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DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 32

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (13G00069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-4-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2007/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE
del Consiglio, le  sue  direttive  particolari  e  le  direttive  del
Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini  della
semplificazione   e   della   razionalizzazione    delle    relazioni
sull'attuazione pratica; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie comprese negli elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e  B,
l'articolo 2, recante principi e  criteri  direttivi  generali  della
delega legislativa, nonche' l'Allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Vista   la   direttiva   89/391/CEE   del   Consiglio   concernente
l'attuazione di misure volte  a  promuovere  il  miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 
  Vista la direttiva 83/477/CEE del Consiglio  sulla  protezione  dei
lavoratori contro i rischi connessi  con  un'esposizione  all'amianto
durante  il  lavoro   (seconda   direttiva   particolare   ai   sensi
dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE); 
  Vista la direttiva 91/383/CEE del Consiglio che completa le  misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza  e  della  salute
durante il lavoro dei lavoratori  aventi  un  rapporto  di  lavoro  a
durata determinata o un rapporto di lavoro interinale; 
  Vista  la  direttiva  92/29/CEE  del   Consiglio   riguardante   le
prescrizioni minime di sicurezza  e  di  salute  per  promuovere  una
migliore assistenza medica a bordo delle navi; 
  Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla  protezione
dei giovani sul lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati; 
  Considerato che la competente Commissione parlamentare  del  Senato
della Repubblica non  ha  espresso  il  proprio  parere  nei  termini
prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
della salute e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Recepimento della direttiva 2007/30/CE 
               e semplificazione della documentazione 
 
  1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) e' inserita  la
seguente:  «i-bis)  redigere   ogni   cinque   anni   una   relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE  del  Consiglio  e
delle altre direttive dell'Unione europea  in  materia  di  salute  e
sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE,  92/29/CEE  e  94/33/CE,  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio». 
  2. La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come  introdotta  dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e' predisposta  entro  il  30
giugno 2013. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  direttiva  2007/30/CE  del  20  giugno  2007   e
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165. 
              - Il testo dell'art. 1 della Legge 7 luglio 2009 n.  88
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria  2008)  e  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 luglio 2009, n. 161, S.O. cosi' recita: 
              "Articolo 1. (Delega al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' art. 14 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all' allegato A, sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' art. 11-ter, comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell' art. 81, quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell' art. 117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all' art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
              - Il decreto  legislativo  del  9  aprile  2008  n.  81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - La direttiva 89/391/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          29 giugno 1989, n. L 183. 
              - La direttiva 83/477/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          24 settembre 1983, n. L 263. 
              - La direttiva 91/383/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          29 luglio 1991, n. 206. 
              - La direttiva 92/29/CEE e' pubblicata  nella  G.U.C.E.
          30 aprile 1992, n. 113. 
              - La direttiva 94/33/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20
          agosto 1994, n. L 216. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma   8,   del   decreto
          legislativo  9   aprile   2008,   n.   81,   e   successive
          modificazioni, gia' citato nelle note alle premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              " Articolo 6 (Commissione consultiva permanente per  la
          salute e sicurezza sul lavoro). - OMISSIS 
              8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
          sicurezza sul lavoro ha il compito di: 
              a) esaminare i problemi applicativi della normativa  di
          salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte  per  lo
          sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; 
              b) esprimere pareri sui  piani  annuali  elaborati  dal
          Comitato di cui all'art. 5; 
              c) definire le attivita' di promozione e le  azioni  di
          prevenzione di cui all'art. 11; 
              d) validare le buone prassi  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; 
              e) redigere annualmente, sulla base  dei  dati  forniti
          dal sistema informativo di cui all'art.  8,  una  relazione
          sullo stato di applicazione della  normativa  di  salute  e
          sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
          commissioni parlamentari competenti e ai  presidenti  delle
          regioni; 
              f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
          procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
          dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo  conto  dei
          profili  di  rischio  e  degli  indici  infortunistici   di
          settore. Tali procedure vengono recepite  con  decreto  dei
          Ministeri  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
          permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
              g) definire criteri finalizzati  alla  definizione  del
          sistema di qualificazione delle imprese  e  dei  lavoratori
          autonomi di cui all'art. 27. Il sistema  di  qualificazione
          delle imprese e' disciplinato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza  per
          i rapporti  permanenti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro
          dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto; 
              h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia  i  codici
          di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,  in
          considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
          riferimento,  orientino  i  comportamenti  dei  datori   di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              i) valutare le  problematiche  connesse  all'attuazione
          delle   direttive   comunitarie   e    delle    convenzioni
          internazionali stipulate in materia di salute  e  sicurezza
          del lavoro; 
              i-bis)  redigere  ogni  cinque   anni   una   relazione
          sull'attuazione  pratica  della  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio e delle altre direttive  dell'Unione  europea  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  comprese  le
          direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
          94/33/CE, con le modalita' previste dall'art. 17-bis  della
          direttiva 89/391/CEE del Consiglio. 
              l) promuovere la  considerazione  della  differenza  di
          genere in relazione alla  valutazione  dei  rischi  e  alla
          predisposizione delle misure di prevenzione; 
              m)  indicare  modelli  di  organizzazione  e   gestione
          aziendale ai fini di cui all'art. 30; 
              m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
          del formatore per la salute e sicurezza sul  lavoro,  anche
          tenendo   conto   delle   peculiarita'   dei   settori   di
          riferimento; 
              m-ter) elaborare le  procedure  standardizzate  per  la
          redazione del documento di valutazione dei  rischi  di  cui
          all' art. 26,  comma  3,  anche  previa  individuazione  di
          tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
          operi in quanto l'interferenza delle  lavorazioni  in  tali
          ambiti risulti irrilevante; 
              m-quater)  elaborare  le  indicazioni  necessarie  alla
          valutazione del rischio da stress lavoro-correlato."