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DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24

Disposizioni urgenti in materia sanitaria. (13G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2013, n. 57 (in G.U. 25/05/2013, n. 121).
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/03/2013, n. 73 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 26-5-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire  per
garantire  certezza  e  compiutezza   al   processo   di   definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, consentendo  alle
regioni e province autonome di mettere in atto e completare tutte  le
misure e gli interventi strutturali  gia'  previsti,  finalizzati  ad
assicurare e garantire la tutela della salute e la dignita' anche  ai
soggetti infermi di mente autori di reato cui e' applicata una misura
di sicurezza detentiva, nonche' di  assicurare  un  quadro  normativo
completo e coerente in materia di impiego di medicinali  per  terapie
avanzate su base non ripetitiva, comprendente la valutazione  clinica
dei relativi effetti,  garantendo  al  contempo  la  prosecuzione  di
trattamenti comunque avviati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministri  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni  all'articolo  3-ter  del  decreto-legge  22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
                         febbraio 2012, n. 9 
 
  1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "Il termine per il completamento"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il completamento" e le parole:  "e  fatto
salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1°  febbraio
2013" sono sostituite dalle seguenti: "e' disciplinato ai  sensi  dei
commi seguenti"; 
    b) al comma 4, le parole: "A decorrere dal 31  marzo  2013"  sono
sostitute  dalle  seguenti:  "Dal  1°  aprile   2014   gli   ospedali
psichiatrici giudiziari sono chiusi e"; 
    c) al comma 6, alla fine del secondo periodo  sono  soppresse  le
seguenti  parole:  ",  che  deve  consentire  la  realizzabilita'  di
progetti terapeutico-riabilitativi individuali"  e  dopo  il  secondo
periodo e' inserito il seguente: "Il programma, oltre agli interventi
strutturali, prevede attivita' volte progressivamente a  incrementare
la realizzazione dei percorsi terapeutico  riabilitativi  di  cui  al
comma 5 ((, definendo prioritariamente tempi certi e impegni  precisi
per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo
la dimissione di tutte le persone internate per le quali  l'autorita'
giudiziaria  abbia  gia'  escluso  o  escluda  la  sussistenza  della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie  locali
di presa in carico all'interno di progetti  terapeutico-riabilitativi
individuali che assicurino il diritto alle cure  e  al  reinserimento
sociale, nonche' a  favorire  l'esecuzione  di  misure  di  sicurezza
alternative  al  ricovero  in  ospedale  psichiatrico  giudiziario  o
all'assegnazione a casa di cura e custodia))."; 
    d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "dal comma 5"  sono
inserite le seguenti: "e dal terzo periodo del comma 6"; 
    ((d-bis) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute  e  il
Ministro  della  giustizia  comunicano  alle  competenti  Commissioni
parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali,  di  cui
al comma 6,  relativi  al  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del  conseguente
avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale")); 
    e) il comma 9 e' sostituto dal seguente: "9. Nel caso di  mancata
presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15
maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di  completamento
del predetto programma, il Governo, in attuazione  dell'articolo  120
della Costituzione e nel  rispetto  dell'articolo  8  della  legge  5
giugno  2003,  n.  131,  provvede  in  via  sostitutiva  al  fine  di
assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4.  Nel  caso
di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nomina  commissario  la
stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari
gli interventi sostitutivi.". 
  2. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23  MAGGIO  2013,  N.  57)).  Resta
((...)) fermo il riparto di fondi tra le regioni di  cui  al  decreto
del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013. 
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera
b), nel limite di 4,5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1,5
milioni di euro per  il  2014  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  3-ter,
comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal comma 1,  lettera  d).  Le  relative  risorse  sono  iscritte  al
pertinente programma dello stato di previsione  del  Ministero  della
giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  proprio  decreto,   le
occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato, altresi', ad apportare, con proprio  decreto,
la  conseguente  rideterminazione  proporzionale  al  riparto   delle
risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad  euro
55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013.