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DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. (13G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2015)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-3-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231; 
  Considerato che la  continuita'  del  funzionamento  produttivo  di
stabilimenti di interesse strategico  costituisce  una  priorita'  di
carattere nazionale, soprattutto  in  considerazione  dei  prevalenti
profili di protezione dell'ambiente e della salute e di  salvaguardia
dei livelli occupazionali; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni  che  assicurino,  mediante  la  nomina  di  un'apposita
struttura commissariale straordinaria, la continuita'  produttiva  ed
occupazionale nel rispetto delle norme  ambientali  e  sanitarie,  in
presenza  di  stabilimenti  industriali   di   interesse   strategico
nazionale, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti
pericoli gravi e rilevanti per  l'integrita'  dell'ambiente  e  della
salute  a  causa  della  inosservanza,  contestata  dalle   Autorita'
competenti,  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o  di  altre
disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e   del   mare   in   data   26   ottobre   2012,   prot.
DVA/DEC/2012/0000547, di  cui  alla  comunicazione  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con  il  quale  si  e'
provveduto al riesame  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  n.
DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011,  rilasciata  alla  Societa'  ILVA
S.p.A. per l'esercizio dello  stabilimento  siderurgico  ubicato  nei
comuni di Taranto  e  di  Statte,  disponendo,  ai  fini  della  piu'
rigorosa protezione della salute e dell'ambiente,  l'applicazione  in
anticipo  della  decisione  di  esecuzione   n.   2012/135/UE   della
Commissione, del 28 febbraio  2012,  che  stabilisce  le  conclusioni
sulle  migliori  tecniche  disponibili  (BAT)  da  impiegare  per  la
produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; 
  Valutate le risultanze delle verifiche di carattere  amministrativo
sullo  stabilimento  dell'ILVA  s.p.a.,  che  hanno  evidenziato   la
permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la  salute
derivanti  anche   dalla   mancata   attuazione   dell'autorizzazione
integrata ambientale, adeguatamente contestata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Commissariamento straordinario 
 
  1. Il Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio,  puo'   deliberare   il   commissariamento   straordinario
dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che impieghi  un
numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi  quelli   ammessi   al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore  a  mille  e  che
gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse  strategico
nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, la cui  attivita'  produttiva  abbia  comportato  e  comporti
oggettivamente  pericoli   gravi   e   rilevanti   per   l'integrita'
dell'ambiente e della salute a  causa  della  inosservanza  reiterata
dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche  "a.i.a.".
Il commissario e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri entro sette giorni  dalla  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri e si avvale di un  sub  commissario  nominato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.  Con  gli
stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione  o  revoca
del commissario e del  sub  commissario.  Al  commissario  e  al  sub
commissario sono attribuiti  poteri  per  i  piani  e  le  azioni  di
bonifica previsti dall'a.i.a.. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma
1  e'  disposto,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero,  previa  offerta  di
idonee garanzie  patrimoniali  o  finanziarie,  nei  confronti  dello
specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui  al  comma  1,  previo
accertamento   dell'inosservanza   delle    prescrizioni    contenute
nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e
provinciali   per   la   protezione    dell'ambiente    (ARPA),    in
contraddittorio con l'impresa interessata. 
  1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma
9, del medesimo  decreto,  qualora  siano  compiuti  gli  adempimenti
previsti dal comma 9 del presente articolo. 
  2. Il commissariamento di cui al comma  1  ha  durata  di  12  mesi
eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un  massimo  di  36.  La
prosecuzione dell'attivita' produttiva durante il commissariamento e'
funzionale alla conservazione della  continuita'  aziendale  ed  alla
destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla  copertura  dei
costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui
al comma 1. 
  3.  Per  la  durata  del  commissariamento   sono   attribuiti   al
commissario  tutti  i  poteri  e  le   funzioni   degli   organi   di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei poteri  di
disposizione e  gestione  dei  titolari  dell'impresa.  Nel  caso  di
impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea  sono
sospesi per l'intera durata del commissariamento. Al  commissario  e'
attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio
e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta
a commissariamento. Le  linee  di  credito  ed  i  relativi  rapporti
debitori,   concernenti   l'attivita'   dell'azienda,   oggetto    di
commissariamento, anche in carico a  societa'  del  medesimo  gruppo,
sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli  1339  e  2558
del codice civile. (2) 
  4. E' garantita  al  titolare  dell'impresa,  ovvero  al  socio  di
maggioranza,  nonche'   al   rappresentante   legale   all'atto   del
commissariamento  o  ad  altro  soggetto,   appositamente   designato
dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione
e sulle misure di cui al comma 2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, con decreto motivato, puo' sostituire fino a due terzi  dei
componenti degli organi di controllo; il restante terzo  e'  nominato
dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti  restano  in  carica
per la durata del commissariamento. 
  5. Contestualmente alla nomina del  commissario  straordinario,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un
comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza
e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute  e  di
ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario  straordinario,
predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina,
in  conformita'  alle  norme  dell'Unione  europea  e  internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela  ambientale  e  sanitaria  che  prevede  le
azioni  e  i  tempi  necessari  per  garantire  il   rispetto   delle
prescrizioni di legge e  dell'a.i.a.  Lo  schema  di  piano  e'  reso
pubblico,  anche  attraverso  la  pubblicazione  nei  siti  web   dei
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, nonche' attraverso link nei siti web  della  regione  e
degli enti locali interessati, a cura del commissario  straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte
nei successivi trenta giorni e sono valutate  dal  comitato  ai  fini
della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla
nomina del medesimo comitato ((5)) 
  6. Entro il termine di trenta giorni dal  decreto  di  approvazione
del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato
il piano industriale al titolare dell'impresa,  ovvero  al  socio  di
maggioranza,  nonche'   al   rappresentante   legale   all'atto   del
commissariamento  o  ad  altro  soggetto,   appositamente   designato
dall'assemblea  dei  soci,  e  acquisite  e  valutate  le   eventuali
osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte
degli enti  locali  interessati  nel  cui  territorio  insistono  gli
impianti dell'impresa commissariata, predispone il piano  industriale
di  conformazione  delle  attivita'  produttive,  che   consente   la
continuazione   dell'attivita'   produttiva   nel   rispetto    delle
prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al
comma 5. 
  7. Il piano di  cui  al  comma  5  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro  della  salute,  entro
quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio  2014.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
al  fine  della  formulazione  della  proposta  di  cui  al   periodo
precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di  cui
al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e
quello della regione competente, che sono  resi  entro  dieci  giorni
dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere
formulata anche senza i pareri richiesti. La  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  formulata
entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato  di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6
e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, formulata  entro  quindici  giorni
dalla   presentazione   del   piano   medesimo.   Il   rappresentante
dell'impresa di cui al comma 4 puo' proporre osservazioni al piano di
cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le  stesse
sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma  5.
L'approvazione del piano di  cui  al  comma  5  equivale  a  modifica
dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi  di  attuazione
delle relative prescrizioni,  che  consenta  il  completamento  degli
adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre  2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario  si  conformano
ai criteri metodologici stabiliti dal  decreto  interministeriale  di
cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  1-bis.  Il  rapporto   di
valutazione del danno sanitario non puo'  unilateralmente  modificare
le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validita',  ma  legittima  la
regione competente a  chiedere  il  riesame  ai  sensi  dell'articolo
29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.
Fatta salva l'applicazione  dell'articolo  12  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui  al
comma   5   conclude   i    procedimenti    di    riesame    previsti
dall'autorizzazione integrata  ambientale,  costituisce  integrazione
alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti
possono essere modificati con i procedimenti  di  cui  agli  articoli
29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni. 
  8. Fino all'adozione del decreto di approvazione  del  piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di  cui  al
comma  7,  il  commissario  straordinario  garantisce   comunque   la
progressiva  adozione  delle  misure   previste   dall'autorizzazione
integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e  prescrizioni  in
materia  di  tutela  ambientale  e  sanitaria,  curando  altresi'  la
prosecuzione   dell'attivita'   di   impresa   nel   rispetto   delle
disposizioni  del  presente  comma.  La  progressiva  adozione  delle
misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso  che
la  stessa  e'  rispettata  qualora  sussistano  tutte  le   seguenti
condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria  nella  zona  esterna   allo
stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata
sulla base  dei  parametri  misurati  dalle  apposite  centraline  di
monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni
delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque
non abbia registrato un peggioramento rispetto alla  data  di  inizio
della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano,
siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno
l'80 per cento del numero complessivo  delle  prescrizioni  contenute
nelle autorizzazioni integrate  ambientali,  ferma  restando  la  non
applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
analiticamente i suddetti interventi. 
  9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6  nei  termini
ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei  piani  di  cui  ai
medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli  stessi  piani,  il
rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e  producono
i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilita'  per
il commissario, il  sub  commissario  e  gli  esperti  del  comitato,
derivanti dal rispetto dei modelli  di  organizzazione  dell'ente  in
relazione alla responsabilita' dei soggetti in posizione apicale  per
fatti di rilievo penale o amministrativo di cui  all'articolo  6  del
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  gli   illeciti
strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre  norme
a tutela dell'ambiente e della salute. In applicazione  del  generale
principio    di    semplificazione    procedimentale,     al     fine
dell'acquisizione  delle  autorizzazioni,  intese  concerti,  pareri,
nulla  osta  e  assensi  comunque  denominati  degli   enti   locali,
regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le  opere  e  i  lavori  previsti
dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano  delle  misure  e
delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria,   dal   piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su  proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
convocazione.  La  conferenza  di  servizi  si  esprime  dopo   avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla  valutazione  di  impatto
ambientale   del   progetto   entro   sessanta   giorni   dalla   sua
presentazione, o sulla verifica di assoggettabilita'  alla  procedura
medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei
quindici  giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
esprimere  osservazioni   sugli   elaborati   progettuali   messi   a
disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta  giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'  adottata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e  costituisce  variante  ai  piani   territoriali   ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso  delle  autorita'  preposte
alla tutela ambientale,  sanitaria,  culturale  o  paesaggistica,  il
Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con
la regione o provincia autonoma interessata,  entro  i  venti  giorni
successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi
trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici  di
copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici". (2) 
  9-bis.  Durante  la   gestione   commissariale,   qualora   vengano
rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e  6,  nonche'
le previsioni di cui al  comma  8,  non  si  applicano,  per  atti  o
comportamenti imputabili alla  gestione  commissariale,  le  sanzioni
previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre  2012,
n.  231.  Dette  sanzioni,  ove  riferite  a  atti  o   comportamenti
imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non  possono
essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la  durata
del commissariamento e sono irrogate al titolare  dell'impresa  o  al
socio di maggioranza  che  abbiano  posto  in  essere  detti  atti  o
comportamenti. ((5)) 
  10. L'attivita' di gestione dell'impresa eseguita in  presenza  dei
presupposti di cui al comma 8 e, successivamente,  nel  rispetto  dei
piani, e' considerata di pubblica utilita'  ad  ogni  effetto  ed  il
commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati ai
sensi dell'articolo 2236 del codice civile, tranne  che  abbia  agito
con dolo o colpa grave. 
  11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le
quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai  sensi
del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti  nei  cui
confronti  l'autorita'  amministrativa  abbia  disposto  l'esecuzione
degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e  di  messa
in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonche' degli enti o
dei  soggetti  controllati  o  controllanti,  in  relazione  a  reati
comunque connessi allo  svolgimento  dell'attivita'  di  impresa.  Le
predette somme sono messe a disposizione del commissario e  vincolate
alle finalita' indicate al periodo precedente. Le  somme  di  cui  al
presente comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per
l'adempimento  delle   prescrizioni   dell'a.i.a.,   non   sono   mai
ripetibili, attesa la loro destinazione per finalita' aziendali e  di
salute pubblica. 
  11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano
industriale, e' attribuito il  potere,  al  fine  di  finanziare  gli
investimenti  ivi  previsti  per   l'attuazione   dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria: 
    a) nel caso  di  impresa  esercitata  in  forma  individuale,  di
richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai  fini  del
risanamento ambientale; 
    b) nel  caso  di  impresa  esercitata  in  forma  societaria,  di
aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria  ai
fini del risanamento ambientale, in una o piu'  volte,  con  o  senza
sovrapprezzo a seconda dei casi:  offrendo  le  azioni  emittende  in
opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute,  con
le modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma,  del  codice
civile e nel rispetto del diritto di prelazione di  cui  al  medesimo
articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel  caso  in  cui
non siano stati esercitati,  in  tutto  o  in  parte,  i  diritti  di
opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero  anche
con  esclusione  o  limitazione  del  diritto  di   opzione,   previa
predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto
comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da  parte  del
collegio  sindacale,  del  parere  sulla  congruita'  del  prezzo  di
emissione delle azioni  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
della predetta relazione allo stesso e al soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla  presente
lettera,  le  azioni  di  nuova  emissione  possono  essere  liberate
esclusivamente mediante conferimenti in denaro. 
  11-ter. Il soggetto o i soggetti  che  intendono  sottoscrivere  le
azioni offerte in opzione e quelli individuati  per  il  collocamento
dell'aumento di capitale presso terzi devono,  prima  di  dare  corso
all'operazione, impegnarsi, nei  confronti  dell'impresa  soggetta  a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
far  si'  che  le  risorse  finanziarie  rivenienti  dall'aumento  di
capitale  siano  messe  a  disposizione   dell'impresa   soggetta   a
commissariamento ai fini dell'attuazione del  piano  delle  misure  e
delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
industriale. 
  11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare
dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate  in  sede  di
confisca  delle  somme  sequestrate,  anche  ai  sensi  del   decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. 
  11-quinquies. Qualora sia  necessario  ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento  ((...)),  ((l'autorita'  giudiziaria))   procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale
nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione
funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege
del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di
capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di
capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' ((giudiziaria)) procedente. ((5)) 
  12. I proventi derivanti dall'attivita' dell'impresa  commissariata
restano nella disponibilita' del commissario nella misura  necessaria
all'attuazione dell'aia ed alla gestione  dell'impresa  nel  rispetto
delle previsioni del presente decreto e altresi',  nei  limiti  delle
disponibilita' residue, a  interventi  di  bonifica  dell'area  dello
stabilimento secondo le modalita' previste dall'ordinamento vigente. 
  13. Il compenso omnicomprensivo del  commissario  straordinario  e'
determinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti
pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge  n.
201 del 2011. Il compenso del sub commissario  e'  determinato  nella
misura del 50 per cento di quella  fissata  per  il  commissario.  Se
dipendenti  pubblici,  il  commissario  e  il  sub  commissario  sono
collocati in aspettativa senza assegni. Il  compenso  dei  componenti
del comitato e' determinato nella misura del 15 per cento  di  quella
fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici nonche' gli
eventuali  ulteriori   oneri   di   funzionamento   della   struttura
commissariale sono per intero a carico dell'impresa. 
  13-bis. Al fine di consentire  il  monitoraggio  sull'attivita'  di
ispezione e  di  accertamento  svolta  dall'ISPRA  e  dalle  ARPA  in
relazione alle autorizzazioni integrate  ambientali  rilasciate  alle
imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare presenta semestralmente alle  Camere
una relazione sullo stato dei  controlli  ambientali  che  da'  conto
anche dell'adeguatezza delle  attivita'  svolte  dall'ISPRA  e  dalle
ARPA. 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 12, comma 4)  che
"La  disciplina  della  responsabilita'  per   il   commissario,   il
sub-commissario e gli esperti del comitato, di  cui  all'articolo  1,
comma 9 del decreto-legge n. 61  del  2013,  deve  intendersi  estesa
anche ai soggetti da questi funzionalmente  delegati  che  curino  la
predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5  e  6  del
medesimo articolo. Tale disciplina trova applicazione dalla  data  di
nomina del commissario straordinario". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  12,  comma  5-quinquies)   che
"L'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  si
interpreta nel  senso  che,  ferma  restando  la  legittimazione  del
commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito
e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarita' dei medesimi resta
in capo all'impresa commissariata". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
4 marzo 2015, n. 20, ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 9) che "I riferimenti al  commissario  e  al
sub-commissario,  nonche'  al  commissariamento   e   alla   gestione
commissariale  contenuti  negli  articoli   1   e   2-quinquies   del
decreto-legge n. 61, nell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto  2014,  n.  116,  si  devono   intendere   come   riferimenti,
rispettivamente, al commissario straordinario  e  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n.  347,  e  il
riferimento  al  piano  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  1   del
decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento  al  piano  di
cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014"; 
  - (con l'art. 2,  comma  10)  che  "Il  riferimento  alla  gestione
commissariale,  di  cui  al   comma   9-bis   dell'articolo   1   del
decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione  aziendale  da
parte del commissario e dell'avente titolo, sia  esso  affittuario  o
cessionario, e la disciplina  ivi  prevista  si  applica  all'impresa
commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione  del
commissariamento ovvero  a  diversa  data  fissata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico"; 
  - nel modificare l'art. 22-quater, comma 2 del D.L. 24 giugno 2014,
n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.  116,
ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  2,  comma  9)  che   "I
riferimenti  al  commissario  e  al   sub-commissario,   nonche'   al
commissariamento  e  alla  gestione  commissariale  contenuti   negli
articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n.  61,  nell'articolo  12
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  nell'articolo
22-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si
devono intendere come riferimenti,  rispettivamente,  al  commissario
straordinario e alla procedura di  amministrazione  straordinaria  di
cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento  al  piano  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n.  61  si  deve  intendere
come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014".