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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2012, n. 260

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Codice del consumo. (13G00045)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2013
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Testo in vigore dal: 6-3-2013
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il Codice del consumo; 
  Visto in particolare  l'articolo  137,  comma  2,  del  Codice  del
consumo,  recante  i  requisiti  cui  e'   subordinata   l'iscrizione
nell'elenco  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli   utenti
rappresentative  a  livello  nazionale  tenuto  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico,  da   comprovare   con   la   presentazione   di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite
con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, con cui sono state adottate,
ai sensi dell'articolo 5 della legge  30  luglio  1998,  n.  281,  le
prescrizioni e le procedure ancora  applicate  per  l'iscrizione  nel
predetto elenco; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2011, n. 156, recante regolamento relativo alla designazione e nomina
dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della  giunta
delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della  legge
29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo  15
febbraio 2010, n. 23; 
  Visto in particolare l'articolo 3 e gli allegati C e D  del  citato
decreto ministeriale n. 156 del 2011 che stabiliscono,  fra  l'altro,
per la designazione dei componenti  del  consiglio  delle  camere  di
commercio, le procedure per la determinazione della consistenza delle
associazioni dei  consumatori  e  i  dati  da  fornire  a  tal  fine,
collegandoli anche al predetto elenco nazionale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. 25351 del 13 dicembre  2012  e  il  successivo
nulla osta della Presidenza medesima comunicato con nota n. 6723  del
17 dicembre 2012; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  a) "Codice del consumo": il decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, e successive modificazioni; 
  b) "elenco": l'elenco delle associazioni dei  consumatori  e  degli
utenti rappresentative al livello nazionale di cui all'articolo  137,
comma 2, del Codice del consumo; 
  c) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
  d) "Direzione generale": la Direzione generale per il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; 
  e)   "associazione"   o   "associazioni":   l'associazione   o   le
associazioni dei consumatori e degli utenti; 
  f)  "quote":  le   quote   di   iscrizione   versate   direttamente
all'associazione per gli scopi statutari ai sensi dell'articolo  137,
comma 2, lettera b) del Codice del consumo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
          luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          dell' 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137, comma  2,  del
          Codice del consumo: 
              «2.  L'iscrizione   nell'elenco   e'   subordinata   al
          possesso,   da   comprovare   con   la   presentazione   di
          documentazione conforme alle prescrizioni e alle  procedure
          stabilite  con  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive, dei seguenti requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione.». 
              - Il decreto del Ministro dell'industria del  commercio
          e dell'artigianato 19  gennaio  1999,  n.  20  (Regolamento
          recante   norme   per   l'iscrizione   nell'elenco    delle
          associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
          a livello nazionale), abrogato dal presente regolamento, e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio  1999,
          n. 29. 
              - L'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.  281,  e'
          stato abrogato dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206. 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          agosto 2011, n. 156 (Regolamento relativo alla designazione
          e nomina dei componenti del consiglio ed  all'elezione  dei
          membri della giunta delle camere di commercio in attuazione
          dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
          modificata dal decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.
          23.),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   23
          settembre 2011, n. 222. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580,  come  modificata   dal   decreto
          legislativo 15 febbraio 2010, n. 23: 
              «  Art.  12  (Costituzione  del  consiglio).  -  1.   I
          componenti   del    consiglio    sono    designati    dalle
          organizzazioni rappresentative delle  imprese  appartenenti
          ai settori di cui all'articolo 10, comma 2,  nonche'  dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    dalle
          associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e
          degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
          6. 
              2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
          al comma 1, per ciascuno dei settori  di  cui  all'articolo
          10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla  loro
          rappresentativita' in ambito provinciale, sulla base  degli
          indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli  elenchi
          degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono
          depositati  presso  la  camera  di  commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura ai fini dello  svolgimento  delle
          opportune verifiche; anche in  caso  di  apparentamento  le
          organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. 
              3. E' fatta salva la possibilita'  per  le  imprese  di
          essere iscritte a piu' associazioni;  in  tale  caso,  esse
          sono rappresentate  da  ciascuna  delle  associazioni  alle
          quali sono iscritte. 
              4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          con decreto adottato ai  sensi  dell'articolo17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al  comma
          1 dell'articolo 14, con particolare riferimento  ai  tempi,
          ai criteri e alle  modalita'  relativi  alla  procedura  di
          designazione   dei   componenti   il   consiglio,   nonche'
          all'elezione  dei  membri  della  giunta.  Con  le   stesse
          modalita' sono apportate le successive modifiche. 
              5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
          regionale. 
              6.  Qualora  le  organizzazioni   non   provvedano   ad
          effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
          indicate  al  decreto  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo,  la  designazione  o  le   designazioni   vengono
          richieste     all'organizzazione     o     all'associazione
          immediatamente successiva in termini di  rappresentativita'
          nell'ambito dello stesso  settore.  In  caso  di  ulteriore
          inerzia  da  parte  delle  organizzazioni  individuate,  il
          presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
          il componente o i componenti del consiglio camerale tra  le
          personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
          della  circoscrizione  territoriale  con   riferimento   al
          settore che deve  essere  rappresentato.  Le  modalita'  di
          applicazione del presente comma nel caso di  apparentamento
          sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
              7. Il  consiglio  puo'  comunque  svolgere  le  proprie
          funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
          dimissionari singoli componenti, purche'  siano  in  carica
          almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 
              8. I consigli nominati ai sensi del  presente  articolo
          possono prevedere nello statuto  disposizioni  relative  al
          rinnovo dei consigli stessi mediante elezione  diretta  dei
          componenti  in  rappresentanza  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2,  da  parte  dei  titolari  o  dei
          rappresentanti legali delle imprese iscritte  nel  registro
          di cui all'articolo 8. 
              9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa  intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          stabilisce con proprio decreto le modalita' per  l'elezione
          di cui al comma 8, prevedendo in particolare: 
                a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o
          attraverso il ricorso a supporti telematici che  consentano
          il rispetto della segretezza del voto medesimo; 
                b) l'attribuzione del voto plurimo  in  relazione  al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
                c) la ripartizione  proporzionale  per  liste  e  per
          settori delle rappresentanze provinciali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          ministeriale n. 156 del 2011, rinviando per gli allegati  C
          e D al testo pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
          settembre 2011, n. 222: 
              «Art.  3  (Procedure  per   la   determinazione   della
          consistenza  delle   organizzazioni   sindacali   e   delle
          associazioni dei consumatori). - 1. Entro il termine di cui
          al comma 2  dell'articolo  2,  a  pena  di  esclusione  dal
          procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni
          dei consumatori  di  livello  provinciale,  operanti  nella
          circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione
          dell'avviso, fanno pervenire alla camera di  commercio,  ai
          fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui  al
          comma 6 dell'articolo 10  della  legge,  una  dichiarazione
          sostitutiva  di  atto   di   notorieta'   resa   ai   sensi
          dell'articolo  47  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta,  a  pena  di
          irricevibilita', secondo lo schema di  cui  all'allegato  C
          che  forma  parte  integrante  del  presente   regolamento,
          sottoscritta dal legale  rappresentante  e  contenente  gli
          elementi necessari dai quali si possa desumere il grado  di
          rappresentativita'  nella  circoscrizione  con  particolare
          riguardo alla loro  consistenza  numerica,  all'ampiezza  e
          diffusione delle proprie strutture operative e  ai  servizi
          resi  e  all'attivita'  svolta  nella   circoscrizione   di
          competenza. 
              2. Le associazioni di cui  al  comma  1  presentano,  a
          norma  dell'articolo  12  della  legge,   unitamente   alla
          dichiarazione di cui al comma 1, a pena di  esclusione  dal
          procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo  lo
          schema di cui all'allegato D, che  forma  parte  integrante
          del presente regolamento. 
              3. L'elenco di cui al comma 2 e' presentato sotto forma
          di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  sottoscritto  dal
          legale rappresentante. Il predetto elenco e' presentato  su
          apposito supporto digitale in formato  PDF/A,  sottoscritto
          con firma digitale, a norma dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, crittografato con  la  tecnica  asimmetrica,
          utilizzando una chiave pubblica indicata  dalla  camera  di
          commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione
          in  un'apposita  sezione  del  proprio  sito  istituzionale
          ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica,
          ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3,  in  busta   chiusa
          sigillata. I  dati  sensibili  contenuti  nell'elenco  sono
          trattati   nel   rispetto   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 7. 
              4.  La  consistenza   numerica   delle   organizzazioni
          sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese
          della  circoscrizione  della  camera  di   commercio,   con
          esclusione  dei  pensionati,  alla  data  del  31  dicembre
          dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso. 
              5.  La  consistenza  numerica  delle  associazioni  dei
          consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella
          circoscrizione della camera di commercio alla data  del  31
          dicembre dell'anno precedente  a  quello  di  pubblicazione
          dell'avviso,  inclusi  nell'elenco  tenuto  a  cura   delle
          associazioni stesse  di  cui  all'articolo  137,  comma  2,
          lettera b) del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
          206,  ovvero  negli  elenchi  tenuti   dalle   associazioni
          riconosciute in base alle leggi regionali in materia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  all'articolo  137,  comma  2,  del
          Codice del consumo, si vedano le note alle premesse.