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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 58

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni. (13G00100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2013
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Testo in vigore dal: 11-6-2013
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di  accesso
ai documenti amministrativi, come modificato  dall'articolo  7  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3  e  4,  che
disciplinano le modalita' di individuazione dei termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo
11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle  Prefetture  -  Uffici
territoriali del Governo, e gli  articoli  14  e  15,  relativi  alle
attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, e successive modificazioni,  recante  l'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
e  successive  modificazioni,  con  il  quale,  in  attuazione  degli
articoli 2 e 4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono  stati
individuati i termini per la conclusione  dei  procedimenti  imputati
alla  competenza  dell'Amministrazione  centrale  e  periferica   del
Ministero dell'interno; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto
1990,  n.  241,  sono  fatti  salvi  i   termini   dei   procedimenti
amministrativi previsti da disposizioni di legge; 
  Considerato che l'articolo 2, comma 4, della legge 7  agosto  1990,
n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi  ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta giorni,  con  la
sola esclusione  dei  procedimenti  di  acquisto  della  cittadinanza
italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione; 
  Effettuata la ricognizione dei  procedimenti  di  competenza  delle
strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno; 
  Considerato che sussistono le motivazioni previste  dall'  articolo
2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi  possono  essere
superiori a novanta giorni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente regolamento individua i procedimenti  amministrativi
attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che  conseguano
obbligatoriamente  ad  iniziativa  di  parte  ovvero  debbano  essere
promossi d'ufficio i cui termini di conclusione sono superiori  a  90
giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude con un  provvedimento  espresso
nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento,
che ne costituisce parte integrante. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 marzo 2013 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                        e la semplificazione 
                           Patroni Griffi 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 
Registro n. 3 Interno, foglio n. 278 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          integrale dell'art. 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
 
                                   "Art. 2. 
 
 
                        (Conclusione del procedimento) 
 
              1. Ove il procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad
          un'istanza, ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
          figure  apicali  dell'amministrazione,  il   soggetto   cui
          attribuire  il  potere  sostitutivo  in  caso  di  inerzia.
          Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
          si  considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,   in
          mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza
          al   funzionario   di   piu'   elevato   livello   presente
          nell'amministrazione. Per ciascun  procedimento,  sul  sito
          internet istituzionale dell'amministrazione e'  pubblicata,
          in formato tabellare e con collegamento ben visibile  nella
          homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
          potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
          sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in
          caso di ritardo, comunica senza indugio il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di  cui
          al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
          quello originariamente previsto, concluda  il  procedimento
          attraverso le strutture competenti o con la  nomina  di  un
          commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.". 
              Si riporta il testo degli articoli  11,  14  e  15  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
 
                                   "Art. 11. 
 
 
                (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo) 
 
              1.   La   Prefettura   assume   la   denominazione   di
          Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. 
              2.  La  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo,
          ferme restando le proprie  funzioni,  assicura  l'esercizio
          coordinato  dell'attivita'  amministrativa   degli   uffici
          periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
          di detti uffici con gli enti  locali.  Sono  in  ogni  caso
          fatte salve le competenze spettanti alle regioni a  statuto
          speciale ed alle province autonome. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  10
          della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al  comma
          2,   il   Prefetto,   titolare   della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo, e' coadiuvato da  una  conferenza
          provinciale permanente, dallo stesso presieduta e  composta
          dai  responsabili  di  tutte  le  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato  che  svolgono  la  loro  attivita'
          nella  provincia  nonche'  da  rappresentanti  degli   enti
          locali.  Il  Prefetto  titolare  della   Prefettura-Ufficio
          territoriale del Governo nel  capoluogo  della  regione  e'
          altresi' coadiuvato da una conferenza  permanente  composta
          dai rappresentanti delle  strutture  periferiche  regionali
          dello  Stato,  alla  quale  possono   essere   invitati   i
          rappresentanti della regione. 
              4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
          previste dai commi 2 e  3  il  Prefetto,  sia  in  sede  di
          conferenza provinciale sia  con  interventi  diretti,  puo'
          richiedere ai responsabili delle  strutture  amministrative
          periferiche dello Stato l'adozione di  provvedimenti  volti
          ad evitare un grave pregiudizio alla qualita'  dei  servizi
          resi alla cittadinanza anche ai  fini  del  rispetto  della
          leale collaborazione con  le  autonomie  territoriali.  Nel
          caso in cui non vengano assunte  nel  termine  indicato  le
          necessarie iniziative,  il  Prefetto,  previo  assenso  del
          Ministro   competente   per   materia,   puo'    provvedere
          direttamente, informandone  preventivamente  il  Presidente
          del Consiglio dei Ministri. 
              5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i
          Ministri,   nell'esercizio   del   potere   di    indirizzo
          politico-amministrativo,  emanano,  ove  occorra,  apposite
          direttive ai Prefetti. 
              6. Con regolamento da emanarsi ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si
          provvede ad adottare le disposizioni per  l'attuazione  del
          presente  articolo  e  per  l'adeguamento  della  normativa
          regolamentare vigente." 
 
                                   "Art. 14. 
 
 
                                (Attribuzioni) 
 
              1.  Al  Ministero  dell'interno  sono   attribuite   le
          funzioni e i compiti spettanti allo Stato  in  materia  di:
          garanzia della regolare costituzione  e  del  funzionamento
          degli  organi  degli  enti  locali   e   funzioni   statali
          esercitate dagli enti locali, tutela  dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di  protezione
          civile  e  prevenzione   incendi,   salve   le   specifiche
          competenze in materia  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,   cittadinanza,
          immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo; 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
              3. Il ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge  1  aprile
          1981, n. 121." 
 
                                   Art. 15. 
 
 
                                 (Ordinamento) 
 
              1.  Il   ministero   si   articola   in   dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto. 
              Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore  a
          cinque. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   ministero   e'
          costituita dagli Uffici territoriali  del  governo  di  cui
          all'articolo  11,  anche  con  compiti  di   rappresentanza
          generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
          strutture periferiche del corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre
          2001, n. 398 (Regolamento  recante  l'organizzazione  degli
          uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale   del
          Ministero dell'interno), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  6
          novembre 2001, n. 258. 
              Il decreto del Ministro dell'interno 2  febbraio  1993,
          n. 284 (Regolamento di attuazione  degli  articoli  2  e  4
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di
          completamento ed i responsabili dei  procedimenti  imputati
          alla competenza degli organi dell'Amministrazione  centrale
          e periferica dell'interno)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1993, n. 185, S.O.