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DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013, n. 26

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13G00065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2020)
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Testo in vigore dal: 12-4-2013
al: 16-1-2020
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas  fluorurati  ad  effetto
serra e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto  il  regolamento  n.  1493/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che  istituisce,  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
842/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  il  formato  della
relazione che deve essere presentata dai produttori,  importatori  ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1494/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, la forma delle etichette e  i  requisiti  di  etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1497/2007  della  Commissione,  del  18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard  di  controllo  delle  perdite  per  i
sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti  taluni   gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1516/2007  della  Commissione,  del  19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard di  controllo  delle  perdite  per  le
apparecchiature fisse di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,  condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad  effetto
serra; 
  Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale addetto al recupero di taluni  gas
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 
  Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale  addetto  al  recupero  di  taluni
solventi  a  base  di  gas  fluorurati   ad   effetto   serra   dalle
apparecchiature; 
  Visto il regolamento n. 307/2008 della  Commissione  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  degli  attestati  di  formazione   del
personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento  d'aria
in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e
certificazione degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43, concernente le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  842/2006
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006,  di
seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007,
n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008,  n.  304/2008,
n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010,  ed  in  particolare
l'articolo 1; 
  Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas  fluorurati  ad  effetto
serra e, in particolare, l'articolo 13; 
  Visto  il  regolamento  n.  1493/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che  istituisce,  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
842/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  il  formato  della
relazione che deve essere presentata dai produttori,  importatori  ed
esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1494/2007  della  Commissione,  del  17
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, la forma delle etichette e  i  requisiti  di  etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti  taluni  gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1497/2007  della  Commissione,  del  18
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard  di  controllo  delle  perdite  per  i
sistemi  di  protezione  antincendio  fissi  contenenti  taluni   gas
fluorurati ad effetto serra; 
  Visto  il  regolamento  n.  1516/2007  della  Commissione,  del  19
dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento  (CE)  n.
842/2006, i requisiti standard di  controllo  delle  perdite  per  le
apparecchiature fisse di  refrigerazione,  condizionamento  d'aria  e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 303/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,  condizionamento
d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad  effetto
serra; 
  Visto il regolamento n. 304/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della  certificazione  delle  imprese  e  del  personale  per  quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 305/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale addetto al recupero di taluni  gas
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; 
  Visto il regolamento n. 306/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
i requisiti minimi e le condizioni per  il  riconoscimento  reciproco
della certificazione del personale  addetto  al  recupero  di  taluni
solventi  a  base  di  gas  fluorurati   ad   effetto   serra   dalle
apparecchiature; 
  Visto il regolamento n. 307/2008 della  Commissione  del  2  aprile
2008 che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n.  842/2006,
i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni  per
il  riconoscimento  reciproco  degli  attestati  di  formazione   del
personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento  d'aria
in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas  fluorurati  ad
effetto serra; 
  Visto il regolamento n. 308/2008 della Commissione,  del  2  aprile
2008, che stabilisce, in conformita' al regolamento (CE) n. 842/2006,
il  formato  della   notifica   dei   programmi   di   formazione   e
certificazione degli Stati membri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  2012,
n. 43, concernente le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  842/2006
del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006,  di
seguito denominato «regolamento», e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007,
n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008,  n.  304/2008,
n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.