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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50

Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2013
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 29-5-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n.  2352,  convertito
dalla legge 12 febbraio 1928, n.  261,  concernente  la  costituzione
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI); 
  Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI; 
  Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito
dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla
legge 24 dicembre 1928, n. 3242; 
  Visto  il  regio  decreto-legge  2  agosto  1943,  n.  704,  ed  in
particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e'  stata  posta  alle
dipendenze del Ministero della guerra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  2000,
n. 361; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 634, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere  b)  ed
f); 
  Visto l'articolo 26 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni; 
  Considerato  che,  con  decreto  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa  in  data  19  novembre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del  2008,  l'UNUCI
e' stato confermato quale ente pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre  2009,
n. 203; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante il testo unico delle norme regolamentari  in  materia  di
ordinamento militare e successive modificazioni,  ed  in  particolare
gli articoli da 47 a 53; 
  Visto l'articolo 46  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in
particolare il comma 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  e
successive modificazioni; 
  Ritenuto che la trasformazione  dell'ente  pubblico  non  economico
«Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di
diritto privato sia  la  piu'  idonea  a  favorire  le  molteplici  e
differenziate attivita' dell'ente medesimo; 
  Sentite le Organizzazioni sindacali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica; 
  Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera
dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a  base  associativa
  di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo
  d'Italia» 
  1. L'ente pubblico non economico a base associativa,  di  rilevanza
nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo  d'Italia»  di
seguito denominato «Ente», a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, e' trasformato  in  associazione  con  personalita'
giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini  di
lucro «Unione nazionale degli  Ufficiali  in  congedo  d'Italia»,  di
seguito denominata «UNUCI». 
  2. L'UNUCI, con sede  a  Roma,  e'  disciplinata,  per  quanto  non
espressamente previsto dal  presente  regolamento,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  e  successive
modificazioni, dal codice civile e  dalle  relative  disposizioni  di
attuazione. 
  3. La  vigilanza  sull'UNUCI  continua  ad  essere  esercitata  dal
Ministero della difesa. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione, tra  l'altro,  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Il  regio  decreto-legge  9  dicembre  1926,  n.  2352,
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21,
          e' stato abrogato dall'art. 2268,  comma  1,  n.  41),  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
          dell'ordinamento  militare,  con  la  decorrenza   prevista
          dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo n.
          66 del 2010; 
              La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge
          del  regio  decreto-legge  9   dicembre   1926,   n.   2352
          concernente  la  costituzione   della   "Unione   nazionale
          ufficiali  in  congedo  d'Italia),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta ufficiale 1° marzo 1928, n. 51; 
              La legge  24  dicembre  1928,  n.  3242  (Riordinamento
          dell'Unione nazionale ufficiali in  congedo  d'Italia),  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34; 
              Il regio  decreto-legge  28  settembre  1934,  n.  1697
          (Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928,  n.  3242,  sul
          riordinamento dell'Unione nazionale  ufficiali  in  congedo
          d'Italia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale   29
          ottobre 1934, n. 254; 
              Il  regio  decreto-legge  2   agosto   1943,   n.   704
          (Soppressione   del   Partito   nazionale   fascista),   e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1943, n. 180. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
          2000,  n.   361   (Regolamento   recante   norme   per   la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  riconoscimento   di
          persone  giuridiche  private  e   di   approvazione   delle
          modifiche dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  n.  17
          dell'allegato  1  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  2000,  n.
          286. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              Il  testo  dell'art.  2,  comma  634,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria  per  il  2008),  pubblicata  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300,
          e' il seguente: 
              «Art.  2.   (Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche). - (Omissis). 
              634. Al fine di conseguire gli obiettivi di  stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, il  Ministro  per
          la semplificazione normativa, il Ministro per  l'attuazione
          del programma di Governo  e  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentite  le  organizzazioni  sindacali   in
          relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
          trasformati o soppressi e messi in  liquidazione,  enti  ed
          organismi pubblici  statali,  nonche'  strutture  pubbliche
          statali  o  partecipate  dallo  Stato,   anche   in   forma
          associativa, nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) fusione di enti,  organismi  e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
              b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici  che
          non svolgono funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'art.  9,
          comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile  2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112; 
              c) fusione, trasformazione o  soppressione  degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
              d)  razionalizzazione   degli   organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
              e) previsione che, per gli enti soppressi  e  messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
              f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative   che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
              g)  trasferimento,  all'amministrazione   che   riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
              h) la riduzione del numero  degli  uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
              i)  la  riduzione  da   parte   delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              Il testo dell'art.  26,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria) e' pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' il seguente: 
              «Art. 26. (Taglia-enti). -  1  Gli  enti  pubblici  non
          economici con una  dotazione  organica  inferiore  alle  50
          unita', con esclusione degli ordini  professionali  e  loro
          federazioni, delle federazioni sportive e  degli  enti  non
          inclusi nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del
          comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,
          degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e
          nella trasmissione della memoria della Resistenza  e  delle
          deportazioni, anche con riferimento alle  leggi  20  luglio
          2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
          marzo 2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,
          nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e  degli
          enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, ad eccezione  di  quelli  confermati  con
          decreto dei Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa,   da
          emanarsi  entro  il  predetto  termine.   Sono,   altresi',
          soppressi tutti gli enti  pubblici  non  economici,  per  i
          quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non  siano  stati
          emanati i regolamenti di riordino ai sensi  del  comma  634
          dell'art. 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244.  Il
          termine di cui  al  secondo  periodo  si  intende  comunque
          rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri degli schemi  dei  regolamenti  di  riordino.  Nei
          successivi novanta giorni i Ministri  vigilanti  comunicano
          ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
          e per la semplificazione normativa gli enti  che  risultano
          soppressi ai sensi del presente comma. 
              2. Le funzioni esercitate  da  ciascun  ente  soppresso
          sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,  nel
          caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,  a  quella
          titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'
          oggetto.  L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a
          titolo universale all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,
          anche controverso, e ne acquisisce le risorse  finanziarie,
          strumentali e di personale. I rapporti di  lavoro  a  tempo
          determinato,   alla   prima   scadenza   successiva    alla
          soppressione dell'ente,  non  possono  essere  rinnovati  o
          prorogati. 
              3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i  commi  da  580  a  585
          dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
          abrogati. 
              4. All'alinea del comma 634 del medesimo art.  2  della
          predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite   dalle
          seguenti:  «Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione,  del   Ministro   per   la   semplificazione
          normativa»; 
              b) le parole: «amministrative pubbliche  statali»  sono
          sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
          dallo Stato, anche in forma associativa,»; 
              c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge» sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2008». 
              5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
          n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  per   la
          semplificazione normativa». 
              6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita  dall'  art.
          1, comma 724, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto  e  la  relativa
          dotazione finanziaria, pari a due milioni  di  euro  annui,
          comprensiva delle risorse  gia'  stanziate,  confluisce  in
          apposito fondo da istituire  nel  bilancio  autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              7. Con successivo decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro per i  rapporti  con
          le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
          utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 12  novembre
          2009,  n.  203   (Regolamento   concernente   il   riordino
          dell'Unione  nazionale  ufficiali   in   congedo   d'Italia
          -UNUCI-, a norma dell'art. 26, comma 1,  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010,  n.  12,  ed  e'  stato
          abrogato dall'art. 2269, comma 1, n.  390)  ,  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010 recante "Codice  dell'ordinamento
          militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma
          1  del  medesimo  decreto   legislativo,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 8  maggio
          2010, n. 106. 
              Il testo degli articoli da 47  a  53  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della  legge  28
          novembre 2005, n. 246), abrogati dal presente  regolamento,
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O. 
              Il testo dell'art. 46, comma  1,  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione e di sviluppo), pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012,  n.  33,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35, e' il seguente: 
              «Art. 46. (Disposizioni in materia di enti pubblici non
          economici  vigilati  dal  Ministero  della  difesa   e   di
          Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).  -  1.
          Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          della difesa di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione e  la  semplificazione  e  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  in
          relazione  alla  destinazione  del   personale,   si   puo'
          procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di   diritto
          privato secondo quanto previsto  dell'art.  2,  comma  634,
          lettere b) ed f), della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
          degli enti pubblici non economici  vigilati  dal  Ministero
          della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.». 
              Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.