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DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (13G00094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/05/2013
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-5-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  118  e  119  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione   e,   in   particolare,   l'articolo    24,    relativo
all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai  sensi  dell'articolo
114, terzo comma, della Costituzione; 
  Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183,  recante  disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2012); 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2012,  n.  61,  recante
ulteriori disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  24  della
legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di  ordinamento  di  Roma
capitale; 
  Ritenuto  necessario  procedere  all'emanazione,  ai  sensi   degli
articoli 2, comma 7, e 24, della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
successive modificazioni, di disposizioni  integrative  e  correttive
del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 maggio 2012; 
  Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 26 settembre 2012,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione  del
federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012,  e  delle  Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di  carattere  finanziario
della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre  2012,  e  del  Senato
della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012; 
  Viste  le  osservazioni  e  le  modificazioni  alle   disposizioni,
deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione  del  18  gennaio
2013; 
  Viste  le  risoluzioni  favorevoli  approvate  dal   Senato   della
Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in  data
9 aprile 2013, relative alle  comunicazioni  rese  dal  Governo  alle
Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata  legge  n.  42
del 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2013; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 
 
  1.  Il  presente   decreto   legislativo   introduce   disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile  2012,  n.
61, recante ulteriori disposizioni recanti  attuazione  dell'articolo
24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di  ordinamento  di
Roma capitale. 
  2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto  legislativo  n.  61  del
2012 il secondo periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 3  del  decreto  legislativo  n.  61  del  2012  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure  di  cui  al
presente  articolo,  l'eventuale  rimodulazione  del   programma   di
interventi per Roma capitale, finanziati  ai  sensi  della  legge  15
dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal medesimo ente con le procedure
previste dal  proprio  ordinamento  e  trasmessa  al  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  per  l'approvazione  definitiva  con
apposito  decreto,  da  adottarsi  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. A tal fine le  relative  rimodulazioni
che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti  nel
programma sono adottate mediante conferenza di  servizi  indetta  dal
Sindaco di Roma capitale ai sensi  dell'articolo  14  della  legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni.  Dalle  eventuali
rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare  effetti
negativi sui saldi di finanza pubblica e  non  deve  determinarsi  un
incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.». 
  4. All'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  61  del  2012  e'
aggiunto infine il seguente comma: 
    «1-bis. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare  sul
territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di  emergenza
connesse al traffico, alla mobilita' ed all'inquinamento  atmosferico
o acustico, il Sindaco  provvede  con  proprie  ordinanze,  anche  in
deroga ad ogni disposizione di legge  e  comunque  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento giuridico,  in  esecuzione  di  un
piano  autorizzato  con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  nei
limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con  oneri
a carico di Roma Capitale.». 
  5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61  del
2012 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  concorso  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al  presente
comma  puo'  comunque  essere  ridefinito   nell'ambito   del   patto
territoriale di  cui  all'articolo  32,  comma  17,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183.». 
  6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61
del 2012 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Il comma 22 dell'articolo  31  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e' abrogato.». 
  7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  n.  61  del
2012 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Con i decreti di ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  il
concorso finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico
locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo  16-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, sono altresi'  determinate,  nell'ambito  della  quota
assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e
Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con
le modalita' e i tempi  previsti  per  l'erogazione  del  Fondo  alle
regioni.  Nelle  more  dell'intesa  l'erogazione  delle  risorse   e'
effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al
primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
rideterminati gli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  della
Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita'
sui saldi di finanza pubblica.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
               L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il testo degli  articoli  118  e  119  della
          Costituzione: 
              "Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'." 
              "Art. 119. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
          n. 42 del 2009: 
              "Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale  ai
          sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione) 
              1. In sede di prima applicazione,  fino  all'attuazione
          della disciplina delle citta'  metropolitane,  il  presente
          articolo detta norme  transitorie  sull'ordinamento,  anche
          finanziario, di Roma capitale. 
              2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
          confini sono quelli  del  comune  di  Roma,  e  dispone  di
          speciale   autonomia,    statutaria,    amministrativa    e
          finanziaria,  nei  limiti  stabiliti  dalla   Costituzione.
          L'ordinamento di Roma capitale e' diretto  a  garantire  il
          miglior assetto delle  funzioni  che  Roma  e'  chiamata  a
          svolgere quale sede  degli  organi  costituzionali  nonche'
          delle rappresentanze diplomatiche degli Stati  esteri,  ivi
          presenti presso la Repubblica  italiana,  presso  lo  Stato
          della  Citta'  del  Vaticano  e   presso   le   istituzioni
          internazionali. 
              3. Oltre a quelle attualmente spettanti  al  comune  di
          Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti  funzioni
          amministrative: 
              a)  concorso  alla  valorizzazione  dei  beni  storici,
          artistici, ambientali e fluviali,  previo  accordo  con  il
          Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              b) sviluppo economico e sociale di  Roma  capitale  con
          particolare riferimento al settore produttivo e turistico; 
              c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 
              d) edilizia pubblica e privata; 
              e) organizzazione e funzionamento dei  servizi  urbani,
          con particolare riferimento al trasporto pubblico  ed  alla
          mobilita'; 
              f)  protezione  civile,  in   collaborazione   con   la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio; 
              g) ulteriori funzioni conferite  dallo  Stato  e  dalla
          regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo  comma,
          della Costituzione. 
              4. L'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  3  e'
          disciplinato  con  regolamenti   adottati   dal   consiglio
          comunale,  che  assume  la   denominazione   di   Assemblea
          capitolina, nel rispetto della  Costituzione,  dei  vincoli
          comunitari ed internazionali, della legislazione statale  e
          di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117,  sesto
          comma,  della  Costituzione  nonche'  in   conformita'   al
          principio   di   funzionalita'   rispetto   alle   speciali
          attribuzioni  di  Roma  capitale.  L'Assemblea  capitolina,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo di cui al comma  5,  approva,  ai  sensi  dell'
          articolo 6, commi 2, 3 e 4, del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  con   particolare
          riguardo al decentramento municipale, lo  statuto  di  Roma
          capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Con uno o  piu'  decreti  legislativi,  adottati  ai
          sensi dell'  articolo  2,  sentiti  la  regione  Lazio,  la
          provincia di Roma e il  comune  di  Roma,  e'  disciplinato
          l'ordinamento  transitorio,  anche  finanziario,  di   Roma
          capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) specificazione delle funzioni di cui al  comma  3  e
          definizione delle modalita' per  il  trasferimento  a  Roma
          capitale delle relative risorse umane e dei mezzi; 
              b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni  di  legge
          per il finanziamento dei comuni, assegnazione di  ulteriori
          risorse a Roma capitale,  tenendo  conto  delle  specifiche
          esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo  di  capitale
          della Repubblica, previa la loro determinazione  specifica,
          e delle funzioni di cui al comma 3. 
              6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura  i
          raccordi   istituzionali,    il    coordinamento    e    la
          collaborazione di Roma capitale con lo  Stato,  la  regione
          Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
          di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e'  disciplinato
          lo status dei membri dell'Assemblea capitolina. 
              7. Il decreto  legislativo  di  cui  al  comma  5,  con
          riguardo all'attuazione dell' articolo  119,  sesto  comma,
          della Costituzione,  stabilisce  i  principi  generali  per
          l'attribuzione  alla  citta'  di   Roma,   capitale   della
          Repubblica, di un  proprio  patrimonio,  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
              a)  attribuzione  a  Roma  capitale  di  un  patrimonio
          commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite; 
              b) trasferimento, a titolo gratuito,  a  Roma  capitale
          dei beni appartenenti al patrimonio dello  Stato  non  piu'
          funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale,  in
          conformita' a quanto previsto dall' articolo 19,  comma  1,
          lettera d). 
              8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
          contenute nel decreto legislativo  adottato  ai  sensi  del
          comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
          espressamente.  Per  quanto  non  disposto   dal   presente
          articolo, continua ad applicarsi  a  Roma  capitale  quanto
          previsto con riferimento ai comuni dal  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. 
              10.". 
              La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
          novembre 2011, n. 265, S.O. 
              Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori
          disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  24  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia  di  ordinamento  di
          Roma Capitale) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  18  maggio
          2012, n. 115. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              "Art. 2. (Oggetto e finalita') 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  trenta
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno  o  piu'  decreti   legislativi   aventi   ad   oggetto
          l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine
          di  assicurare,  attraverso  la  definizione  dei  principi
          fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
          sistema tributario e  la  definizione  della  perequazione,
          l'autonomia  finanziaria  di   comuni,   province,   citta'
          metropolitane e regioni nonche' al fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica. 
              2. Fermi restando  gli  specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
              a)  autonomia  di  entrata  e  di  spesa   e   maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
              b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
          e  concorso  di  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
              c) razionalita' e coerenza dei singoli  tributi  e  del
          sistema tributario nel suo complesso;  semplificazione  del
          sistema tributario, riduzione degli  adempimenti  a  carico
          dei  contribuenti,  trasparenza  del  prelievo,  efficienza
          nell'amministrazione dei  tributi;  rispetto  dei  principi
          sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente  di  cui
          alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
              d) coinvolgimento  dei  diversi  livelli  istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
              e) attribuzione di risorse  autonome  ai  comuni,  alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza di cui  all'  articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
              f) determinazione del costo e del  fabbisogno  standard
          quale costo e fabbisogno che, valorizzando  l'efficienza  e
          l'efficacia, costituisce  l'indicatore  rispetto  al  quale
          comparare e valutare l'azione pubblica;  definizione  degli
          obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
          regionali   e   locali   nell'esercizio   delle    funzioni
          riconducibili ai livelli  essenziali  delle  prestazioni  o
          alle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'  articolo  117,
          secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione; 
              g) adozione per le proprie  politiche  di  bilancio  da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
              h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
          piano dei conti integrato; adozione  di  comuni  schemi  di
          bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
          classificazione economica e  funzionale  individuata  dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
              i) previsione dell'obbligo  di  pubblicazione  in  siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
              l)  salvaguardia  dell'obiettivo  di  non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
              m)  superamento   graduale,   per   tutti   i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
              1) del fabbisogno standard  per  il  finanziamento  dei
          livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
          lettera  m),   della   Costituzione,   e   delle   funzioni
          fondamentali di  cui  all'  articolo  117,  secondo  comma,
          lettera p), della Costituzione; 
              2) della perequazione della capacita'  fiscale  per  le
          altre funzioni; 
              n)  rispetto  della   ripartizione   delle   competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
              o) esclusione di ogni doppia imposizione  sul  medesimo
          presupposto, salvo  le  addizionali  previste  dalla  legge
          statale o regionale; 
              p) tendenziale  correlazione  tra  prelievo  fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
              q)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
              1) istituire tributi regionali e locali; 
              2)  determinare  le  variazioni  delle  aliquote  o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
              r)  previsione  che  la  legge  regionale  possa,   nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate dalle concessioni di coltivazione di  cui  all'
          articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
          625, e successive modificazioni; 
              s) facolta' delle regioni di istituire a  favore  degli
          enti locali compartecipazioni  al  gettito  dei  tributi  e
          delle compartecipazioni regionali; 
              t) esclusione di interventi  sulle  basi  imponibili  e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b),  numeri  1)  e
          2),  essi   sono   possibili,   a   parita'   di   funzioni
          amministrative conferite, solo se prevedono la  contestuale
          adozione di misure per la  completa  compensazione  tramite
          modifica di aliquota o  attribuzione  di  altri  tributi  e
          previa quantificazione finanziaria  delle  predette  misure
          nella Conferenza di  cui  all'articolo  5;  se  i  predetti
          interventi sono accompagnati da una riduzione  di  funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
              u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
          e di riscossione che  assicurino  modalita'  efficienti  di
          accreditamento diretto o  di  riversamento  automatico  del
          riscosso agli enti titolari del tributo; previsione  che  i
          tributi erariali compartecipati abbiano integrale  evidenza
          contabile nel bilancio dello Stato; 
              v) definizione di modalita' che  assicurino  a  ciascun
          soggetto  titolare  del  tributo  l'accesso  diretto   alle
          anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita'  di
          gestione  tributaria,   assicurando   il   rispetto   della
          normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; 
              z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
          nell'esercizio della potesta'  tributaria,  nella  gestione
          finanziaria  ed  economica  e  previsione   di   meccanismi
          sanzionatori per gli enti che non rispettano gli  equilibri
          economico-finanziari o non assicurano i livelli  essenziali
          delle prestazioni di cui all articolo 117,  secondo  comma,
          lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
          modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso  in  cui
          la  regione  o  l'ente  locale  non  assicuri   i   livelli
          essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,
          secondo  comma,   lettera   m),   della   Costituzione,   o
          l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  o
          qualora gli scostamenti dal patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo    18    della    presente    legge    abbiano
          caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta  misure
          sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1,  lettera
          e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti  e
          possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
          l'incremento delle entrate tributarie ed  extra-tributarie,
          e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
          di  cui   all'   articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131,  e  secondo  il  principio  di
          responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
              aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
          carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
          di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione  dei
          bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel  caso
          di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica; 
              bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
          flessibilita' fiscale  nella  costituzione  di  insiemi  di
          tributi e compartecipazioni, da attribuire alle  regioni  e
          agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata  in
          misura    rilevante    da    tributi    manovrabili,    con
          determinazione, per  ciascun  livello  di  governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
              cc) previsione di una  adeguata  flessibilita'  fiscale
          articolata su piu' tributi con una base imponibile  stabile
          e  distribuita  in  modo   tendenzialmente   uniforme   sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
              dd)  trasparenza  ed  efficienza  delle  decisioni   di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b); 
              ee) riduzione  della  imposizione  fiscale  statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
              ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
          modo da consentire  anche  una  piu'  piena  valorizzazione
          della sussidiarieta' orizzontale; 
              gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire  la
          piena  attuazione  degli  articoli  29,  30  e   31   della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
              hh) territorialita' dei tributi regionali  e  locali  e
          riferibilita'  al  territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall' articolo 119 della Costituzione; 
              ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
          e autonomia di  gestione  delle  proprie  risorse  umane  e
          strumentali da parte del settore  pubblico;  previsione  di
          strumenti che consentano autonomia ai  diversi  livelli  di
          governo nella gestione della contrattazione collettiva; 
              ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
          quadro di  finanziamento,  in  misura  corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
              mm)  individuazione,  in  conformita'  con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
              3. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,
          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le
          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri
          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali
          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa
          da  sancire  in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, sono trasmessi  alle  Camere,  ciascuno  corredato  di
          relazione  tecnica   che   evidenzi   gli   effetti   delle
          disposizioni recate dal  medesimo  schema  di  decreto  sul
          saldo netto da finanziare, sull'indebitamento  netto  delle
          amministrazioni pubbliche  e  sul  fabbisogno  del  settore
          pubblico, perche' su di essi sia espresso il  parere  della
          Commissione di  cui  all'articolo  3  e  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per  le  conseguenze  di  carattere
          finanziario, entro novanta giorni  dalla  trasmissione.  In
          mancanza di intesa nel termine di cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il  Consiglio
          dei ministri delibera,  approvando  una  relazione  che  e'
          trasmessa alle Camere. Nella  relazione  sono  indicate  le
          specifiche  motivazioni  per  cui  l'intesa  non  e'  stata
          raggiunta. 
              4. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
          Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
          parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere  con  le  sue
          osservazioni  e  con  eventuali   modificazioni   e   rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo.   Il   Governo,   qualora,   anche    a    seguito
          dell'espressione  dei  pareri  parlamentari,  non   intenda
          conformarsi all'intesa raggiunta in  Conferenza  unificata,
          trasmette alle Camere e alla  stessa  Conferenza  unificata
          una relazione  nella  quale  sono  indicate  le  specifiche
          motivazioni di difformita' dall'intesa. 
              5.  Il  Governo  assicura,  nella  predisposizione  dei
          decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
          con le regioni e gli enti locali. 
              6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
          e' adottato entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali. 
              7. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottati   decreti   legislativi    recanti    disposizioni
          integrative  e  correttive  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  con  la
          procedura di cui ai commi 3 e 4.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive." 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata  legge
          n. 42 del 2009: 
              "Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
          federalismo fiscale) 
              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per
          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici
          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente
          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il
          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti
          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e
          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro
          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il
          presidente, compongono l'ufficio di presidenza. 
              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione
          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 
              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al
          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno
          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del
          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri
          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di
          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere
          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai
          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun
          compenso. 
              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione
          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i
          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle
          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente
          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali
          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso
          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei
          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in
          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle
          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La
          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede
          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce
          il parere. 
              5. La Commissione: 
              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2; 
              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto
          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle
          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui
          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le
          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica
          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui
          all' articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica di cui  all'  articolo
          5; 
              c)  sulla  base  dell'attivita'   conoscitiva   svolta,
          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di
          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui all'articolo 2. 
              6. Qualora il  termine  per  l'espressione  del  parere
          scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di centocinquanta giorni. 
              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase
          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al  decreto  legislativo  18  aprile
          2012, n. 61, vedasi nelle note alle premesse. 
              Per il riferimento all'articolo 24 della legge 5 maggio
          2009, n. 42, vedasi nelle note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo n. 61 del 2012, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1. Oggetto 
              1. In sede di prima applicazione, fino  all'istituzione
          della citta' metropolitana di Roma  capitale,  il  presente
          decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo  24,
          commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  di  seguito
          denominata: «legge delega»,  il  conferimento  di  funzioni
          amministrative a Roma capitale. 
              2.  Ferme  restando  le  funzioni  amministrative  gia'
          attribuite dall'articolo 24, comma 3, della  legge  delega,
          nonche' quanto previsto dall'articolo  2,  comma  7,  della
          medesima legge, con legge regionale, sentiti  la  Provincia
          di  Roma  e  Roma  capitale,  possono  essere  conferite  a
          quest'ultima ulteriori funzioni amministrative  nell'ambito
          delle materie di competenza legislativa della Regione.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo n. 61 del 2012, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 3. Programmazione  pluriennale  degli  interventi
          nel territorio di Roma capitale 
              1. Ai  fini  dell'individuazione  ed  attuazione  degli
          interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati  anche
          ai  trasporti,  connessi  al  ruolo   di   capitale   della
          Repubblica, ivi inclusi  quelli  inerenti  all'espletamento
          delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge
          delega, Roma capitale  adotta,  per  l'utilizzazione  delle
          risorse finanziarie ad essa  spettanti  in  conformita'  ai
          documenti   di   finanza   pubblica,   il   metodo    della
          programmazione pluriennale. 
              2.  Allo  scopo  di  dare  organica   attuazione   agli
          interventi  individuati  ai  sensi  del  comma  1,  la  cui
          realizzazione  e'  perseguita  mediante  una  piu'  stretta
          cooperazione  tra  i  diversi  livelli   istituzionali   di
          governo,  Roma  capitale  stipula   una   apposita   intesa
          istituzionale di programma con la Regione Lazio  e  con  le
          amministrazioni centrali  competenti,  che  costituisce  il
          quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti
          attuativi di cui all'articolo 2,  comma  203,  lettera  c),
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e,  in  quanto
          applicabile, all'articolo  6  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. 
              3. L'intesa istituzionale di programma di cui al  comma
          2 e' approvata dal CIPE, su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281. Gli interventi previsti  dall'intesa  istituzionale
          di programma possono essere inseriti nel programma  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre  2001,  n.
          443, con le modalita' previste dai  commi  1  e  1-bis  del
          medesimo articolo 1. 
              4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, secondo periodo, dopo le  parole  «e  le
          regioni o province autonome interessate», sono inserite  le
          seguenti:   «,   nonche'   l'ente   Roma    capitale    ove
          interessato,»; 
              b) al comma 2, lettera b), dopo  le  parole  «i  comuni
          interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma
          capitale se competente,»; 
              c) al comma 2,  lettera  c),  primo  periodo,  dopo  le
          parole  «e  delle  province  autonome  interessate»,   sono
          inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale
          ove interessato,»; 
              d) al comma 2, lettera c),  secondo  periodo,  dopo  le
          parole «o province autonome interessate», sono inserite  le
          seguenti:  «nonche'  dal  Sindaco  di  Roma  capitale   ove
          interessato,». 
              5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di  programma,
          le amministrazioni  centrali  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi di interesse nazionale nel  territorio  di
          Roma capitale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge  15  dicembre  1990,  n.
          396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze in data 26  novembre
          2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del  1°
          aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale. 
              6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della  legge  15
          dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni. 
              6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure  di
          cui al presente  articolo,  l'eventuale  rimodulazione  del
          programma di interventi per Roma  capitale,  finanziati  ai
          sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal
          medesimo  ente  con  le  procedure  previste  dal   proprio
          ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti per l'approvazione  definitiva  con  apposito
          decreto,  da  adottarsi  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  A  tal  fine  le  relative
          rimodulazioni che comportino modificazioni  o  sostituzioni
          di progetti inseriti nel programma sono  adottate  mediante
          conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma  capitale
          ai sensi dell'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.
          241,   e   successive   modificazioni.   Dalle    eventuali
          rimodulazioni  del  programma  non  devono  in  ogni   caso
          derivare effetti negativi sui saldi di finanza  pubblica  e
          non deve determinarsi un incremento del fabbisogno  residuo
          per la realizzazione delle opere.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
          legislativo n. 61 del 2012, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 10. Funzioni in materia di protezione civile 
              1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio  territorio
          e senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  sono  conferite   le   funzioni   amministrative
          relative alla emanazione di ordinanze per  l'attuazione  di
          interventi di emergenza in relazione  agli  eventi  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, al fine  di  evitare  situazioni  di
          pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni  attribuite
          al  prefetto  di  Roma  dall'articolo  14  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225. 
              1-bis. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare
          sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni
          di  emergenza  connesse  al  traffico,  alla  mobilita'  ed
          all'inquinamento  atmosferico  o   acustico,   il   Sindaco
          provvede con proprie ordinanze, anche  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge e comunque nel rispetto dei  principi
          generali dell'ordinamento giuridico, in  esecuzione  di  un
          piano autorizzato con delibera del Consiglio dei  Ministri,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          nonche' nei limiti  e  secondo  i  criteri  indicati  nella
          stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
          legislativo n. 61 del 2012, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 12. Disposizioni finanziarie 
              1. Entro il 31 maggio di  ciascun  anno  Roma  capitale
          concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze  le
          modalita'   e   l'entita'   del   proprio   concorso   alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica;  a  tal
          fine, entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Sindaco
          trasmette la  proposta  di  accordo.  In  caso  di  mancato
          accordo, previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          il concorso  di  Roma  capitale  alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica  e'  determinato  sulla  base
          delle  disposizioni  applicabili  ai  restanti  comuni.  Il
          concorso alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica di cui al  presente  comma  puo'  comunque  essere
          ridefinito  nell'ambito  del  patto  territoriale  di   cui
          all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n.
          183. 
              2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del
          patto di stabilita' interno non sono computate  le  risorse
          trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei  limiti
          delle   predette   risorse,    relative    alle    funzioni
          amministrative conferite  a  Roma  capitale  in  attuazione
          dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto.
          Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio
          delle funzioni di cui agli articoli  2  e  3  del  presente
          decreto, previa individuazione, nella legge di  stabilita',
          della copertura degli eventuali effetti finanziari. 
              2-bis. Il comma 22  dell'articolo  31  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, e' abrogato. 
              3. Con i decreti di ripartizione  del  Fondo  nazionale
          per il concorso finanziario  dello  Stato  agli  oneri  del
          trasporto  pubblico  locale   nelle   regioni   a   statuto
          ordinario, di cui all'articolo 16-bis del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,
          sono  altresi'   determinate,   nell'ambito   della   quota
          assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la  Regione
          medesima  e  Roma   capitale,   le   risorse   da   erogare
          direttamente a Roma capitale con le  modalita'  e  i  tempi
          previsti per l'erogazione del  Fondo  alle  regioni.  Nelle
          more dell'intesa l'erogazione delle risorse  e'  effettuata
          in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui  al
          primo  periodo,   da   trasmettere   al   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
          e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto
          di  stabilita'  interno  della  Regione  Lazio  e  di  Roma
          Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi  di
          finanza pubblica. 
              4. Per  l'esclusivo  finanziamento  degli  investimenti
          compresi nei programmi di cui all'articolo 3  del  presente
          decreto, Roma capitale  puo'  istituire,  limitatamente  al
          periodo   di   ammortamento   delle   opere,   un'ulteriore
          addizionale comunale sui diritti di imbarco dei  passeggeri
          sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti  della  citta'
          di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. 
              5. Le disposizioni in materia di imposta di  soggiorno,
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, si applicano a  Roma  capitale  anche  per  il
          finanziamento degli investimenti compresi nei programmi  di
          cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente  al
          periodo di  ammortamento  delle  opere.  Restano  ferme  le
          misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo  14,
          comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122.".