stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120. (13G00022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2013
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-2-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche  al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo
delle societa' quotate in mercati regolamentati; 
  Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n.
120, che stabilisce che  le  disposizioni  della  presente  legge  si
applicano anche alle societa', costituite in Italia,  controllate  da
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo  e
secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati,  ed
il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che  con  regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione  dello
stesso, al fine di disciplinare in  maniera  uniforme  per  tutte  le
societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la
vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e  i  termini  dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei  componenti
decaduti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  27  settembre
2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  detta  i  termini  e  le  modalita'  di
attuazione della disciplina concernente la parita'  di  accesso  agli
organi di amministrazione e di controllo nelle  societa',  costituite
in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo  e  secondo
comma, del codice civile, dalle  pubbliche  amministrazioni  indicate
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ad esclusione delle societa' con azioni quotate. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
              - La legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche  al  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli  organi
          di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in
          mercati  regolamentati)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 2011, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          120 del 2011: 
              «Art. 3 (Societa' a controllo pubblico). In vigore  dal
          12 agosto 2011. 
              1. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          anche alle societa', costituite in Italia,  controllate  da
          pubbliche amministrazioni ai sensi  dell'art.  2359,  commi
          primo e secondo, del codice civile, non quotate in  mercati
          regolamentati. 
              2. Con regolamento da adottare  entro  due  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  legge  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          sono  stabiliti  termini  e  modalita'  di  attuazione  del
          presente  articolo  al  fine  di  disciplinare  in  maniera
          uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con
          quanto  previsto  dalla  presente   legge,   la   vigilanza
          sull'applicazione della stessa, le forme e  i  termini  dei
          provvedimenti previsti e le modalita' di  sostituzione  dei
          componenti decaduti. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice
          civile, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.».