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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2013, n. 20

Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonchè procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (13G00059)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2014)
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Testo in vigore dal: 22-3-2013
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  75   del   predetto   decreto
legislativo, in materia di accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
alla  circolazione  e  omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme  specifiche  per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'  tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo  236,  in  materia  di  modifica   delle   caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della  carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli  elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al  rilascio  di  apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2007,
recante:  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei
veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita',
riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva
70/156/CEE del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre  2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali
veicoli»; 
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso», e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, il  regolamento  n.  124  della  Commissione
economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite   (UN/ECE)   recante:
«Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   ruote   per
autovetture e loro rimorchi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006,  e  successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale  n.  L  70/413
del 9 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
recante:  «Procedure  di  verifica  del  sistema  di   controllo   di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del  prodotto
al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  maggio  2009,  n.
107; 
  Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, le procedure di  approvazione  nazionale  di  ruote  diverse  da
quelle  originali  e   da   quelle   sostitutive   del   costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le  procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione  o  di
integrazione di parti  di  veicoli,  sulle  autovetture  nuove  o  in
circolazione; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere n. 8215 del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
ottobre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni  di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  recante:  «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per  autovetture  e  loro
rimorchi». Inoltre, si intende per: 
  a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle  «ruote  originali»  e
dalle  «ruote  sostitutive  del  costruttore  del   veicolo»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.3  e  2.4.1  del  predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente  considerata
ovvero unitamente ad uno o piu'  dei  seguenti  elementi:  pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia,  viti  o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota; 
  b)  «tipo  di  veicolo»:  l'insieme  dei  veicoli  quali   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008; 
  c) «famiglia di veicoli»:  sottoinsieme  di  varianti  o  versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile  2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che  non  differiscano  per
carrozzeria   e   caratteristiche   dimensionali   e    prestazionali
dell'impianto frenante; 
  d) «campo  d'impiego»:  le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
«sistema ruota» puo' essere installato. 
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della strada», e successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  75   del   predetto   decreto
legislativo, in materia di accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
alla  circolazione  e  omologazione  dei  veicoli  a  motore  e  loro
rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme  specifiche  per
l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'  tecniche,
nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi
di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di
autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni,  ed  in  particolare
l'articolo  236,  in  materia  di  modifica   delle   caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della  carta
di circolazione, il cui comma 2, tra l'altro, individua gli  elementi
del veicolo la cui modifica e' subordinata al  rilascio  di  apposito
nulla osta da parte della casa costruttrice; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni concernenti le  procedure
di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle  macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  3  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18  luglio  2007,
recante:  «Recepimento  della  direttiva  2005/64/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 26  ottobre  2005  sull'omologazione  dei
veicoli a motore, per  quanto  riguarda  la  loro  riutilizzabilita',
riciclabilita'  e  recuperabilita'  e  che  modifica   la   direttiva
70/156/CEE del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162  del  12
luglio  2008,  supplemento  ordinario,  recante:  «Recepimento  della
direttiva 2007/46/CE della Commissione europea del 5 settembre  2007,
relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali
veicoli»; 
  Visto il decreto legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante:
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso», e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, il  regolamento  n.  124  della  Commissione
economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite   (UN/ECE)   recante:
«Disposizioni  uniformi  relative  all'omologazione  di   ruote   per
autovetture e loro rimorchi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione Europea n. L 375/588 del 27 dicembre 2006,  e  successiva
rettifica pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale  n.  L  70/413
del 9 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  21  aprile  2009,
recante:  «Procedure  di  verifica  del  sistema  di   controllo   di
conformita' del processo produttivo e della conformita' del  prodotto
al  tipo  omologato  per  veicoli,  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11  maggio  2009,  n.
107; 
  Considerata  l'esigenza  di  regolamentare,  ai  sensi  del  citato
articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, le procedure di  approvazione  nazionale  di  ruote  diverse  da
quelle  originali  e   da   quelle   sostitutive   del   costruttore,
singolarmente o in abbinamento agli pneumatici, nonche' le  procedure
idonee per la loro istallazione quali elementi di sostituzione  o  di
integrazione di parti  di  veicoli,  sulle  autovetture  nuove  o  in
circolazione; 
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21  giugno  1986,  n.
317, modificata ed integrata  dal  decreto  legislativo  23  novembre
2000, n. 427; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere n. 8215 del  Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
ottobre 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto sono applicabili le definizioni  di
cui al paragrafo 2 del regolamento n. 124 della Commissione economica
per l'Europa delle  Nazioni  Unite  (UN/ECE)  recante:  «Disposizioni
uniformi relative all'omologazione di ruote per  autovetture  e  loro
rimorchi». Inoltre, si intende per: 
  a) «sistema ruota»: una ruota, diversa dalle  «ruote  originali»  e
dalle  «ruote  sostitutive  del  costruttore  del   veicolo»,   quali
definite,  rispettivamente,  dai  punti  2.3  e  2.4.1  del  predetto
paragrafo 2 del regolamento n. 124 UN/ECE, singolarmente  considerata
ovvero unitamente ad uno o piu'  dei  seguenti  elementi:  pneumatico
gia' omologato in base alle disposizioni vigenti in materia,  viti  o
dadi di fissaggio, adattatori o distanziali ruota; 
  b)  «tipo  di  veicolo»:  l'insieme  dei  veicoli  quali   definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008; 
  c) «famiglia di veicoli»:  sottoinsieme  di  varianti  o  versioni,
quali definite dall'allegato II , parte B, punto 1, del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile  2008,
appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che  non  differiscano  per
carrozzeria   e   caratteristiche   dimensionali   e    prestazionali
dell'impianto frenante; 
  d) «campo  d'impiego»:  le  famiglie  di  veicoli  sulle  quali  il
«sistema ruota» puo' essere installato.