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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2013)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  9-2-2013

Art. 5

Modifiche al libro quinto
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1531:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: «accordi nazionali di categoria» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dei relativi compensi,»;
1.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023»;
2) il comma 5 è abrogato;
b) alla rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV, le parole: «e in soprannumero» sono soppresse;
c) all'articolo 1721, comma 2, le parole: «gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero» sono sostituite dalle parole: «gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro»;
d) gli articoli 1724 e 1725 sono abrogati.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1531 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1531 (Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate). - 1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, anche ai fini dei relativi compensi, e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:
a) docenti universitari;
b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;
c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o anche già destinatari delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1484, e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023;
d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;
e) lettori di lingua straniera;
f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.
5. (abrogato).».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione XIV del capo I del titolo IV del libro quinto del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Sezione XIV - Ufficiali fuori quadro».
- Si riporta il testo dell'art. 1721, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1721 (Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro). - 1. (Omissis).
2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'art. 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale e i fuori quadro che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.».