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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 53

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati. (13G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2013
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-6-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante "Riordino  dell'Aero
club d'Italia"; 
  Visti gli articoli 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988,  n.
400, e 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il
riordino del Comitato olimpico nazionale italiano  -  CONI,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  in  particolare
l'articolo 18, comma 6; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  riguardante
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma  degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 1, comma 19,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233, in base al  quale  sono  state  attribuite  alla
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  le  funzioni  di  competenza
statale in materia di sport, prima affidate al Ministero per i beni e
le attivita' culturali; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed  in  particolare
l'articolo 7, comma  26-bis,  che  ha  disposto  l'adeguamento  dello
statuto dell'Aero Club  d'Italia  ai  principi  in  materia  sportiva
previsti dal  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  come
modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche'  ai
principi desumibili dallo statuto del  CONI  e  dalle  determinazioni
assunte dal CONI medesimo, stabilendo, contestualmente,  che  per  il
raggiungimento  di   tali   obiettivi   l'incarico   di   Commissario
straordinario dell'Aero Club d'Italia e'  prorogato,  con  poteri  di
amministrazione  ordinaria  e  straordinaria,  fino  alla   data   di
insediamento degli organi ordinari  dell'Ente  e,  comunque,  per  un
periodo non superiore ad un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20
ottobre 2004, recante "Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia -  Nuovo
Statuto tipo degli Aero club  locali  -  Principi  informatori  dello
Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
188, con il quale e' stato emanato il  regolamento  recante  riordino
degli  enti  vigilati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, ed in particolare l'articolo 1, con il  quale  sono  stati
indicati i criteri direttivi per la modifica dello Statuto  dell'Aero
club d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
31 dicembre 2011, con il quale al Ministro  senza  portafoglio  dott.
Piero Gnudi sono delegate le funzioni del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; 
  Visti il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
dicembre 2010, con il quale il dott. arch. Giuseppe  Leoni  e'  stato
nominato Commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, nonche' i
successivi decreti di proroga del medesimo incarico; 
  Visti gli schemi del nuovo Statuto dell'Aero club  d'Italia  e  del
nuovo statuto tipo degli  Aero  club  locali  federati  proposti  dal
Commissario straordinario; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 19  aprile  2012,
con il quale sono state formulate una serie di osservazioni,  tra  le
quali la  necessita'  di  approvare  il  nuovo  Statuto  con  d.P.R.,
modificando  il  precedente  orientamento  espresso  nel  2004,   che
riteneva sufficiente l'emanazione  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
  Visti gli schemi dello Statuto  dell'Aero  club  d'Italia  e  dello
Statuto tipo degli Aero club locali federati, adottati  con  delibera
del Commissario straordinario n. 582 del 5 settembre 2012, a  seguito
dell'entrata in vigore della disposizione di cui al  citato  articolo
7, comma 26-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta  del  24
gennaio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per il  turismo
e lo sport,  della  difesa,  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Nuovo Statuto Aero club d'Italia 
           e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati 
 
  1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club  d'Italia  ed  il
nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che  allegati  al
presente decreto ne formano parte integrante. 
  2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero  club  d'Italia,  lo  Statuto
tipo degli Aero club locali federati e i principi  informatori  dello
Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche,  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  20  ottobre  2004,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio
2005. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
                                Di Paola, Ministro della difesa 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 4, foglio n. 41 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              La  legge  29  maggio  1954,  n.   340   (Riordinamento
          dell'Aero Club  d'Italia),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 28 giugno 1954, n. 145. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214. S.O.: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. S.O. 
              "Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in  via
          obbligatoria: 
                a) per l'emanazione degli atti normativi del  Governo
          e dei singoli ministri, ai  sensi  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per  l'emanazione  di
          testi unici; 
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica; 
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.". 
              Il  decreto  legislativo.  23  luglio  1999,   n.   242
          (Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   -
          C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          1999, n. 176. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. S.O.: 
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'articolo 2,  comma  48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549,  e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla  lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   18   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino  del  Comitato
          olimpico   nazionale   italiano   -   C.O.N.I.,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
          nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176: 
              "Art.  18.  (Disposizioni  transitorie).  -  1.   Entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' approvato lo statuto del  C.O.N.I.,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2. 
              2. Ove lo statuto non venga approvato entro il  termine
          indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali nomina a tale  scopo,  entro  i  quindici  giorni
          successivi, uno o piu'  commissari,  che  provvedono  entro
          sessanta giorni dalla nomina. 
              3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla
          data del 20  gennaio  1999,  acquisiscono  la  personalita'
          giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore
          del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere
          efficacia  sino  all'approvazione  degli  statuti  di   cui
          all'articolo 16, da effettuarsi  entro  centottanta  giorni
          dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I. 
              4. Gli organi del C.O.N.I. in  funzione  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  restano  in  carica
          sino alla costituzione  del  consiglio  nazionale  e  della
          Giunta  nazionale  ed  alla  nomina  del   presidente   del
          C.O.N.I., le  cui  elezioni  sono  convocate  entro  il  31
          dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta
          giorni successivi. 
              5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo'
          provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza
          del termine di cui al comma 4. 
              6. Nulla  e'  innovato  quanto  alla  natura  giuridica
          dell'Aeroclub d'Italia,  dell'Automobile  club  d'Italia  e
          dell'Unione italiana tiro a segno. 
              7. Sino  all'approvazione  dello  statuto  dell'ente  a
          norma  dell'articolo  2  e  per  quanto  non   diversamente
          disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi
          le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
          28 marzo 1986, n. 157.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  citata
          legge n. 59 del 1997: 
              "Art. 14. (Disposizioni finali). - 1.  Le  disposizioni
          della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le  altre  disposizioni
          di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione
          e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui  al
          presente  decreto  continuano  a  trovare  applicazione  in
          quanto  non  siano  derogate  dalle  norme  statutarie   di
          adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare  al
          bilancio   dello   Stato   le   variazioni   conseguenziali
          all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto,
          munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'  inserito  nella
          Raccolta ufficiale degli atti  normativi  della  Repubblica
          italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo
          e di farlo osservare.". 
              Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,   n.   419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma degli articoli 11 e 14 della L.  15  marzo  1997,  n.
          59), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15  novembre
          1999, n. 268. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  19,
          lettera a),  del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e
          dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  18
          maggio 2006, n. 114: 
              "19. Sono attribuite al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri: 
                a) le funzioni di competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52, comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in  materia  di  sport.  Entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, lo statuto  dell'Istituto
          per il credito sportivo e' modificato al fine di  prevedere
          la vigilanza da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali;" . 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6  luglio
          2012, n. 156, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7,  comma  26  bis,
          :in vigore dal 15 agosto 2012, del citato decreto-legge  n.
          95 del 2012: 
              "26-bis. Il commissario  straordinario  dell'Aero  Club
          d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia  sportiva
          previsti dal decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,
          come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004,  n.
          15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e
          dalle determinazioni assunte  dal  CONI  medesimo.  Per  il
          raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di  commissario
          straordinario e' prorogato, con poteri  di  amministrazione
          ordinaria e straordinaria, fino alla data  di  insediamento
          degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo
          non superiore ad un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.". 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
          ottobre 2004 (Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo
          Statuto tipo degli Aero club locali - Principi  informatori
          dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005,  n.
          7. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 188 (Regolamento recante il  riordino  degli  enti
          vigilati  dal  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  a  norma  dell'articolo  26,   comma   1,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  2010,  n.
          265. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010: 
              "Art. 1. Al fine di assicurare la  realizzazione  degli
          obiettivi di cui all'articolo 2,  comma  634,  lettera  h),
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento
          sono  apportate  modifiche  allo  statuto  dell'Aero   Club
          d'Italia,  approvato  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004,  pubblicato
          nel Supplemento Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  7
          dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei  seguenti  criteri
          direttivi: 
                a)  riduzione  dei  membri  componenti  il  Consiglio
          federale a cinque  unita'  in  conformita'  alla  normativa
          vigente; 
                b) soppressione del membro supplente del collegio dei
          revisori dei conti; 
                c) previsione  della  possibilita'  del  rinnovo  del
          mandato  del   Presidente   dell'ente   per   due   mandati
          consecutivi dopo il primo; 
                d) trasferimento dei compiti di  vigilanza  sull'ente
          dal Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  alla
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  alla  quale,  in
          attuazione  del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2006,
          n. 233, sono state trasferite le competenze in  materia  di
          sport.".