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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2013, n. 38

Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. (13G00080)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2021)
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Testo in vigore dal: 17-4-2013
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive  modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   e   successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita di generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di  esecuzione  della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed  il  regime
dei depositi fiscali  e  la  circolazione  nonche'  le  attivita'  di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardante  i  tabacchi
lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  57,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2010/12/UE  recante  modifica   delle
direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e  2008/118/CE,  per  quanto
concerne la struttura e le aliquote  delle  accise  che  gravano  sui
tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  e,  in
particolare, l'articolo 24, comma 42, come  modificato  dall'articolo
1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
la disciplina delle modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e
speciali di generi di monopolio, nonche' di  rilascio  e  rinnovo  di
patentini; 
  Visto l'articolo 28, comma  8,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111
del 2011, e successive modificazioni, come  ulteriormente  modificato
dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Considerato il  regime  regolatorio  vigente  per  la  vendita  dei
tabacchi  lavorati  e  attesa  l'esigenza  che  tale  regime  risulti
comunque compatibile con gli interessi pubblici  della  tutela  della
concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli
interessi dei consumatori; 
  Considerata altresi' la necessita' di  contemperare  l'esigenza  di
garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata  sul
territorio  con  l'interesse  pubblico  della  tutela  della  salute,
consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi  di  offerta  di
tabacco al pubblico che non sia giustificata  dall'effettiva  domanda
di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la  sua
naturale quantificazione; 
  Valutato  che  la  razionalizzazione   della   rete   di   vendita,
consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione  di  criteri
volti a disciplinare l'ubicazione  dei  punti  vendita,  previene  ed
esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato  della  rete
di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento  necessario  al
fine  di  non  alterare  l'offerta  di   tabacchi   in   misura   non
corrispondente all'entita' della stessa; 
  Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di
vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo
dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda; 
  Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' per
l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati; 
  Udito il parere emesso dalla Sezione per  gli  atti  normativi  del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013; 
  Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Vendita al pubblico di tabacchi lavorati 
 
  1. La vendita al pubblico di  tabacchi  lavorati  e'  effettuata  a
mezzo di rivendite ovvero di patentini. 
  2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali. 
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive  modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista  la  legge  22  dicembre  1957,   n.   1293,   e   successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi
di distribuzione e vendita di generi di monopolio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  ottobre  1958,
n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di  esecuzione  della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed  il  regime
dei depositi fiscali  e  la  circolazione  nonche'  le  attivita'  di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardante  i  tabacchi
lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  57,  recante
l'attuazione  della  direttiva  2010/12/UE  recante  modifica   delle
direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e  2008/118/CE,  per  quanto
concerne la struttura e le aliquote  delle  accise  che  gravano  sui
tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,  e,  in
particolare, l'articolo 24, comma 42, come  modificato  dall'articolo
1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
la disciplina delle modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e
speciali di generi di monopolio, nonche' di  rilascio  e  rinnovo  di
patentini; 
  Visto l'articolo 28, comma  8,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111
del 2011, e successive modificazioni, come  ulteriormente  modificato
dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Considerato il  regime  regolatorio  vigente  per  la  vendita  dei
tabacchi  lavorati  e  attesa  l'esigenza  che  tale  regime  risulti
comunque compatibile con gli interessi pubblici  della  tutela  della
concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli
interessi dei consumatori; 
  Considerata altresi' la necessita' di  contemperare  l'esigenza  di
garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata  sul
territorio  con  l'interesse  pubblico  della  tutela  della  salute,
consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi  di  offerta  di
tabacco al pubblico che non sia giustificata  dall'effettiva  domanda
di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la  sua
naturale quantificazione; 
  Valutato  che  la  razionalizzazione   della   rete   di   vendita,
consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione  di  criteri
volti a disciplinare l'ubicazione  dei  punti  vendita,  previene  ed
esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato  della  rete
di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento  necessario  al
fine  di  non  alterare  l'offerta  di   tabacchi   in   misura   non
corrispondente all'entita' della stessa; 
  Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di
vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo
dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda; 
  Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' per
l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati; 
  Udito il parere emesso dalla Sezione per  gli  atti  normativi  del
Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013; 
  Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Vendita al pubblico di tabacchi lavorati 
 
  1. La vendita al pubblico di  tabacchi  lavorati  e'  effettuata  a
mezzo di rivendite ovvero di patentini. 
  2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.