stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2013, n. 27

Regolamento recante applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate. (13G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2013
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 31-3-2013
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, in tema  di  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti  al  Trattato
Nord Atlantico sullo «status» delle  loro  Forze  armate,  firmata  a
Londra il 19 giugno 1951; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1956,
n.   1666,   recante   il   regolamento   relativo   all'applicazione
dell'articolo VII della Convenzione citata; 
  Ritenuto che occorra adeguare il predetto regolamento al codice  di
procedura  penale  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; 
  Ritenuto altresi' opportuno procedere ad una modifica del testo per
rendere piu' sollecito,  chiaro  e  semplice  il  procedimento  e  le
modalita' di rinuncia alla giurisdizione, come  previsto  dal  citato
Trattato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro degli affari  esteri,  del  Ministro  della  giustizia,  del
Ministro dell'interno e del Ministro della difesa; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre  1956,  n.
1666, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  1  del  regolamento   relativo   all'applicazione
dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1666 del 1956 citato e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Art. 1 
 
  Ai fini del presente  decreto,  per  "Convenzione"  si  intende  la
Convenzione fra gli Stati aderenti  al  trattato  del  Nord-Atlantico
sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il  19  giugno
1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. 
  La facolta' di rinunciare al diritto  di  priorita'  nell'esercizio
della giurisdizione o di accettare le  istanze  di  rinuncia  a  tale
diritto,  nei  casi  previsti  nell'art.  VII,  paragrafo  3,   della
Convenzione, e'  esercitata  secondo  le  disposizioni  del  presente
regolamento. 
  Le istanze di rinuncia al diritto di priorita' nell'esercizio della
giurisdizione riconosciuto allo Stato  italiano  ai  sensi  dell'art.
VII, paragrafo 3, lettera  b),  della  Convenzione  sono  dirette  al
Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero  degli  affari
esteri, del  procuratore  della  Repubblica  presso  il  piu'  vicino
Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle  indagini  preliminari,  del
giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il
giudice  inoltrano  le  istanze,   con   un   rapporto   informativo,
rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale
o della Corte che le trasmettono immediatamente con  le  osservazioni
del caso. 
  Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene  data,  in  ogni
caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero,
dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede. 
  Il Ministro della giustizia, sentito il  Ministro  per  gli  affari
esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per  il  suo
tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene  opportuno  che
si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorita'  nell'esercizio
della  giurisdizione,  ne  fa  richiesta  all'autorita'   giudiziaria
competente per il procedimento. 
  Tale richiesta  puo'  essere  fatta  in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza. 
  Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni  previste  dalla
legge per l'ammissibilita' e la validita'  della  rinuncia,  dichiara
con sentenza la rinunzia al diritto di priorita' nell'esercizio della
giurisdizione. 
  In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del  Ministro
e' comunicata all'autorita' dello Stato che ha fatto istanza  per  la
rinuncia. 
  Le precedenti disposizioni si  osservano,  in  quanto  compatibili,
anche nel caso  che  il  Ministro  della  giustizia  intenda  di  sua
iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia  al  diritto  di
priorita',  nell'esercizio  della  giurisdizione,  da   parte   delle
autorita' giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.». 
    b)  All'articolo  5  del  regolamento  relativo  all'applicazione
dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 1666 del 1956 citato,  la  parola:  «pretore»  e'
sostituita dalla seguente: «giudice». 
    c) Le parole: «Ministro per la grazia e giustizia»  e  «Ministero
di  grazia  e  giustizia»,   ovunque   contenute,   sono   sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  «Ministro   della   giustizia»   e
«Ministero della giustizia». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 30  novembre  1955,  n.  1335  (Ratifica  ed
          esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti  al
          Trattato Nord Atlantico  sullo  statuto  delle  loro  Forze
          armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1956, n. 7. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1956,  n.  1666  (Approvazione  del  regolamento   relativo
          all'applicazione dell'art. VII della  Convenzione  fra  gli
          Stati  aderenti  al  Trattato  del  Nord  Atlantico   sullo
          «status» delle loro Forze armate, firmata a  Londra  il  19
          giugno 1951) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          marzo 1957, 70. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre  1988,  n.  447  (Approvazione  del   codice   di
          procedura penale), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 1988, n. 250, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art.17.(Regolamenti). -  1 Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto n. 1666 del  1956,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 5. - Nei casi previsti  nello  stesso  art.  VII,
          paragrafo 9, lettera  g),  dell'anzidetta  Convenzione,  il
          presidente o il giudice deve  dare  tempestivo  avviso  del
          giorno  fissato  per  il  dibattimento  al  comandante  del
          reparto a cui l'imputato  appartiene  e  se  cio'  non  sia
          possibile o in caso di urgenza al  piu'  vicino  Comando  o
          Ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante
          del Governo  di  questo  Stato  possa  essere  presente  al
          dibattimento. 
              Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire
          anche quando si e' ordinato di procedere  a  porte  chiuse,
          salvo che la pubblicita' del dibattimento sia  esclusa  per
          tutelare il segreto politico o militare.».