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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 45

Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (13G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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Testo in vigore dal: 21-5-2013
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in  particolare  l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h),  5,  comma  5,  18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma  2,  lettera  c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  167,  e  in
particolare l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 37, commi 4 e 5; 
  Visti i principi di  cui  alle  raccomandazioni  della  Commissione
delle comunita' europee (2005) 576 e della  Commissione  Europea  COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale  di  Bucarest,  EHEA,  aprile
2012; 
  Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3  novembre  2011  e  i  successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione, definizioni e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina: 
    a) i soggetti abilitati ad  attivare  corsi  di  dottorato  e  le
modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate; 
    b) le modalita' di  accreditamento  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono  attivati  e  le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento; 
    c) i criteri  sulla  base  dei  quali  i  soggetti  abilitati  ad
attivare  corsi  di  dottorato,  previe   specifiche   procedure   di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per regolamenti, i regolamenti emanati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
    b) per Ministro e per  Ministero,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) per universita', le universita' statali  e  non  statali,  ivi
compresi gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
    d) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    e) per CEPR,  il  Comitato  di  esperti  per  la  politica  della
ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni. 
  3. Il dottorato di ricerca fornisce le  competenze  necessarie  per
esercitare  attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione   presso
soggetti   pubblici   e   privati,   nonche'    qualificanti    anche
nell'esercizio   delle   libere   professioni,   contribuendo    alla
realizzazione dello  Spazio  Europeo  dell'Alta  Formazione  e  dello
Spazio Europeo della Ricerca. 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto  comma,  e  117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in  particolare  l'articolo
4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h),  5,  comma  5,  18,
comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma  2,  lettera  c),
della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e
in particolare l'articolo 2; 
  Visto il decreto legislativo  14  settembre  2011,  n.  167,  e  in
particolare l'articolo 5; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 37, commi 4 e 5; 
  Visti i principi di  cui  alle  raccomandazioni  della  Commissione
delle comunita' europee (2005) 576 e della  Commissione  Europea  COM
(2011) 567 e il comunicato ministeriale  di  Bucarest,  EHEA,  aprile
2012; 
  Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca del 3  novembre  2011  e  i  successivi
pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione, definizioni e finalita' 
 
  1. Il presente regolamento disciplina: 
    a) i soggetti abilitati ad  attivare  corsi  di  dottorato  e  le
modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di
formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate; 
    b) le modalita' di  accreditamento  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono  attivati  e  le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento; 
    c) i criteri  sulla  base  dei  quali  i  soggetti  abilitati  ad
attivare  corsi  di  dottorato,  previe   specifiche   procedure   di
accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento,  l'istituzione
e il funzionamento dei corsi di dottorato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) per regolamenti, i regolamenti emanati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo  4,  comma  2,  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
    b) per Ministro e per  Ministero,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    c) per universita', le universita' statali  e  non  statali,  ivi
compresi gli  istituti  universitari  a  ordinamento  speciale  e  le
universita' telematiche; 
    d) per ANVUR, l'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    e) per CEPR,  il  Comitato  di  esperti  per  la  politica  della
ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni. 
  3. Il dottorato di ricerca fornisce le  competenze  necessarie  per
esercitare  attivita'  di  ricerca  di  alta  qualificazione   presso
soggetti   pubblici   e   privati,   nonche'    qualificanti    anche
nell'esercizio   delle   libere   professioni,   contribuendo    alla
realizzazione dello  Spazio  Europeo  dell'Alta  Formazione  e  dello
Spazio Europeo della Ricerca.