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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 68

Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali. (13G00111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2013
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Testo in vigore dal: 3-7-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   in   materia   di
costituzione delle commissioni mediche locali e nomina  dei  relativi
presidenti ed  autorizza  il  Governo  ad  apportare  le  conseguenti
modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  nella
seduta del 24 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e
del 21 febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e  lo
sport, della salute e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  Le  commissioni  mediche  locali   sono   costituite   con
provvedimento del presidente della regione o delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  presso  i  servizi  dell'Azienda  sanitaria
locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. 
      2. La commissione e' composta  da  un  presidente,  due  membri
effettivi e almeno due supplenti,  individuati  tra  i  medici  delle
amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice,
tutti in  attivita'  di  servizio,  designati  dalle  amministrazioni
competenti. I membri  partecipanti  alle  sedute  della  commissione,
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 
      3. Il presidente della commissione medica locale  e'  nominato,
con provvedimento del  presidente  della  regione  o  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nella  persona  responsabile  dei
servizi di cui al comma 1. 
      4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i  membri
effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 
      5. Nel caso  in  cui  l'accertamento  dei  requisiti  fisici  e
psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per  minorazioni
anatomiche  o  funzionali  a  carico  degli  arti  o  della   colonna
vertebrale,  la  composizione  della  commissione  medica  locale  e'
integrata da un medico appartenente  ai  servizi  territoriali  della
riabilitazione, nonche' da un  dipendente  della  Direzione  generale
della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi  informativi  e  statistici,  appartenente  ad  uno  dei
profili per i quali e' richiesta la  laurea  in  ingegneria.  Qualora
l'accertamento sia richiesto da soggetti  affetti  da  diabete  o  da
problematiche  cliniche  alcol-correlate,   la   composizione   della
commissione  puo'  essere  integrata  rispettivamente  da  un  medico
specialista diabetologo o alcologo.»; 
    b) ai commi 7 e  8,  la  parola:  «unita'»  e'  sostituita  dalla
seguente: «azienda»; 
    c) al comma 11, le parole: «Direzione  generale  della  M.C.T.C.»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Direzione   generale   della
motorizzazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  126,  comma  8,
del codice, i certificati»; 
    e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a
quello della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e
alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2,  del
codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  1,  comma  4,
del codice»; 
    f) al comma 16, nel primo periodo, le  parole:  «di  norma»  sono
sostituite dalla seguente: «almeno»,  le  parole:  «e  di  una»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi
quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti:  «,  e  comunque  in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di
adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;
nel  secondo  periodo,  le  parole:  «da  parte  del  Ministero   dei
trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle  seguenti:
«della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    g) al comma 17, le parole: «Il Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanita' e  del  tesoro»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   in   materia   di
costituzione delle commissioni mediche locali e nomina  dei  relativi
presidenti ed  autorizza  il  Governo  ad  apportare  le  conseguenti
modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Acquisito il parere  della  Conferenza  unificata,  espresso  nella
seduta del 24 gennaio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e
del 21 febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e  lo
sport, della salute e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche  all'articolo  330  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1.  Le  commissioni  mediche  locali   sono   costituite   con
provvedimento del presidente della regione o delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  presso  i  servizi  dell'Azienda  sanitaria
locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. 
      2. La commissione e' composta  da  un  presidente,  due  membri
effettivi e almeno due supplenti,  individuati  tra  i  medici  delle
amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice,
tutti in  attivita'  di  servizio,  designati  dalle  amministrazioni
competenti. I membri  partecipanti  alle  sedute  della  commissione,
effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse. 
      3. Il presidente della commissione medica locale  e'  nominato,
con provvedimento del  presidente  della  regione  o  delle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  nella  persona  responsabile  dei
servizi di cui al comma 1. 
      4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i  membri
effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 
      5. Nel caso  in  cui  l'accertamento  dei  requisiti  fisici  e
psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per  minorazioni
anatomiche  o  funzionali  a  carico  degli  arti  o  della   colonna
vertebrale,  la  composizione  della  commissione  medica  locale  e'
integrata da un medico appartenente  ai  servizi  territoriali  della
riabilitazione, nonche' da un  dipendente  della  Direzione  generale
della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi  informativi  e  statistici,  appartenente  ad  uno  dei
profili per i quali e' richiesta la  laurea  in  ingegneria.  Qualora
l'accertamento sia richiesto da soggetti  affetti  da  diabete  o  da
problematiche  cliniche  alcol-correlate,   la   composizione   della
commissione  puo'  essere  integrata  rispettivamente  da  un  medico
specialista diabetologo o alcologo.»; 
    b) ai commi 7 e  8,  la  parola:  «unita'»  e'  sostituita  dalla
seguente: «azienda»; 
    c) al comma 11, le parole: «Direzione  generale  della  M.C.T.C.»
sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Direzione   generale   della
motorizzazione»; 
    d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  126,  comma  8,
del codice, i certificati»; 
    e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a
quello della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e
alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2,  del
codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo  1,  comma  4,
del codice»; 
    f) al comma 16, nel primo periodo, le  parole:  «di  norma»  sono
sostituite dalla seguente: «almeno»,  le  parole:  «e  di  una»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi
quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti:  «,  e  comunque  in
numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di
adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»;
nel  secondo  periodo,  le  parole:  «da  parte  del  Ministero   dei
trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle  seguenti:
«della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    g) al comma 17, le parole: «Il Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con i Ministri della sanita' e  del  tesoro»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Il  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano».