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LEGGE COSTITUZIONALE 7 febbraio 2013, n. 1

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. (13G00049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2013
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Testo in vigore dal: 3-3-2013
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
                                n. 1 
 
  1.   L'articolo   13   dello   Statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. -  1.  Il  Consiglio  regionale  e'  eletto  a  suffragio
universale diretto, uguale e segreto. 
  2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di
uno ogni 25.000 abitanti o  frazioni  superiori  a  10.000  abitanti,
secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione  ufficiale  dell'ISTAT
Movimento e calcolo della popolazione residente  annuale  antecedente
il decreto di convocazione dei comizi elettorali.». 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
                                n. 1 
 
  1.   L'articolo   13   dello   Statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13. -  1.  Il  Consiglio  regionale  e'  eletto  a  suffragio
universale diretto, uguale e segreto. 
  2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di
uno ogni 25.000 abitanti o  frazioni  superiori  a  10.000  abitanti,
secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione  ufficiale  dell'ISTAT
Movimento e calcolo della popolazione residente  annuale  antecedente
il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».