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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2013
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Testo in vigore dal: 18-4-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  quarto  e  quinto  periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  il  quale  prevede  che,  in
attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo  del
medesimo articolo 2, comma  3,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66
del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano  ridotti
le dotazioni organiche degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza  armata,
suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni  a  scelta,
esclusi, tra gli altri, l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  siano  emanate  disposizioni  transitorie  per
realizzare la graduale riduzione dei  volumi  organici  entro  il  1°
gennaio  2016,  nonche'  disposizioni  per   l'esplicita   estensione
dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
al personale militare non dirigente; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sia  ridotto  il  totale
generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al
10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici,
di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  secondo  e  terzo  periodo,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza
si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a  d),
del medesimo  articolo  2  e  che  il  predetto  personale,  ove  non
riassorbibile in base alle predette  disposizioni,  e'  collocato  in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2,  comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a  170.000
unita' le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare  e  ridetermina  le
dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate; 
  Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare  i  titoli
IV e VII,  nelle  parti  in  cui  disciplinano,  rispettivamente,  le
dotazioni organiche e il  numero  delle  promozioni  a  scelta  degli
ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle  capitanerie  di
porto e l'Arma dei carabinieri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n.  66  del  2010,  il  quale
prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni  del
medesimo codice dell'ordinamento militare e  del  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono
essere  abrogate,  derogate,  sospese,   modificate,   coordinate   o
implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente  ad
oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  dell'  8  novembre
2012; 
  Considerato che il  termine  del  10  gennaio  2013,  previsto  per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari  ai
sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400  del  1988,
e' scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al  libro  quarto  del  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
 
  1. Al libro quarto del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente:  «Ruoli
e dotazioni organiche»; 
    b) nel titolo IV: 
      1) prima dell'articolo 667, e' inserito il seguente capo: «Capo
I - Ruoli»; 
      2) dopo l'articolo 668 e' inserito il seguente capo: «Capo II -
Dotazioni organiche»; 
      3) nel capo II, di cui al numero 2), e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali  e  dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di
generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti: 
    a) Esercito italiano: 
      1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19; 
      2) generali di divisione e corrispondenti: 44; 
      3) generali di brigata e corrispondenti: 132; 
      4) colonnelli: 923; 
    b) Marina militare: 
      1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; 
      2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25; 
      3) contrammiragli e corrispondenti: 64; 
      4) capitani di vascello: 496; 
    c) Aeronautica militare: 
      1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; 
      2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 
      3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55; 
      4) colonnelli: 462.»; 
    c) nel titolo VII: 
      1) dopo l'articolo 711, e' inserito  il  seguente  capo:  «Capo
I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»; 
      2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), e' inserito il seguente
articolo: 
  «Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta  al  grado
superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e  il  numero
delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli  ufficiali
dei ruoli normali e speciali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare sono stabiliti  dalle  tabelle  1,  2  e  3
allegate al presente regolamento.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  quarto  e  quinto  periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  il  quale  prevede  che,  in
attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo  del
medesimo articolo 2, comma  3,  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66
del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano  ridotti
le dotazioni organiche degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza  armata,
suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni  a  scelta,
esclusi, tra gli altri, l'Arma  dei  carabinieri  e  il  Corpo  delle
capitanerie di porto,  siano  emanate  disposizioni  transitorie  per
realizzare la graduale riduzione dei  volumi  organici  entro  il  1°
gennaio  2016,  nonche'  disposizioni  per   l'esplicita   estensione
dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
al personale militare non dirigente; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sia  ridotto  il  totale
generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al
10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici,
di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  3,  secondo  e  terzo  periodo,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza
si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a  d),
del medesimo  articolo  2  e  che  il  predetto  personale,  ove  non
riassorbibile in base alle predette  disposizioni,  e'  collocato  in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2,  comma
3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a  170.000
unita' le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare  e  ridetermina  le
dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate; 
  Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare  i  titoli
IV e VII,  nelle  parti  in  cui  disciplinano,  rispettivamente,  le
dotazioni organiche e il  numero  delle  promozioni  a  scelta  degli
ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle  capitanerie  di
porto e l'Arma dei carabinieri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto  l'articolo  2267,  comma  2,  del  codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n.  66  del  2010,  il  quale
prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni  del
medesimo codice dell'ordinamento militare e  del  testo  unico  delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono
essere  abrogate,  derogate,  sospese,   modificate,   coordinate   o
implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente  ad
oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  dell'  8  novembre
2012; 
  Considerato che il  termine  del  10  gennaio  2013,  previsto  per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni  parlamentari  ai
sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400  del  1988,
e' scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni al  libro  quarto  del  decreto  del  Presidente  della
                   Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 
 
  1. Al libro quarto del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente:  «Ruoli
e dotazioni organiche»; 
    b) nel titolo IV: 
      1) prima dell'articolo 667, e' inserito il seguente capo: «Capo
I - Ruoli»; 
      2) dopo l'articolo 668 e' inserito il seguente capo: «Capo II -
Dotazioni organiche»; 
      3) nel capo II, di cui al numero 2), e'  inserito  il  seguente
articolo: 
  «Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali  e  dei
colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i  gradi  di
generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti: 
    a) Esercito italiano: 
      1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19; 
      2) generali di divisione e corrispondenti: 44; 
      3) generali di brigata e corrispondenti: 132; 
      4) colonnelli: 923; 
    b) Marina militare: 
      1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; 
      2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25; 
      3) contrammiragli e corrispondenti: 64; 
      4) capitani di vascello: 496; 
    c) Aeronautica militare: 
      1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; 
      2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19; 
      3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55; 
      4) colonnelli: 462.»; 
    c) nel titolo VII: 
      1) dopo l'articolo 711, e' inserito  il  seguente  capo:  «Capo
I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»; 
      2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), e' inserito il seguente
articolo: 
  «Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta  al  grado
superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e  il  numero
delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli  ufficiali
dei ruoli normali e speciali  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare,  escluso  il  Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   e
dell'Aeronautica militare sono stabiliti  dalle  tabelle  1,  2  e  3
allegate al presente regolamento.».