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LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 2

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. (13G00050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/2013
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-3-2013
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione del numero dei deputati 
 
  1. Al primo comma  dell'articolo  3  dello  Statuto  della  Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.
455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta»
e' sostituita dalla seguente: «settanta». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 15 maggio  1946,  n.  455  (Approvazione  dello
          statuto  della  Regione  siciliana),  convertito  in  legge
          costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
          n. 2, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3.  L'Assemblea  regionale  e'   costituita   di
          settanta  Deputati  eletti  nella   Regione   a   suffragio
          universale diretto e  segreto,  secondo  la  legge  emanata
          dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione e i
          principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  con
          l'osservanza di quanto stabilito dal presente  Statuto.  Al
          fine di conseguire l'equilibrio  della  rappresentanza  dei
          sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per
          l'accesso alle consultazioni elettorali . 
              L'Assemblea regionale e' eletta  per  cinque  anni.  Il
          quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 
              Le  elezioni  della  nuova  assemblea  regionale   sono
          indette dal presidente della regione e potranno aver  luogo
          a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la
          seconda domenica successiva al compimento  del  periodo  di
          cui al precedente comma. 
              Il decreto di  indizione  delle  elezioni  deve  essere
          pubblicato   non   oltre   il   quarantacinquesimo   giorno
          antecedente la data stabilita per la votazione. 
              La nuova Assemblea si riunisce  entro  i  venti  giorni
          dalla  proclamazione  degli  eletti  su  convocazione   del
          presidente della regione in carica. 
              I deputati regionali rappresentano l'intera regione. 
              L'ufficio di Deputato regionale  e'  incompatibile  con
          quello di membro di  una  delle  Camere,  di  un  Consiglio
          regionale ovvero del Parlamento europeo.».