stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 249

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (13G00026)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, ed in  particolare  l'articolo
17, commi 5 e 6, e l'allegato B; 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto l'articolo 28, comma 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, introdotto dall'articolo 17, comma  2,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per  la  concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, della giustizia e degli affari esteri; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Obiettivo 
 
  1. Il presente decreto stabilisce norme  intese  ad  assicurare  un
livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di
prodotti petroliferi  del  Paese  mediante  meccanismi  affidabili  e
trasparenti, a mantenere un livello  minimo  di  scorte  di  petrolio
greggio  e  di  prodotti  petroliferi  e  a  prevedere  le  procedure
necessarie  per  far  fronte  ad  un'eventuale  situazione  di  grave
difficolta' o crisi degli approvvigionamenti. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17  e  dell'allegato  B  della
          legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2009),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. cosi'
          recita: 
              "Art.   17.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  delle   direttive   2009/28/CE,   2009/72/CE,
          2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria  in
          materia di energia,  nonche'  in  materia  di  recupero  di
          rifiuti) 
              1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/28/CE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,   sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2
          della  presente  legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in
          capo  allo  Stato  mediante  la  promozione  congiunta   di
          efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
          per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
          e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera  c),  anche  attraverso  la  regolazione  da  parte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
          di  specifici  indirizzi  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
              b) nel  definire  il  Piano  di  azione  nazionale,  da
          adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi
          nazionali per la quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          consumata nel settore dei  trasporti,  dell'elettricita'  e
          del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
          in  base  a  criteri  che  tengano   conto   del   rapporto
          costi-benefici; 
              c)  favorire  le   iniziative   di   cooperazione   per
          trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
          e  Paesi  terzi  anche  mediante  il  coinvolgimento  delle
          regioni  e  di  operatori  privati,  secondo   criteri   di
          efficienza  e  al  fine  del  pieno  raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali; 
              d) semplificare, anche con riguardo alle  procedure  di
          autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di
          licenze,  compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i
          procedimenti   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
          sulla base delle  specificita'  di  ciascuna  tipologia  di
          impianto  e   dei   siti   di   installazione,   prevedendo
          l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di  inizio
          attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli
          impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica   con
          capacita' di generazione non superiore ad un  MW  elettrico
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  alimentati  dalle
          fonti di cui alla lettera a), prevedendo  inoltre  che,  in
          sede  di  pianificazione,  progettazione,   costruzione   e
          ristrutturazione  di  aree   residenziali   industriali   o
          commerciali e  nella  pianificazione  delle  infrastrutture
          urbane, siano inseriti, ove  possibile,  apparecchiature  e
          sistemi di produzione di elettricita', calore e  freddo  da
          fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
          di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
              e) promuovere l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili
          nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
          mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
          dell'energia e di reti intelligenti, al fine di  assicurare
          la dispacciabilita' di tutta  l'energia  producibile  dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili e di  ridurre  gli
          oneri di gestione in sicurezza delle reti  di  trasporto  e
          distribuzione dell'energia; 
              f) definire le certificazioni e le specifiche  tecniche
          da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi  per
          l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare  dei
          regimi di sostegno; 
              g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
          tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
          particolare  alla   istituzione   di   un   meccanismo   di
          trasferimento  statistico  tra  le  regioni  di  quote   di
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
          rispetto della ripartizione di cui  all'articolo  2,  comma
          167,  della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   e
          dell'attuazione di quanto disposto  all'articolo  2,  comma
          170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione
          delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e  del  risparmio
          energetico, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche mediante l'abrogazione  totale  o  parziale
          delle vigenti disposizioni in materia,  l'armonizzazione  e
          il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23  luglio
          2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              i) prevedere, senza incrementi delle tariffe  a  carico
          degli  utenti,  una  revisione  degli  incentivi   per   la
          produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da   impianti
          alimentati da biomasse e  biogas  al  fine  di  promuovere,
          compatibilmente con la disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia   di   aiuti   di   Stato,   la   realizzazione   e
          l'utilizzazione di impianti in asservimento alle  attivita'
          agricole da parte di imprenditori che svolgono le  medesime
          attivita'; 
              l) completare, nei limiti  delle  risorse  di  bilancio
          disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
          energia,  compresi  i  consumi,  al  fine  di  disporre  di
          informazioni  ed  elaborazioni  omogenee  con   i   criteri
          adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
          all'attuazione di quanto previsto alla lettera g). 
              2. Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere  la
          promozione  dell'energia  da   fonti   rinnovabili   e   di
          conseguire con maggior efficacia  gli  obiettivi  nazionali
          obbligatori per la quota complessiva di  energia  da  fonti
          rinnovabili sul consumo finale lordo  di  energia,  l'alcol
          etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni
          vinicole  si   considera   ricompreso   nell'ambito   della
          definizione dei bioliquidi quali combustibili  liquidi  per
          scopi   energetici   diversi   dal   trasporto,    compresi
          l'elettricita',  il  riscaldamento  e  il   raffreddamento,
          prodotti a partire dalla biomassa, di  cui  alla  direttiva
          2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
          fonti rinnovabili.  Per  tale  scopo  nella  produzione  di
          energia elettrica mediante  impianti  di  potenza  nominale
          media annua non superiore  a  1  MW,  immessa  nel  sistema
          elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro  cent/kWh  di
          cui al numero 6 della tabella 3  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica  anche
          all'alcol etilico di  origine  agricola  proveniente  dalla
          distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui
          all'articolo  103-tervicies   del   regolamento   (CE)   n.
          1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007.  La  presente
          disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per
          il bilancio dello Stato, ne'  incrementi  delle  tariffe  a
          carico degli utenti. 
              3. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/72/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che abroga la direttiva 2003/54/CE, il Governo e'  tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri  in  modo  da  conseguire   una   maggiore
          efficienza e prezzi competitivi,  contribuendo  anche  alla
          sicurezza  degli   approvvigionamenti   e   allo   sviluppo
          sostenibile; 
              b) prevedere misure che tengano conto,  ai  fini  della
          realizzazione di nuove infrastrutture di  produzione  e  di
          trasporto   di   energia   elettrica,    della    rilevanza
          dell'infrastruttura   stessa   per   il   mercato   interno
          dell'energia  elettrica  e  della  sua  coerenza  con   gli
          obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; 
              c) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto degli obblighi  imposti  alle  imprese  elettriche
          dalla direttiva 2009/72/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, nelle fattispecie  assegnate
          alla competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro  2.500  e  non
          superiori a euro 154.937.069,73; 
              d) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese  di  distribuzione  di   energia   elettrica,   per
          favorirne l'efficienza e la terzieta'; 
              e) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione di energia elettrica verticalmente  integrate
          non siano in condizione di trarre impropri  vantaggi  dalla
          loro attivita' di  gestione  delle  reti  di  distribuzione
          ostacolando cosi' le dinamiche concorrenziali del mercato; 
              f) prevedere che i gestori dei sistemi di  trasmissione
          dell'energia elettrica predispongano un piano decennale  di
          sviluppo della rete basato  sulla  domanda  e  sull'offerta
          esistenti e previste, contenente misure  atte  a  garantire
          l'adeguatezza del sistema; 
              g) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma
          38, della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  mediante  il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              h)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              4. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione  del   gas   naturale   affidate   ai   sensi
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
          164,  i  meccanismi  di  valorizzazione  delle  reti  siano
          coerenti con i criteri posti alla  base  della  definizione
          delle rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma
          38, della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  mediante  il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio. 
              5. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della direttiva 2009/119/CE del  Consiglio,  del
          14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per  gli  Stati
          membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
          greggio e/o di prodotti petroliferi, il Governo e' tenuto a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  mantenere   un   livello   elevato   di   sicurezza
          nell'approvvigionamento di petrolio mediante un  meccanismo
          affidabile e trasparente che assicuri la  disponibilita'  e
          l'accessibilita'  fisica  delle   scorte   petrolifere   di
          sicurezza e specifiche; 
              b) prevedere una metodologia di calcolo  relativa  agli
          obblighi di stoccaggio e di  valutazione  delle  scorte  di
          sicurezza comunitarie che  soddisfi  contemporaneamente  il
          sistema   comunitario   e   quello   vigente    nell'ambito
          dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE); 
              c) prevedere l'istituzione di un Organismo centrale  di
          stoccaggio, anche avvalendosi di  organismi  esistenti  nel
          settore, sottoposto  alla  vigilanza  e  al  controllo  del
          Ministero dello sviluppo economico, senza scopo di lucro  e
          con la partecipazione obbligatoria dei soggetti che abbiano
          importato  o  immesso  in  consumo  petrolio   o   prodotti
          petroliferi in Italia; 
              d) prevedere che l'Organismo centrale di stoccaggio  si
          faccia carico, in maniera  graduale  e  progressiva,  della
          detenzione e  del  trasporto  delle  scorte  specifiche  di
          prodotti  e  sia  responsabile  dell'inventario   e   delle
          statistiche  sulle  scorte  di  sicurezza,   specifiche   e
          commerciali; 
              e) prevedere che  l'Organismo  centrale  di  stoccaggio
          possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di
          trasporto di scorte di sicurezza e  commerciali  in  favore
          dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi  non
          integrati verticalmente nella filiera del petrolio e  possa
          assicurare  un  servizio  funzionale  allo  sviluppo  della
          concorrenza nell'offerta di capacita' di stoccaggio; 
              f) garantire la possibilita' di reagire  con  rapidita'
          in caso di difficolta' dell'approvvigionamento di  petrolio
          greggio o di prodotti petroliferi. 
              6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal
          funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a
          carico dei soggetti che importano o  immettono  in  consumo
          petrolio o prodotti petroliferi in Italia.  Dall'attuazione
          del comma 5 non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              7. Ai fini delle attivita' di  recupero  relative  alla
          formazione  di  rilevati  e  al  riutilizzo  per   recuperi
          ambientali,  di  cui  alla  lettera  c)  del  punto  13.6.3
          dell'allegato 1, suballegato 1,  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
          1998, e successive modificazioni,  nell'impiego  dei  gessi
          derivanti  dalle   produzioni   di   acidi   organici,   in
          particolare  di  acido  tartarico  naturale  derivante  dai
          sottoprodotti  vitivinicoli,  e  in  cui  la  presenza   di
          sostanza organica rappresenta un  elemento  costituente  il
          rifiuto naturalmente presente e  non  un  elemento  esterno
          inquinante,  nell'esecuzione  del  test  di  cessione   sul
          rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato
          3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente  5  febbraio
          1998, non e' richiesto il parametro del "COD" 
              "Allegato B 
              (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita' ; 
              2008/6/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          20 febbraio 2008, che modifica la  direttiva  97/67/CE  per
          quanto riguarda il pieno completamento del mercato  interno
          dei servizi postali comunitari; 
              2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  concernente  una  procedura  comunitaria
          sulla  trasparenza  dei  prezzi   al   consumatore   finale
          industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 
              2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22 ottobre  2008,  sul  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione
          codificata); 
              2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008,  sulla  gestione  della  sicurezza  delle
          infrastrutture stradali; 
              2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 
              2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 novembre 2008, che modifica la direttiva  2003/87/CE  al
          fine di includere  le  attivita'  di  trasporto  aereo  nel
          sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei
          gas a effetto serra ; 
              2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19  novembre  2008,  relativa  al  lavoro  tramite  agenzia
          interinale; 
              2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  dicembre  2008,  relativa  a   standard   di   qualita'
          ambientale nel settore della politica delle acque,  recante
          modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  del
          Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE  e
          86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio ; 
              2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008,  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
          relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 
              2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2008, che modifica le direttive  del  Consiglio
          76/768/CEE,  88/378/CEE,  1999/13/CE  e  le  direttive  del
          Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e
          2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)  n.
          1272/2008 relativo alla classificazione,  all'etichettatura
          e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
              2008/114/CE  del  Consiglio,  dell'8   dicembre   2008,
          relativa  all'individuazione  e  alla  designazione   delle
          infrastrutture critiche europee e  alla  valutazione  della
          necessita' di migliorarne la protezione ; 
              2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 gennaio 2009, sulla tutela dei  consumatori  per  quanto
          riguarda taluni aspetti dei contratti  di  multiproprieta',
          dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di  lungo
          termine e dei contratti di rivendita e di scambio ; 
              2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle
          contromisure volte a prevenire e rilevare la  manipolazione
          delle  registrazioni  dei  tachigrafi,  che   modifica   la
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE)
          n. 3820/85 e (CEE) n.  3821/85  del  Consiglio  relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio ; 
              2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio  2009,  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada; 
              2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 
              2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante
          attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori
          della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione  europea
          dei lavoratori dei trasporti (ETF)  sulla  convenzione  sul
          lavoro  marittimo  del  2006  e  modifica  della  direttiva
          1999/63/CE; 
              2009/14/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  marzo  2009,  recante  modifica  della   direttiva
          94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei  depositi  per
          quanto riguarda il livello di copertura  e  il  termine  di
          rimborso; 
              2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello  Stato
          di approdo (rifusione) ; 
              2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
          relativa  all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di
          monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 
              2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che stabilisce i principi  fondamentali  in
          materia  di  inchieste  sugli  incidenti  nel  settore  del
          trasporto marittimo e che modifica la direttiva  1999/35/CE
          del Consiglio e  la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio; 
              2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa al rispetto degli  obblighi  dello
          Stato di bandiera; 
              2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso  dell'energia  da
          fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e    successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
              2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che modifica  la  direttiva  2003/87/CE  al
          fine di perfezionare ed estendere  il  sistema  comunitario
          per lo scambio di quote  di  emissione  di  gas  a  effetto
          serra; 
              2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva  98/70/CE  per
          quanto  riguarda  le   specifiche   relative   a   benzina,
          combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di  un
          meccanismo inteso a controllare e ridurre le  emissioni  di
          gas a effetto serra, modifica la direttiva  1999/32/CE  del
          Consiglio per quanto concerne  le  specifiche  relative  al
          combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
          interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
              2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile  2009,  relativa  allo  stoccaggio  geologico  di
          biossido di carbonio e  recante  modifica  della  direttiva
          85/337/CEE del Consiglio, delle  direttive  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,
          2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)  n.  1013/2006
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli  puliti
          e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 
              2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          6  maggio  2009,  che  modifica   la   direttiva   98/26/CE
          concernente il carattere  definitivo  del  regolamento  nei
          sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli  e
          la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti  di  garanzia
          finanziaria per quanto riguarda  i  sistemi  connessi  e  i
          crediti; 
              2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
              2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE  del  Consiglio  per  quanto   riguarda   taluni
          obblighi di comunicazione a carico delle societa' di  medie
          dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 
              2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, che  modifica  le  direttive  2001/82/CE  e
          2001/83/CE per quanto concerne  le  modifiche  dei  termini
          delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
          medicinali; 
              2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione
          delle acque minerali naturali; 
              2009/69/CE del  Consiglio,  del  25  giugno  2009,  che
          modifica  la  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune  d'imposta  sul   valore   aggiunto   in   relazione
          all'evasione fiscale connessa all'importazione; 
              2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009,  che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari; 
              2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica e che  abroga  la  direttiva
          2003/54/CE; 
              2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa a  norme  comuni  per  il  mercato
          interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la   direttiva
          2003/55/CE; 
              2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 luglio 2009, relativa al coordinamento  delle  procedure
          per  l'aggiudicazione  di  taluni  appalti  di  lavori,  di
          forniture e di servizi nei settori  della  difesa  e  della
          sicurezza     da      parte      delle      amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; 
              2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio  2009,  che
          stabilisce, conformemente  alla  direttiva  2000/60/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per
          l'analisi chimica  e  il  monitoraggio  dello  stato  delle
          acque; 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi; 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (Versione codificata); 
              2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  recante  modifica   della   direttiva
          98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato  dei  biocidi,
          per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi  di
          tempo; 
              2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, che modifica  le  direttive  2006/48/CE,
          2006/49/CE  e  2007/64/CE  per  quanto  riguarda  gli  enti
          creditizi collegati a organismi centrali,  taluni  elementi
          dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di  vigilanza
          e la gestione delle crisi ; 
              2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre  2009,  che
          stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di  mantenere  un
          livello  minimo  di  scorte  di  petrolio  greggio  e/o  di
          prodotti petroliferi; 
              2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2009,  che  modifica  la  direttiva  2005/35/CE
          relativa   all'inquinamento   provocato   dalle   navi    e
          all'introduzione di sanzioni per violazioni; 
              2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro  per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          ecocompatibile   dei    prodotti    connessi    all'energia
          (rifusione); 
              2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che
          modifica l'allegato  VII  della  direttiva  2008/57/CE  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativa
          all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario ; 
              2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio  delle
          attivita'   di   assicurazione   e    di    riassicurazione
          (solvibilita' II) (rifusione); 
              2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro  i
          rischi connessi con un'esposizione all'amianto  durante  il
          lavoro (Versione codificata); 
              2009/149/CE della Commissione, del  27  novembre  2009,
          che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda gli  indicatori  comuni
          di sicurezza  e  i  metodi  comuni  di  calcolo  dei  costi
          connessi agli incidenti; 
              2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante
          modifica delle direttive 92/79/CEE,  92/80/CEE  e  95/59/CE
          per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise
          che  gravano  sui  tabacchi  lavorati  e  della   direttiva
          2008/118/CE.". 
              - La legge 7 novembre 1977,  n.  883  (Approvazione  ed
          esecuzione   dell'accordo   relativo   ad   un    programma
          internazionale  per  l'energia,  firmato  a  Parigi  il  18
          novembre 1974), e' pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  7
          dicembre 1977, n. 333, Supplemento ordinario. 
              - La direttiva 2009/119 e' pubblicata nella G.U.U.E.  9
          ottobre 2009, n. L 265. 
              - Il testo dell'articolo 28, del decreto legge 6 luglio
          2011, n. 98 (Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2011, n. 155: 
              "Art. 28. (Razionalizzazione  della  rete  distributiva
          dei carburanti) 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6  del
          decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il  fondo  per
          la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione   dei
          carburanti  e'   altresi'   destinato   all'erogazione   di
          contributi sia per la  chiusura  di  impianti  di  soggetti
          titolari di  non  piu'  di  dieci  impianti,  comunque  non
          integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia
          per i costi ambientali di ripristino dei luoghi  a  seguito
          di chiusura di impianti di distribuzione.  Tali  specifiche
          destinazioni sono ammesse per un periodo  non  eccedente  i
          tre esercizi annuali successivi alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'   determinata
          l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1,  sia  della
          nuova contribuzione al fondo di cui allo  stesso  comma  1,
          per un periodo non superiore a tre anni,  articolandola  in
          una componente fissa per ciascuna tipologia di  impianto  e
          in una variabile in funzione  dei  litri  erogati,  tenendo
          altresi' conto della densita' territoriale  degli  impianti
          all'interno del medesimo bacino di utenza. 
              3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, le regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano emanano  indirizzi  ai  comuni  per  la
          chiusura effettiva degli impianti dichiarati  incompatibili
          ai  sensi  del  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive in data 31 ottobre 2001, nonche'  ai  sensi  dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di settore. 
              4. Comunque, i Comuni che non abbiano  gia'  provveduto
          all'individuazione  ed   alla   chiusura   degli   impianti
          incompatibili ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei
          criteri  di  incompatibilita'  successivamente  individuati
          dalle normative regionali di  settore,  provvedono  in  tal
          senso entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  dandone
          comunicazione alla regione ed al Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              Fino alla effettiva  chiusura,  per  tali  impianti  e'
          prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione
          della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti  in  misura
          determinata col decreto di cui al comma  2.  I  Comuni  non
          rilasciano   ulteriori   autorizzazioni   o   proroghe   di
          autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la
          qualita' dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento
          della rete distributiva, gli impianti di distribuzione  dei
          carburanti devono essere dotati di apparecchiature  per  la
          modalita' di  rifornimento  senza  servizio  con  pagamento
          anticipato. 
              6. L'adeguamento di cui al  comma  5  e'  consentito  a
          condizione che l'impianto sia compatibile  sulla  base  dei
          criteri di cui al  comma  3.  Per  gli  impianti  esistenti
          l'adeguamento ha  luogo  entro  il  31  dicembre  2012.  Il
          mancato  adeguamento  entro  tale  termine   comporta   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   determinare   in
          rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo  di
          1.000 euro a un massimo di 5.000  euro  per  ogni  mese  di
          ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
          costituisce   causa   di   decadenza    dell'autorizzazione
          amministrativa  di   cui   all'articolo   1   del   decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal  comune
          competente. 
              7.  Non  possono   essere   posti   specifici   vincoli
          all'utilizzo  di  apparecchiature  per  la   modalita'   di
          rifornimento  senza  servizio  con  pagamento   anticipato,
          durante le ore in  cui  e'  contestualmente  assicurata  la
          possibilita' di rifornimento  assistito  dal  personale,  a
          condizione che venga effettivamente mantenuta  e  garantita
          la  presenza  del  titolare  della  licenza  di   esercizio
          dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza  o
          di suoi dipendenti  o  collaboratori.  Nel  rispetto  delle
          norme  di  circolazione  stradale,  presso   gli   impianti
          stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori  dei
          centri abitati, quali definiti ai sensi  del  codice  della
          strada o degli strumenti urbanistici comunali, non  possono
          essere   posti   vincoli   o    limitazioni    all'utilizzo
          continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature
          per  la  modalita'  di  rifornimento  senza  servizio   con
          pagamento anticipato. 
              8.  Al  fine  di  incrementare  la   concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della  superficie,  nonche',  tenuto  conto  delle
          disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
          1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
          rispetto delle norme  e  delle  prescrizioni  tecniche  che
          disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla
          presente lettera,  presso  gli  impianti  di  distribuzione
          carburanti  con  una  superficie  minima  di  500   mq,   a
          condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
          urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
          impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
          diversi  da  quelli  al  servizio  della  distribuzione  di
          carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
          30 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale. 
              9. Alla lettera b) del  comma  3  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono  soppresse
          le seguenti parole: "con il  limite  minimo  di  superficie
          pari a metri quadrati 1500". 
              10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere  a),  b)  e
          c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
          esistenti, sono  esercitate  dai  soggetti  titolari  della
          licenza di  esercizio  dell'impianto  di  distribuzione  di
          carburanti  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di  finanza,
          salvo rinuncia del titolare  della  licenza  dell'esercizio
          medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento  delle
          predette attivita'. Limitatamente  alle  aree  di  servizio
          autostradali  possono  essere  gestite   anche   da   altri
          soggetti, nel caso in cui tali  attivita'  si  svolgano  in
          locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
          di esercizio. In ogni caso sono  fatti  salvi  gli  effetti
          delle convenzioni di subconcessione in corso alla data  del
          31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi  con  procedure
          competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
          secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti di cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate dai
          commi 8, 9 e 10. 
              12.  Fermo  restando  quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo  11  febbraio  1998,  n.   32,   e   successive
          modificazioni, e dalla  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  in
          aggiunta agli attuali contratti  di  comodato  e  fornitura
          ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,   alla
          scadenza dei contratti esistenti, o  in  qualunque  momento
          con assenso delle parti, differenti tipologie  contrattuali
          per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti  di
          distribuzione  carburanti,  nel  rispetto  delle  normative
          nazionale e europea,  e  previa  definizione  negoziale  di
          ciascuna  tipologia  mediante  accordi   sottoscritti   tra
          organizzazioni   di   rappresentanza   dei   titolari    di
          autorizzazione o concessione  e  dei  gestori  maggiormente
          rappresentative,   depositati   inizialmente   presso    il
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine del  31
          agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
          giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro  il
          termine sopra richiamato  non  siano  stati  stipulati  gli
          accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle  parti
          puo' chiedere al Ministero dello  sviluppo  economico,  che
          provvede nei  successivi  novanta  giorni,  la  definizione
          delle  suddette  tipologie  contrattuali.  Tra   le   forme
          contrattuali di  cui  sopra  potra'  essere  inclusa  anche
          quella relativa a condizioni di vendita  non  in  esclusiva
          relative ai gestori degli  impianti  per  la  distribuzione
          carburanti  titolari  della  sola  licenza  di   esercizio,
          purche' comprendano adeguate condizioni economiche  per  la
          remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio. 
              12-bis.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionale   e
          europea  e  delle  clausole  contrattuali   conformi   alle
          tipologie  di  cui  al  comma  12,   sono   consentite   le
          aggregazioni di gestori di  impianti  di  distribuzione  di
          carburante finalizzate allo  sviluppo  della  capacita'  di
          acquisto  all'ingrosso  di  carburanti,   di   servizi   di
          stoccaggio e di trasporto dei medesimi. 
              12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
          per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
          del 14 settembre 2009, che  stabilisce  l'obbligo  per  gli
          Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte  di
          petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
          stabiliti i criteri  per  la  costituzione  di  un  mercato
          all'ingrosso dei carburanti. 
              13. In ogni momento  i  titolari  degli  impianti  e  i
          gestori degli stessi, da soli o in societa' o  cooperative,
          possono accordarsi per l'effettuazione del  riscatto  degli
          impianti  da  parte  del  gestore  stesso,  stabilendo   un
          indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti,  degli
          ammortamenti  in  relazione  agli  eventuali  canoni   gia'
          pagati, dell'avviamento e degli  andamenti  del  fatturato,
          secondo criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              14. I  nuovi  contratti  di  cui  al  comma  12  devono
          assicurare al gestore condizioni contrattuali  eque  e  non
          discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.". 
              - Il  testo  dell'articolo  17  del  Decreto  legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          gennaio 2012, n. 19, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 17.  (Liberalizzazione  della  distribuzione  dei
          carburanti) 
               (In vigore dal 25 marzo 2012) 
              1.  I  gestori  degli  impianti  di  distribuzione  dei
          carburanti  che  siano  anche   titolari   della   relativa
          autorizzazione petrolifera possono  liberamente  rifornirsi
          da qualsiasi produttore o rivenditore  nel  rispetto  della
          vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal  30
          giugno 2012 eventuali clausole contrattuali  che  prevedano
          per  gli  stessi  gestori  titolari  forme   di   esclusiva
          nell'approvvigionamento cessano di  avere  effetto  per  la
          parte  eccedente  il   50   per   cento   della   fornitura
          complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente
          il 50 per cento di quanto erogato nel precedente  anno  dal
          singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma
          le parti possono rinegoziare  le  condizioni  economiche  e
          l'uso del marchio. 
              2. Al  fine  di  incrementare  la  concorrenzialita'  e
          l'efficienza   del    mercato    anche    attraverso    una
          diversificazione  nelle  relazioni   contrattuali   tra   i
          titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori  degli
          impianti di distribuzione carburanti, i commi da  12  a  14
          dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, sono sostituiti dai seguenti: 
              «12.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   decreto
          legislativo  11  febbraio  1998,  n.   32,   e   successive
          modificazioni, e dalla  legge  5  marzo  2001,  n.  57,  in
          aggiunta agli attuali contratti  di  comodato  e  fornitura
          ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,   alla
          scadenza dei contratti esistenti, o  in  qualunque  momento
          con assenso delle parti, differenti tipologie  contrattuali
          per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti  di
          distribuzione  carburanti,  nel  rispetto  delle  normative
          nazionale e europea,  e  previa  definizione  negoziale  di
          ciascuna  tipologia  mediante  accordi   sottoscritti   tra
          organizzazioni   di   rappresentanza   dei   titolari    di
          autorizzazione o concessione  e  dei  gestori  maggiormente
          rappresentative,   depositati   inizialmente   presso    il
          Ministero dello sviluppo economico entro il termine del  31
          agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta
          giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro  il
          termine sopra richiamato  non  siano  stati  stipulati  gli
          accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle  parti
          puo' chiedere al Ministero dello  sviluppo  economico,  che
          provvede nei  successivi  novanta  giorni,  la  definizione
          delle  suddette  tipologie  contrattuali.  Tra   le   forme
          contrattuali di  cui  sopra  potra'  essere  inclusa  anche
          quella relativa a condizioni di vendita  non  in  esclusiva
          relative ai gestori degli  impianti  per  la  distribuzione
          carburanti  titolari  della  sola  licenza  di   esercizio,
          purche' comprendano adeguate condizioni economiche  per  la
          remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio. 
              12-bis.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionale   e
          europea  e  delle  clausole  contrattuali   conformi   alle
          tipologie  di  cui  al  comma  12,   sono   consentite   le
          aggregazioni di gestori di  impianti  di  distribuzione  di
          carburante finalizzate allo  sviluppo  della  capacita'  di
          acquisto  all'ingrosso  di  carburanti,   di   servizi   di
          stoccaggio e di trasporto dei medesimi. 
              12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
          per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio,
          del 14 settembre 2009, che  stabilisce  l'obbligo  per  gli
          Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte  di
          petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresi'
          stabiliti i criteri  per  la  costituzione  di  un  mercato
          all'ingrosso dei carburanti. 
              13. In ogni momento  i  titolari  degli  impianti  e  i
          gestori degli stessi, da soli o in societa' o  cooperative,
          possono accordarsi per l'effettuazione del  riscatto  degli
          impianti  da  parte  del  gestore  stesso,  stabilendo   un
          indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti,  degli
          ammortamenti  in  relazione  agli  eventuali  canoni   gia'
          pagati, dell'avviamento e degli  andamenti  del  fatturato,
          secondo criteri stabiliti con decreto del  Ministero  dello
          sviluppo economico. 
              14. I  nuovi  contratti  di  cui  al  comma  12  devono
          assicurare al gestore condizioni contrattuali  eque  e  non
          discriminatorie per competere nel mercato di riferimento». 
              3. I comportamenti posti in essere dai  titolari  degli
          impianti ovvero dai fornitori  allo  scopo  di  ostacolare,
          impedire o limitare, in via di fatto o  tramite  previsioni
          contrattuali, le facolta' attribuite dal presente  articolo
          al gestore integrano  abuso  di  dipendenza  economica,  ai
          sensi e per gli effetti  dell'articolo  9  della  legge  18
          giugno 1998, n. 192. 
              4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              «8.  Al  fine  di  incrementare  la  concorrenzialita',
          l'efficienza del mercato e  la  qualita'  dei  servizi  nel
          settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,  e'
          sempre consentito in tali impianti: 
              a) l'esercizio dell'attivita'  di  somministrazione  di
          alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera
          b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo  restando  il
          rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
          e  6,  e  il  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionali  di   cui   all'articolo   71   del   decreto
          legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
              b) l'esercizio dell'attivita' di un  punto  di  vendita
          non esclusivo di quotidiani e  periodici  senza  limiti  di
          ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della
          rivendita di tabacchi, nel rispetto  delle  norme  e  delle
          prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle
          attivita' di cui alla presente lettera, presso gli impianti
          di distribuzione carburanti con una  superficie  minima  di
          500 mq; 
              c) la vendita di ogni bene  e  servizio,  nel  rispetto
          della vigente normativa relativa  al  bene  e  al  servizio
          posto in vendita, a condizione che  l'ente  proprietario  o
          gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
          di sicurezza stradale»; 
              b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
              «10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a),  b)  e
          c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti
          esistenti, sono  esercitate  dai  soggetti  titolari  della
          licenza di  esercizio  dell'impianto  di  distribuzione  di
          carburanti  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di  finanza,
          salvo rinuncia del titolare  della  licenza  dell'esercizio
          medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento  delle
          predette attivita'. Limitatamente  alle  aree  di  servizio
          autostradali  possono  essere  gestite   anche   da   altri
          soggetti, nel caso in cui tali  attivita'  si  svolgano  in
          locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza
          di esercizio. In ogni caso sono  fatti  salvi  gli  effetti
          delle convenzioni di subconcessione in corso alla data  del
          31 gennaio 2012, nonche' i vincoli connessi  con  procedure
          competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
          secondo gli schemi stabiliti dall'Autorita' di  regolazione
          dei trasporti di cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
              c) al  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori  autorizzazioni
          o proroghe di autorizzazioni  relativamente  agli  impianti
          incompatibili»; 
              d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              «6. L'adeguamento di cui al comma  5  e'  consentito  a
          condizione che l'impianto sia compatibile  sulla  base  dei
          criteri di cui al  comma  3.  Per  gli  impianti  esistenti
          l'adeguamento ha  luogo  entro  il  31  dicembre  2012.  Il
          mancato  adeguamento  entro  tale  termine   comporta   una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   determinare   in
          rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo  di
          1.000 euro a un massimo di 5.000  euro  per  ogni  mese  di
          ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
          costituisce   causa   di   decadenza    dell'autorizzazione
          amministrativa  di   cui   all'articolo   1   del   decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal  comune
          competente». 
              5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole:  «o  che  prevedano  obbligatoriamente  la
          presenza contestuale di piu' tipologie di  carburanti,  ivi
          incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo  obbligo
          comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
          proporzionali alle finalita' dell'obbligo». 
              6.  Al  metano  per  autotrazione  e'  riconosciuta  la
          caratteristica merceologica di carburante. 
              7.  Agli  impianti  di  distribuzione  del  metano  per
          autotrazione si applicano le disposizioni  dell'articolo  1
          del  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   e
          successive modificazioni, e dell'articolo 83-bis, commi  17
          e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  stabilisce  i  principi  generali   per
          l'attuazione dei piani regionali  di  sviluppo  della  rete
          degli impianti di distribuzione del  metano,  nel  rispetto
          dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I  piani,
          tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale  carburante
          e dell'esistenza  di  adeguate  reti  di  gasdotti,  devono
          prevedere   la   semplificazione   delle    procedure    di
          autorizzazione per la realizzazione di  nuovi  impianti  di
          distribuzione del metano  e  per  l'adeguamento  di  quelli
          esistenti. 
              9. Al fine di favorire e  promuovere  la  produzione  e
          l'uso di biometano come carburante per  autotrazione,  come
          previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche
          in realta' geografiche dove  la  rete  del  metano  non  e'
          presente, i piani regionali sul  sistema  distributivo  dei
          carburanti  prevedono  per  i  comuni  la  possibilita'  di
          autorizzare  con  iter  semplificato  la  realizzazione  di
          impianti di distribuzione e di  rifornimento  di  biometano
          anche presso gli impianti di produzione di biogas,  purche'
          sia garantita la qualita' del biometano. 
              10.  Il  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, con decreto da  adottare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente  decreto,  nel  rispetto  degli
          standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a
          livello   dell'Unione   europea   nonche'   nel    rispetto
          dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua
          criteri e modalita' per: 
              a)  l'erogazione   self-service   negli   impianti   di
          distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di
          compressione domestici di metano; 
              b) l'erogazione contemporanea di carburanti  liquidi  e
          gassosi (metano  e  GPL)  negli  impianti  di  rifornimento
          multiprodotto. 
              11. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo
          economico  stabiliti  per  la  diffusione  del  metano  per
          autotrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto  adotta  misure  affinche'  nei
          codici di  rete  e  di  distribuzione  di  cui  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,   siano   previste
          modalita' per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi
          impianti di distribuzione di metano  per  uso  autotrazione
          alla rete di trasporto  o  di  distribuzione  di  gas,  per
          ridurre gli stessi oneri di allacciamento,  in  particolare
          per le aree dove tali impianti  siano  presenti  in  misura
          limitata, nonche' per  la  riduzione  delle  penali  per  i
          superi di  capacita'  impegnata  previste  per  gli  stessi
          impianti. 
              12. All'articolo 167 del codice della strada di cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis.  I  veicoli  di  cui  al   comma   2,   se   ad
          alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e
          ibrida e dotati di controllo elettronico della  stabilita',
          possono circolare con una massa complessiva a pieno  carico
          che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta
          di circolazione,  purche'  tale  eccedenza  non  superi  il
          limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella
          carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le
          sanzioni di cui al comma 2»; 
              b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              «3-bis.  I  veicoli  di  cui  al   comma   3,   se   ad
          alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e
          ibrida e dotati di controllo elettronico della  stabilita',
          possono circolare con una massa complessiva a pieno  carico
          che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta
          di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui  al  comma
          3»; 
              c) al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in
          cui un autotreno o  un  articolato  sia  costituito  da  un
          veicolo trainante di  cui  al  comma  2-bis:  in  tal  caso
          l'eccedenza di  massa  e'  calcolata  separatamente  tra  i
          veicoli del complesso applicando le tolleranze  di  cui  al
          comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il
          veicolo rimorchiato.»; 
              d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
              «10-bis.  Per  i  veicoli  di  cui   al   comma   2-bis
          l'eccedenza  di  massa  ai  fini  dell'applicazione   delle
          disposizioni di cui al comma 10 e' pari  al  valore  minimo
          fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu'  una  tonnellata
          della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta
          di circolazione». 
              13. All'articolo 62 del codice della strada di  cui  al
          decreto legislativo n. 285  del  1992  il  comma  7-bis  e'
          abrogato. 
              14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli  enti  e
          istituzioni da esse dipendenti o controllati e i gestori di
          servizi di pubblica utilita', al momento della sostituzione
          del  rispettivo  parco  autoveicoli  prevedono  due   lotti
          merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati  a
          metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          Supplemento ordinario