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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
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vigente al 28/06/2013
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-6-2013
al: 20-8-2013
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni approvate dal  Parlamento  in  data  2  aprile
2013, che  hanno  approvato  la  relazione  del  Governo  concernente
l'aggiornamento  del  quadro  economico  e   di   finanza   pubblica,
predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle
imprese  dei  debiti  commerciali  delle  pubbliche  amministrazioni,
emerge la assoluta necessita' di predisporre interventi di  immediata
eseguibilita' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti,  accordando
priorita' ai crediti che le  imprese  non  hanno  ceduto  al  sistema
creditizio; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  intervenire
in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure in materia di patto di stabilita' interno, interventi
finalizzati  a  garantire   l'equilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche' disposizioni relative al versamento di  tributi
degli enti locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  i
Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione  territoriale
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Pagamenti dei debiti degli enti locali 
 
  ((1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita'  interno  per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali: 
    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 
    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)) 
  ((1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di  stabilita'
interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche  di  parte  capitale
verso terzi assunte alla data del 31  dicembre  2012,  sostenuti  nel
corso del 2013 dagli  enti  locali  e  finanziati  con  i  contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo  1,  commi  704  e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio)). 
  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i
singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine
del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine. 
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'
di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali ((...)) entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno per ((il 90 per cento))  dell'importo  di  cui  al
comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15  luglio  2013
in relazione alle richieste pervenute,  sino  a  dieci  giorni  prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle  disponibilita'  non  assegnate  con  il  primo  decreto.  ((Gli
eventuali spazi  finanziari  non  distribuiti  per  l'esclusione  dei
pagamenti dei debiti di cui al comma  1  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i  pagamenti  effettuati
prima del 9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere  sul  patto  di
stabilita'  interno  per  effetto   del   periodo   precedente   sono
utilizzati,  nel  corso  del  2013,  esclusivamente   per   sostenere
pagamenti in conto capitale.  Nella  liquidazione  dei  pagamenti  si
osserva il criterio cronologico per singolo comune)). 
  ((4. Su segnalazione del collegio dei  revisori  dei  singoli  enti
locali,  la  procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio  finanziario  2013,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito)). 
  5.  Nelle  more   dell'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale
puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del
13  per  cento  delle  disponibilita'  liquide  detenute  presso   la
tesoreria ((...)) al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento
degli spazi finanziari che intendono comunicare entro  il  30  aprile
2013 ai sensi del comma 2. 
  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2  marzo  2012,  n.16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44. 
  7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del
patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte
corrente, purche' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli
enti locali. 
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'
interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati
prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in
favore degli enti locali. 
  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data  del  30  settembre  2013,  da  tre  a  cinque  dodicesimi.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64)). 
  10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di ((9.327.993.719 euro per il  2013  e
di 14.527.993.719 euro per il 2014)). Il  Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione di ((1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013  e
2014)), "Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili  diversi  da  quelli  finanziari  e  sanitari"  ((con   una
dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013  e  di  3.727.993.719
euro per l'anno 2014)) e "Sezione per assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale", ((con una dotazione di 5.000 milioni))
di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per  l'anno  2014.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da  comunicare
al Parlamento  e  alla  Corte  dei  conti,  possono  essere  disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,  tra  i
predetti articoli in  relazione  alle  richieste  di  utilizzo  delle
risorse. A  tal  fine,  le  somme  affluite  sul  conto  corrente  di
tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del
Fondo. ((E' accantonata una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2,  comma  1,
per essere destinata, entro  il  31  ottobre  2013,  unitamente  alle
disponibilita' non assegnate in  prima  istanza  e  con  le  medesime
procedure  ivi  previste,  ad  anticipazioni  di  liquidita'  per  il
pagamento  dei  debiti  di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data
successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,
comunque, non oltre il 30 settembre 2013)). 
  11.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali",  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su  apposito
conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alla  predetta
Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del
direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo  svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della
Sezione. L'addendum e' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A.. 
  12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di  cui
al comma precedente e' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000
euro ((per ciascuno degli anni 2013 e 2014)). 
  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa
di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  chiedono  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita'   stabilite
nell'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.
L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
((nella stessa)) annualmente disponibili ed e' restituita, con  piano
di ammortamento a rate costanti,  comprensive  di  quota  capitale  e
quota interessi, con  durata  fino  a  un  massimo  di  30  anni.  Le
restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. all'entrata del  bilancio  dello  Stato  ai  sensi  e  con  le
modalita' dell'articolo 12, comma 6. Entro  il  10  maggio  2013,  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali   puo'   individuare
modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale  di  cui  al
secondo periodo. La rata annuale sara' corrisposta  a  partire  dalla
scadenza    annuale    successiva    alla    data    di    erogazione
dell'anticipazione e non potra'  cadere  oltre  il  30  settembre  di
ciascun anno. Il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni  e'  pari,  per  le  erogazioni  dell'anno   2013,   al
rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro  a  5  anni  in
corso di emissione  rilevato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del
presente  decreto  e  pubblicato  sul  sito  internet  del   medesimo
Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse  da
applicare alle suddette anticipazioni sara'  determinato  sulla  base
del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione con comunicato del Direttore generale  del  tesoro
da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze  entro  il  15  gennaio  2014.  In  caso  di  mancata
corresponsione della rata di ammortamento entro il  30  settembre  di
ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate  provvede  a  trattenere  le
relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli
stessi dell'imposta municipale propria di cui  all'articolo  13,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24  o
bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di cui  all'articolo  60,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
  ((13-bis. Gli enti locali ai quali viene  concessa  l'anticipazione
di liquidita' ai sensi del comma 13, e  che  ricevono  risorse  dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  sensi  dell'articolo   2,
all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme  residue
per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni)). 
  ((14. All'atto di ciascuna erogazione,  e  in  ogni  caso  entro  i
successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono
all'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il
responsabile  finanziario  dell'ente  locale,  ovvero  altra  persona
formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. formale certificazione  dell'avvenuto  pagamento  e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili)). 
  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che
richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  13,  sono
tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da
adottarsi   obbligatoriamente   ((entro   sessanta   giorni))   dalla
concessione della anticipazione ((da parte  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.)) ai sensi del comma 13. 
  16. Nell'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono
recuperate da parte del Ministero dell'interno. 
  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione  di  cui  al
comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,
dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  relativo  ai  5
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa
l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per  cento  dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  ((17-bis.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione  alla
Ragioneria generale dello Stato. 
  17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.  148,  le  parole:  «sono  versate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 
  17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi  di  cui
al  presente  comma  sono  altresi'   esclusi   dalle   riduzioni   a
compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del  presente
articolo». 
  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo  31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti)).