stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (13G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013
nascondi
vigente al 09/10/2014
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-2013
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e
successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 28; 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante «Norme in
materia ambientale»  e  successive  modificazioni  e  in  particolare
l'articolo 179, comma 5, lettera e), l'articolo 183, comma 1, lettera
cc) e- l'articolo 184-ter, comma 1 e 2; 
  Considerato che i criteri  specifici  di  cui  al  citato  articolo
184-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti  e
tengono conto di tutti i  possibili  effetti  negativi  sull'ambiente
della sostanza o dell'oggetto; 
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,  e  successive
modificazioni; recante  attuazione  della  Direttiva  2000/76/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000, e  successive
modificazioni e integrazioni, sull'incenerimento dei rifiuti. 
  Considerato che in Italia esiste un mercato  per  la  produzione  e
l'utilizzo di determinate tipologie di combustibili solidi  secondari
(CSS), definiti all'articolo 183, comma 1, lettera cc),  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Ritenuto  necessario  promuovere  la  produzione  e  l'utilizzo  di
combustibili solidi secondari  (CSS)  da  utilizzare,  a  determinate
condizioni,  in  sostituzione  di  combustibili   convenzionali   per
finalita' ambientali e economiche con l'obiettivo di contribuire alla
riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le emissioni di gas
climalteranti,  all'incremento  dell'utilizzo  di  fonti  energetiche
rinnovabili mediante un utilizzo sostenibile a scopi energetici della
biomassa contenuta  nei  rifiuti,  ad  un  piu'  elevato  livello  di
recupero dei rifiuti, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei
rifiuti di cui all'articolo 179  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ad una riduzione degli oneri  ambientali  ed  economici
legati allo smaltimento di rifiuti  in  discarica,  al  risparmio  di
risorse naturali, alla riduzione  della  dipendenza  da  combustibili
convenzionali  e  all'aumento  della  certezza   d'approvvigionamento
energetico; 
  Ritenuto necessario  incoraggiare  la  produzione  di  combustibili
solidi secondari (CSS) di alta  qualita',  aumentare  la  fiducia  in
relazione  all'utilizzo  di  detti  combustibili   e   fornire,   con
riferimento  alla  produzione  e  l'utilizzo  di  detti  combustibili
chiarezza giuridica e certezza comportamentale  uniforme  sull'intero
territorio nazionale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 giugno 2012; 
  Vista la notifica di cui  alla  direttiva  98/34/CE,  e  successive
modificazioni che prevede una procedura di informazione  nel  settore
delle norme e delle regole tecniche; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota  del  13  febbraio
2013, prot. n.1068; 
 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il presente  regolamento  stabilisce  i  criteri
specifici  da   rispettare   affinche'   determinate   tipologie   di
combustibile solido secondario (CSS), come definito all'articolo 183,
comma 1, lettera cc), del decreto legislativo  medesimo,  cessano  di
essere qualificate come rifiuto. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente  regolamento  stabilisce,
nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,  le  procedure  e  le
modalita'  affinche'  le  fasi   di   produzione   e   utilizzo   del
CSS-Combustibile, ivi comprese le  fasi  propedeutiche  alle  stesse,
avvengano senza pericolo per la salute dell'uomo e senza  pregiudizio
per l'ambiente, e in particolare senza: 
    a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la  fauna  e
la flora; 
    b) causare inconvenienti da rumori e odori; 
    c) danneggiare il paesaggio e i siti  di  particolare  interesse,
tutelati in base alla normativa vigente. 
  3. Gli allegati al presente regolamento sono parte  integrante  del
medesimo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              Si riporta l'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,
          relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga   alcune   direttive,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 312/3 del 22.11.2008: 
              "Art. 6. Cessazione della qualifica di rifiuto 
              1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere  tali  ai
          sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano  sottoposti  a
          un'operazione  di  recupero,  incluso  il  riciclaggio,   e
          soddisfino criteri  specifici  da  elaborare  conformemente
          alle seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente  utilizzata/o
          per scopi specifici; 
              b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
          oggetto; 
              c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
          per gli scopi specifici  e  rispetta  la  normativa  e  gli
          standard esistenti applicabili ai prodotti; 
              d)  l'utilizzo  della  sostanza  o   dell'oggetto   non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              I criteri includono, se necessario, valori  limite  per
          le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili
          effetti   negativi   sull'ambiente   della    sostanza    o
          dell'oggetto. 
              2.  Le  misure  intese  a   modificare   elementi   non
          essenziali della  presente  direttiva,  completandola,  che
          riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo  1  e
          specificano il tipo di rifiuti ai quali si  applicano  tali
          criteri,   sono   adottate   secondo   la   procedura    di
          regolamentazione con  controllo  di  cui  all'articolo  39,
          paragrafo 2. Criteri volti a  definire  quando  un  rifiuto
          cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli
          altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di  carta  e  di
          vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili. 
              3. I rifiuti che cessano di essere  tali  conformemente
          ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere  tali  anche  ai  fini
          degli obiettivi di recupero e riciclaggio  stabiliti  nelle
          direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e  2006/66/CE  e
          nell'altra normativa  comunitaria  pertinente  quando  sono
          soddisfatti  i  requisiti  in  materia  di  riciclaggio   o
          recupero di tale legislazione. 
              4. Se  non  sono  stati  stabiliti  criteri  a  livello
          comunitario  in  conformita'  della  procedura  di  cui  ai
          paragrafi 1 e 2, gli Stati membri  possono  decidere,  caso
          per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere
          tale tenendo conto della giurisprudenza  applicabile.  Essi
          notificano tali decisioni alla Commissione  in  conformita'
          della direttiva  98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 22 giugno  1998  che  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione, ove  quest'ultima
          lo imponga.". 
              Si  riporta  l'articolo  28  del  Regolamento  (CE)  n.
          1013/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14
          giugno  2006,  relativo  alle  spedizioni  di   rifiuti   e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea n. L 190 del 12 luglio 2006: 
              "Art. 28. Disaccordo in merito alla classificazione dei
          rifiuti 
              1.  Se  le  autorita'  competenti   di   spedizione   e
          destinazione   non   si   accordano    in    merito    alla
          classificazione dei materiali  come  rifiuti  o  no,  detti
          materiali sono trattati come rifiuti.  Cio'  avviene  fatto
          salvo il diritto del paese di destinazione  di  trattare  i
          materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente  alla
          legislazione  nazionale,  allorche'  tale  legislazione  e'
          conforme  alla   normativa   comunitaria   o   al   diritto
          internazionale. 
              2.  Se  le  autorita'  competenti   di   spedizione   e
          destinazione   non   si   accordano    in    merito    alla
          classificazione  dei  rifiuti   notificati   come   rifiuti
          dell'allegato III,  III  A,  III  B  o  IV,  i  rifiuti  si
          considerano rifiuti dell'allegato IV. 
              3.  Se  le  autorita'  competenti   di   spedizione   e
          destinazione   non   si   accordano    in    merito    alla
          classificazione dell'operazione notificata  di  trattamento
          dei rifiuti come operazione di recupero o  di  smaltimento,
          si applicano le disposizioni in materia di smaltimento. 
              4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente  ai
          fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato  il
          diritto delle  parti  interessate  di  risolvere  eventuali
          controversie relative a tali questioni dinanzi a un  organo
          giurisdizionale.". 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riportano gli articoli 179,  comma  5,  lettera  e),
          183, comma 1, lettera cc)  e  184-ter,  commi  1  e  2  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, (S.O.): 
              "Art. 179. Criteri  di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti. 
              1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della
          seguente gerarchia: 
              a) prevenzione; 
              b) preparazione per il riutilizzo; 
              c) riciclaggio; 
              d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
          energia; 
              e) smaltimento. 
              2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
              3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia  giustificato,
          nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
          in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
          della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
          il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
          vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
          compresi la fattibilita'  tecnica  e  la  protezione  delle
          risorse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
          riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
          opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
          dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
          protezione della salute umana e dell'ambiente. 
              5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
              a) la promozione dello sviluppo di  tecnologie  pulite,
          che  permettano  un  uso  piu'  razionale  e  un   maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
              b)  la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica   e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
              c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
          per l'eliminazione di  sostanze  pericolose  contenute  nei
          rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
              d) la  determinazione  di  condizioni  di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
              e)  l'impiego  dei  rifiuti  per   la   produzione   di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
              6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
              7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
              8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              "Art. 183. Definizioni. 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di  cui  il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
              b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto  che  presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
              c)  «oli   usati»:   qualsiasi   olio   industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
              d)  «rifiuto  organico»:  rifiuti   biodegradabili   di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione  e
          punti  vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  simili  prodotti
          dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
              e)  «autocompostaggio»:   compostaggio   degli   scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche, ai fini dell'utilizzo  in  sito  del  materiale
          prodotto; 
              f)  «produttore  di  rifiuti»:  il  soggetto   la   cui
          attivita' produce rifiuti (produttore iniziale) o  chiunque
          effettui operazioni di pretrattamento,  di  miscelazione  o
          altre operazioni  che  hanno  modificato  la  natura  o  la
          composizione di detti rifiuti; 
              g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona  fisica
          o  giuridica  che  professionalmente  sviluppi,  fabbrichi,
          trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
              h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la  persona
          fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
              i) «commerciante»:  qualsiasi  impresa  che  agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
              l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone  il
          recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto  di  terzi,
          compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
          disponibilita' dei rifiuti; 
              m)  «prevenzione»:  misure  adottate  prima   che   una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
              1)  la  quantita'  dei  rifiuti,  anche  attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
              2)  gli   impatti   negativi   dei   rifiuti   prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
              3) il contenuto di sostanze pericolose in  materiali  e
          prodotti; 
              n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediario; 
              o) «raccolta»: il prelievo  dei  rifiuti,  compresi  la
          cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione
          dei centri di raccolta di cui alla lettera  «mm»,  ai  fini
          del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
              p) «raccolta differenziata»:  la  raccolta  in  cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
              q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni  di
          controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
          prodotti o componenti di prodotti  diventati  rifiuti  sono
          preparati in modo da poter essere reimpiegati  senza  altro
          pretrattamento; 
              r) «riutilizzo»:  qualsiasi  operazione  attraverso  la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
              s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
          inclusa  la  preparazione  prima  del  recupero   o   dello
          smaltimento; 
              t) «recupero»: qualsiasi operazione il  cui  principale
          risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
          utile, sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati
          altrimenti  utilizzati  per   assolvere   una   particolare
          funzione  o  di  prepararli  ad  assolvere  tale  funzione,
          all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in  generale.
          L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
          elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
              u)  «riciclaggio»:  qualsiasi  operazione  di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
              v)   «rigenerazione   degli   oli   usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
              z)  «smaltimento»:  qualsiasi  operazione  diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
              aa)   «stoccaggio»:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo; 
              cc)  «combustibile   solido   secondario   (CSS)»:   il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
              dd) «rifiuto  biostabilizzato»:  rifiuto  ottenuto  dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
              ee)  «compost  di  qualita'»:  prodotto,  ottenuto  dal
          compostaggio di rifiuti  organici  raccolti  separatamente,
          che rispetti i requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite
          dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010,  n.
          75, e successive modificazioni; 
              ff) «digestato di qualita'»:  prodotto  ottenuto  dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
              gg) «emissioni»:  le  emissioni  in  atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
              hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
          cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
              ii)   «inquinamento   atmosferico»:    ogni    modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
              ll) «gestione  integrata  dei  rifiuti»:  il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
              mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,   per   l'attivita'    di    raccolta    mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
              nn)  «migliori  tecniche  disponibili»:   le   migliori
          tecniche disponibili quali definite all'articolo  5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
              oo) «spazzamento delle strade»: modalita'  di  raccolta
          dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle  strade,
          aree pubbliche e aree private ad uso  pubblico  escluse  le
          operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
          pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire  la  loro
          fruibilita' e la sicurezza del transito; 
              pp) «circuito  organizzato  di  raccolta»:  sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
              qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto  che
          soddisfa le condizioni di cui all'articolo  184-bis,  comma
          1, o che rispetta i criteri stabiliti in base  all'articolo
          184-bis, comma 2." 
              "Art. 184-ter. Cessazione della qualifica di rifiuto. 
              1. Un rifiuto cessa di essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi
          i  criteri  specifici,  da  adottare  nel  rispetto   delle
          seguenti condizioni: 
              a) la sostanza o l'oggetto  e'  comunemente  utilizzato
          per scopi specifici; 
              b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od
          oggetto; 
              c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici
          per gli scopi specifici  e  rispetta  la  normativa  e  gli
          standard esistenti applicabili ai prodotti; 
              d)  l'utilizzo  della  sostanza  o   dell'oggetto   non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. Nelle more dell'adozione di uno o  piu'  decreti  di
          cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di
          cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002,  n.
          161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a)  e
          b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La
          circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot.
          n. 3402/V/MIN si applica fino a sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.". 
              Il  decreto  legislativo  11  maggio   2005,   n.   133
          (Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE  in  materia   di
          incenerimento dei rifiuti), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O. : 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              La direttiva 1998/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 22 giugno 1998, e  successive  modificazioni,
          che prevede una procedura di informazione nel settore delle
          norme e delle regole tecniche, e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.   L   204/37   del
          21.7.1998. 
 
          Note all'art. 1: 
              L'articolo 184-ter del  citato  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note alle premesse. 
              L'articolo 183 del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e' riportato nelle note alle premesse.