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DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 28

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (13G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/2013
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Testo in vigore dal: 18-4-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre  2009,
n.191; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  l'attuazione  della  delega  in  materia  di  cassa
  integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita' 
 
  1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2,
comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
    a) con riguardo agli  istituti  di  cassa  integrazione  guadagni
avendo a riferimento le  unita'  produttive  ubicate  nel  territorio
provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso
alla   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria    riguardante
contemporaneamente piu'  unita'  produttive  della  medesima  impresa
ubicate anche al di fuori  del  territorio  provinciale,  l'esercizio
delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero; 
    b) con riguardo agli istituti di disoccupazione  e  di  mobilita'
avendo a riferimento i beneficiari delle  prestazioni  che  risiedono
nel territorio provinciale. 
  2. La delega di cui al  comma  1  comprende  tutte  le  prestazioni
previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei  diversi  settori
merceologici,  agli  istituti   della   cassa   integrazione,   della
disoccupazione e della mobilita' e agli  istituti  previsti  in  loro
sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante  disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in  una  prospettiva  di
crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese  le  forme  di
sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima
legge. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto l'articolo 2, commi 106 e 124, della legge 23 dicembre  2009,
n.191; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107,  primo  comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia  e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  l'attuazione  della  delega  in  materia  di  cassa
  integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita' 
 
  1. Le province autonome esercitano la delega di cui all'articolo 2,
comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
    a) con riguardo agli  istituti  di  cassa  integrazione  guadagni
avendo a riferimento le  unita'  produttive  ubicate  nel  territorio
provinciale e i relativi dipendenti; nel caso di richiesta di ricorso
alla   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria    riguardante
contemporaneamente piu'  unita'  produttive  della  medesima  impresa
ubicate anche al di fuori  del  territorio  provinciale,  l'esercizio
delle funzioni amministrative spetta al competente Ministero; 
    b) con riguardo agli istituti di disoccupazione  e  di  mobilita'
avendo a riferimento i beneficiari delle  prestazioni  che  risiedono
nel territorio provinciale. 
  2. La delega di cui al  comma  1  comprende  tutte  le  prestazioni
previste dalla legge dello Stato riconducibili, nei  diversi  settori
merceologici,  agli  istituti   della   cassa   integrazione,   della
disoccupazione e della mobilita' e agli  istituti  previsti  in  loro
sostituzione dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante  disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in  una  prospettiva  di
crescita, secondo le decorrenze ivi previste, comprese  le  forme  di
sostegno per i lavoratori disciplinate dall'articolo 3 della medesima
legge.