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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 23-7-2016
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Modalita' per l'indicazione di origine 
 
  1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva  vergini  prevista
dall'articolo 4 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente  leggibile  nel  campo  visivo  anteriore  del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici. 
  2. L'indicazione dell'origine di cui al comma  1  e'  stampata  sul
recipiente o sull'etichetta ad esso  apposta,  in  caratteri  la  cui
parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da  assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. 
  3. In deroga al comma 2, i  caratteri  di  cui  al  medesimo  comma
possono  essere  stampati  in  dimensioni  uguali  a   quelli   della
denominazione di vendita dell'olio di  oliva  vergine,  nel  medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica. 
  ((4. L'indicazione dell'origine  delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, in un punto evidente in modo da  essere  visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve  essere  in  nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o  separata  da  altre  indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire)). 
  5.  L'indicazione  di  cui  al  comma   4   lascia   impregiudicata
l'osservanza dell'articolo  4,  commi  3  e  4,  del  citato  decreto
ministeriale 10 novembre 2009.