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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21

Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (13G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/2013
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Testo in vigore dal: 14-3-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 giugno  2008,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema  ferroviario  comunitario,  cosi'   come   modificata   dalle
direttive 2009/131/CE della  Commissione,  del  16  ottobre  2009,  e
2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  per  il  2008  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  per  il  2009  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di  attuazione
della suddetta direttiva  2008/57/CE  relativa  all'interoperabilita'
del sistema ferroviario comunitario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; 
  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Tenuto  conto  che  la  competente  Commissione  del  Senato  della
Repubblica non si e' espressa nel termine prescritto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello  sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 
 
  1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo  8,  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «puo'
avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»; 
  b) all'articolo 22, comma 2, le  parole:  «ai  sensi  dell'articolo
21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della
direttiva»; 
  c) all'articolo 22, comma 3, lettera a), le parole:  «conformemente
all'articolo 21»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «conformemente
all'articolo 22 della direttiva»; 
  d) all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo  20,
comma 12, o dell'articolo 23», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo
24 della stessa»; 
  e) all'articolo 24, comma  2,  lettera  a),  le  parole:  «a  norma
dell'articolo  8»,  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «a   norma
dell'articolo 9 della direttiva»; 
  f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), le parole:  «dall'articolo
20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.
162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2,
lettera c), della direttiva 2004/49/CE». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 17-6-2008 n.  2008/57/CE  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191. 
              - Il testo dell'art. 1, della legge 7 luglio  2009,  n.
          88 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2008),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2009, n.  161,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il testo dell'art. 1, della legge 4 giugno  2010,  n.
          96 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2009),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n.  146,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  ottobre  2010,  n.  191
          (Attuazione  della  direttiva  2008/57/CE   e   2009/131/CE
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          comunitario) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          novembre 2010, n. 271, supplemento ordinario. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8,  22  e  24  del
          decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.  191,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 8 (Deroghe dall'applicazione delle STI). - 1. Una
          o piu' STI possono non essere applicate nei  casi  e  nelle
          condizioni seguenti: 
              a)  per  un  progetto  di  realizzazione  di  un  nuovo
          sottosistema,  di  rinnovo  o  di  ristrutturazione  di  un
          sottosistema esistente o per ogni elemento di cui  all'art.
          1, commi 1 e 2, che  si  trovi  in  una  fase  avanzata  di
          sviluppo o che formi oggetto di un contratto  in  corso  di
          esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; 
              b) per un progetto di rinnovo o la ristrutturazione  di
          un sottosistema esistente quando la sagoma, lo  scartamento
          o l'interasse dei binari o la tensione  elettrica  previsti
          da  queste  STI   sono   incompatibili   con   quelli   del
          sottosistema esistente; 
              c)  per  un  progetto  di  realizzazione  di  un  nuovo
          sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o  la
          ristrutturazione di un  sottosistema  esistente  realizzato
          sul territorio dello Stato quando la  rete  ferroviaria  di
          quest'ultimo e' interclusa o isolata per  la  presenza  del
          mare o e' separata dalla rete ferroviaria del  resto  della
          Comunita' a causa di condizioni geografiche particolari; 
              d)  per   ogni   progetto   concernente   il   rinnovo,
          l'estensione  o  la  ristrutturazione  di  un  sottosistema
          esistente, quando l'applicazione delle STI  compromette  la
          redditivita' economica del progetto e la coerenza ovvero la
          redditivita'  economica   o   la   coerenza   del   sistema
          ferroviario nazionale; 
              e)  quando,  in  seguito  ad  un  incidente  o  ad  una
          catastrofe naturale, le  condizioni  di  ripristino  rapido
          della rete non consentono dal punto di  vista  economico  o
          tecnico  l'applicazione  parziale  o   totale   delle   STI
          corrispondenti; 
              f) per veicoli in provenienza o a  destinazione  di  un
          Paese terzo nel quale lo scartamento dei binari e'  diverso
          da  quello  della   principale   rete   ferroviaria   nella
          Comunita'. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          ad esclusione dei casi di cui al comma 1, lettera f), anche
          su  proposta  di   un   gestore   dell'infrastruttura,   di
          un'impresa ferroviaria o di  un  ente  appaltante,  sentita
          preliminarmente l'Agenzia per gli  aspetti  riguardanti  la
          sicurezza della circolazione, si avvale della  facolta'  di
          cui al comma 1  comunicando  alla  Commissione  europea  la
          proposta motivata di deroga. Detta proposta e' corredata di
          un fascicolo contenente l'indicazione  delle  STI  o  delle
          parti  di  esse  che  si  chiede  di  non  applicare  e  le
          corrispondenti  specifiche  tecniche  che  si  ritiene   di
          applicare. Tale fascicolo dovra' essere redatto nella forma
          e con i contenuti indicati nell'allegato IX. 
              3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   notifica   alla
          Commissione europea l'elenco dei progetti che  hanno  luogo
          nel territorio nazionale e che si trovano in fase  avanzata
          di sviluppo, entro un anno dall'entrata in vigore  di  ogni
          STI. 
              4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e), il
          Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   da'
          attuazione all'eventuale raccomandazione  sulle  specifiche
          da applicare formulata dalla Commissione europea sulla base
          dei risultati dell'analisi dei progetti. Nelle  more  della
          predetta decisione della  Commissione,  il  Ministero  puo'
          applicare  le   disposizioni   alternative   previste   nel
          fascicolo di cui al comma 2. 
              5. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'art.  9,
          paragrafo 5, della direttiva, nelle  more  della  decisione
          della Commissione europea nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  f),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti  puo'  applicare  le   disposizioni   alternative
          previste nel fascicolo di cui al comma 2. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          comunica  a  tutte  le   parti   interessate   le   deroghe
          autorizzate  dalla  Commissione  europea  e  le   eventuali
          raccomandazioni della Commissione stessa  sulle  specifiche
          che devono essere applicate.». 
              «Art. 22 (Autorizzazioni supplementari per la messa  in
          servizio dei veicoli conformi alle STI). - 1. La  messa  in
          servizio  dei  veicoli  totalmente  conformi  a   STI   che
          contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi  pertinenti,
          senza  casi  specifici  o  punti  in  sospeso  strettamente
          attinenti alla compatibilita' tecnica fra il veicolo  e  la
          rete, non  e'  soggetta  ad  autorizzazioni  supplementari,
          purche' i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli
          altri Stati membri  o  alle  condizioni  specificate  nelle
          corrispondenti STI. 
              2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1,  messi
          in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'art.  22
          della  direttiva,  l'Agenzia  decide  se   sul   territorio
          italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari.  In
          tale caso si applicano i commi da 3 a 7. 
              3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia
          un fascicolo relativo al veicolo  o  al  tipo  di  veicolo,
          indicandone  l'uso  previsto  sulla  rete.   Il   fascicolo
          contiene le seguenti informazioni: 
              a) l'attestazione che  il  veicolo  e'  autorizzato  ad
          essere  messo  in  servizio  in  un  altro   Stato   membro
          conformemente all'art. 22 della direttiva; 
              b) una copia del fascicolo tecnico di cui  all'allegato
          VI. Cio' include, per i veicoli dotati  di  dispositivi  di
          registrazione dei dati,  informazioni  sulla  procedura  di
          raccolta  dei  dati,  che  consentono  la  lettura   e   la
          valutazione, sempre che tali  dati  non  siano  armonizzati
          dalle corrispondenti STI; 
              c)  i  registri  relativi  alla  manutenzione  e,   ove
          applicabile, alle modifiche tecniche apportate  al  veicolo
          dopo l'autorizzazione; 
              d) l'attestazione  delle  caratteristiche  tecniche  ed
          operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le
          infrastrutture  e  con  le  installazioni  fisse,  fra  cui
          condizioni climatiche, sistema di  fornitura  dell'energia,
          controllo-comando e sistema  di  segnalamento,  scartamento
          dei binari e  sagoma  dell'infrastruttura,  carico  assiale
          massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 
              4. I criteri che l'Agenzia verifica possono  riguardare
          solo: 
              a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e  la  rete
          in questione incluse  le  norme  nazionali  applicabili  ai
          punti   in   sospeso   necessarie   per   assicurare   tale
          compatibilita'; 
              b) le norme nazionali  applicabili  ai  casi  specifici
          debitamente identificati nelle STI pertinenti. 
              5. Per la verifica dei  criteri  di  cui  al  comma  4,
          l'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse  informazioni
          complementari, che siano effettuate analisi del  rischio  a
          norma del regolamento (CE) n. 352/2009  della  Commissione,
          del 24 aprile 2009,  relativo  all'adozione  di  un  metodo
          comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui
          all'art.  6,  paragrafo  3,  lettera  a),  della  direttiva
          2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  29
          aprile 2004, o che siano effettuati  collaudi  sulla  rete.
          Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di
          cui  all'art.  26  del  presente  decreto  l'Agenzia   puo'
          effettuare tale verifica solamente in relazione alle  norme
          nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento. 
              6.  L'Agenzia  definisce,  previa   consultazione   del
          richiedente l'autorizzazione, la  portata  e  il  contenuto
          delle informazioni complementari, delle analisi di  rischio
          o dei collaudi richiesti. Il  gestore  dell'infrastruttura,
          sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinche'
          eventuali collaudi siano effettuati entro  tre  mesi  dalla
          presentazione della sua domanda.  Se  del  caso,  l'Agenzia
          adotta  misure  affinche'   i   collaudi   possano   essere
          effettuati. 
              7.  L'Agenzia  decide  in  merito   alle   domande   di
          autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del
          presente articolo senza indugio e, al piu' tardi: 
              a) entro due mesi dall'invio del fascicolo  di  cui  al
          comma 3; 
              b)  se  del  caso,  entro  un  mese  dall'invio   delle
          informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa; 
              c) se del caso, entro un mese dalla  comunicazione  dei
          risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.». 
              «Art. 24 (Autorizzazioni supplementari per la messa  in
          servizio dei veicoli non conformi alle STI).  -  1.  Per  i
          veicoli autorizzati ad essere  messi  in  servizio  in  uno
          Stato membro a norma  dell'art.  21,  paragrafo  12,  della
          direttiva o  dell'art.  24  della  stessa,  l'Agenzia  puo'
          decidere, a norma del presente articolo, che per  la  messa
          in  servizio  sul  territorio  nazionale  sono   necessarie
          autorizzazioni supplementari. 
              2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia
          un fascicolo tecnico relativo  al  veicolo  o  al  tipo  di
          veicolo,  indicandone  l'uso  previsto   sulla   rete.   Il
          fascicolo contiene le seguenti informazioni: 
              a) l'attestazione che  il  veicolo  e'  autorizzato  ad
          essere messo in servizio in un  altro  Stato  membro  e  la
          documentazione  relativa   alla   procedura   seguita   per
          dimostrare che esso e' conforme  ai  requisiti  vigenti  in
          materia di sicurezza, comprese, se del  caso,  informazioni
          sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'art. 9  della
          direttiva; 
              b) i dati tecnici, il programma di  manutenzione  e  le
          caratteristiche operative;  cio'  include,  per  i  veicoli
          dotati  di   dispositivi   di   registrazione   dei   dati,
          informazioni sulla procedura  di  raccolta  dei  dati,  che
          consentono la lettura e la valutazione, cosi' come previsto
          dall'art. 20, paragrafo  2,  lettera  c),  della  direttiva
          2004/49/CE; 
              c) i registri relativi allo  stato  di  servizio,  alla
          manutenzione e, ove  necessario,  alle  modifiche  tecniche
          apportate al veicolo dopo l'autorizzazione; 
              d)  attestazione  delle  caratteristiche  tecniche   ed
          operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le
          infrastrutture  e  con  le  installazioni  fisse,  fra  cui
          condizioni climatiche, sistema di  fornitura  dell'energia,
          controllo-comando e sistema  di  segnalamento,  scartamento
          dei binari e  sagoma  dell'infrastruttura,  carico  assiale
          massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 
              3. I dati di cui al comma  2,  lettere  a)  e  b),  non
          possono essere contestati dall'Agenzia, a meno  che  questa
          non dimostri, senza pregiudizio per l'art. 15,  l'esistenza
          di un serio rischio sotto il profilo della  sicurezza.  Una
          volta adottato il documento di riferimento di cui  all'art.
          26, l'Agenzia non puo' richiamarsi a questo riguardo a  una
          norma di cui al gruppo A di detto documento. 
              4.  L'Agenzia  puo'  esigere  che  le  siano  trasmesse
          informazioni complementari, che  siano  effettuate  analisi
          del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009  della
          Commissione, del 24 aprile 2009, relativo  all'adozione  di
          un metodo comune di determinazione  e  di  valutazione  dei
          rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3,  lettera  a),  della
          direttiva  2004/49/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29  aprile  2004,  o  che  siano  effettuati
          collaudi sulla rete per  verificare  la  conformita'  degli
          elementi di cui al comma 2, lettere c) e d),  del  presente
          articolo rispetto alle norme  nazionali  vigenti  che  sono
          state notificate alla Commissione europea a norma dell'art.
          12 del decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  o
          dell'art. 16 del  presente  decreto.  Tuttavia,  una  volta
          adottato il documento di riferimento  di  cui  all'art.  27
          della direttiva, l'Agenzia puo'  effettuare  tale  verifica
          solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai
          gruppi  B  o  C  elencati  in  detto  documento.  L'Agenzia
          definisce,  previa   consultazione   con   il   richiedente
          l'autorizzazione,  la  portata   e   il   contenuto   delle
          informazioni complementari, delle analisi di rischio o  dei
          collaudi  richiesti.  Il  gestore  dell'infrastruttura,  in
          consultazione con il richiedente, si adopera affinche'  gli
          eventuali collaudi siano effettuati entro  tre  mesi  dalla
          presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia  adotta
          misure affinche' i collaudi possano essere effettuati. 
              5.  L'Agenzia  decide  in  merito   alle   domande   di
          autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del
          presente articolo senza indugio e, al piu' tardi: 
              a) entro quattro mesi dall'invio  della  documentazione
          tecnica di cui al comma 2; 
              b)  se  del  caso,  entro  due  mesi  dall'invio  delle
          informazioni complementari  o  delle  analisi  del  rischio
          richieste ai sensi del comma 4; 
              c) se del caso, due  mesi  dopo  la  comunicazione  dei
          risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.».