettive
          condizioni della  regione  o  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. 
              17. Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti e la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti
          dagli  utenti  per  le  operazioni  di   competenza   delle
          commissioni mediche locali, le quote da  destinare  per  le
          spese  di  funzionamento  delle  stesse,  comprese   quelle
          relative all'ufficio di segreteria, nonche'  le  quote  per
          gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai  componenti  delle
          commissioni medesime. La misura dei  diritti  dovuti  dagli
          utenti deve essere determinata in modo  tale  da  garantire
          l'integrale copertura delle spese  di  funzionamento  delle
          suddette commissioni.».