stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 248

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (13G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2013)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  9-2-2013

Art. 2

Modifiche al libro secondo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 230, comma 1, lettera b), alla rubrica del capo III del titolo II e all'articolo 365, rubrica e comma 1, la parola: «velivoli», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
b) all'articolo 233, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.»;
c) all'articolo 238, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.»;
d) all'articolo 251, comma 3, la parola: «direzione» è sostituita dalla seguente: «struttura»;
e) all'articolo 271, comma 4, le parole: «Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario,» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'articolo 267,»;
f) all'articolo 300, comma 2, la parola: «marchi» è sostituita dalle seguenti: «segni distintivi»;
g) agli articoli 306, comma 4, 307, comma 10, alinea e lettere a) e b), e 324, comma 10, le parole: «Direzione generale dei lavori e del demanio», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»;
h) all'articolo 307, dopo il comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente:
«11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) articolo 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.»;
i) l'articolo 350 è abrogato;
l) all'articolo 363, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.»;
m) all'articolo 368, comma 2:
1) le parole: «Ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 16, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalla seguenti: «Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
2) le parole: «allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006»;
n) alla rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII, le parole: «nella zona delle operazioni» sono soppresse;
o) all'articolo 458, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;
p) all'articolo 478, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorietà dell'ordine di requisizione.»;
q) all'articolo 499, comma 5, primo periodo, le parole: «in di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà a favore di istituto».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 230 (Categorie dei beni della Difesa - Rinvio ad altre fonti). - 1. I beni della Difesa si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, disponibili e indisponibili, secondo le norme del codice civile, e sono sottoposti:
a) alle disposizioni dettate nel codice civile per tali categorie di beni;
b) alle disposizioni dettate nel codice della navigazione e relativo regolamento, e nelle pertinenti leggi speciali, per porti e aeroporti militari, navi e aeromobili militari;
c) alle disposizioni dettate nel codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) per le invenzioni militari;
d) alle disposizioni dettate nel codice penale per la tutela dei beni militari.».
- Si riporta il testo dell'art. 233, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati). - 1. (Omissis).
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si applica l'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 238, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come inserito dal presente decreto:
«Art. 238 (Porti e aeroporti militari). - 1-3. (Omissis).
3-bis. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione delle modalità per il ristoro dei costi sostenuti.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 251, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 251 (Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione). - 1-2. (Omissis).
3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 11,56. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i competenti dirigenti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 4, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 271 (Inventariazione e affidamento dei sepolcreti nel territorio nazionale). - 1-2-3. (Omissis).
4. A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze, in base alle competenze di cui all'art. 267, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 300, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 300 (Diritti di proprietà industriale delle Forze armate). - 1. (Omissis).
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
3-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 306 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 306 (Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa). - 1-3. (Omissis).
4. Al fine di accelerare il procedimento di alienazione di cui al comma 3, il Ministero della difesa può avvalersi, tramite la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio.
4-bis-5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 307, commi 10 e 11-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa). - 1-9. (Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o più decreti, gli immobili militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;
c)-f) (Omissis).
11. (Omissis).
11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione, nonché di trasferimento o conferimento a fondi immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) art. 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art. 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 324, comma 10, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 324 (Pubblicità del decreto impositivo - Esecutività - Impugnazioni). - 1-9. (Omissis).
10. I ricorsi gerarchici presentati ai comandanti territoriali sono da questi trasmessi entro quindici giorni alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa del Ministero della difesa, accompagnati da una breve relazione e da una copia del decreto impositivo con la prova dell'avvenuta pubblicazione e notificazione.».
- Si riporta dell'art. 363, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 363 (Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino). - 1. (Omissis).
1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti ed i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.».
- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1 dell'art. 365 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 365 (Inquinamento acustico derivante da aeroporti e aeromobili militari). - 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, il citato decreto si applica agli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di aeromobili civili, nei quali è rilevato un superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera m), numero 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 368, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 368 (Accesso all'informazione ambientale e difesa nazionale). - 1. (Omissis).
2. Ai sensi degli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di difesa nazionale, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII alla Parte II al decreto legislativo n. 152 del 2006, se ciò si rende necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione IX del capo I del titolo VIII del libro secondo del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Sezione IX - Requisizioni».
- Si riporta il testo dell'art. 499, comma 5, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 499 (Indennità nel caso di requisizione in proprietà). - 1-4. (Omissis).
5. Nel caso di ipoteca costituita globalmente sulla nave o galleggiante requisito in proprietà a favore di istituto bancario a garanzia dei finanziamenti da esso concessi, l'istituto determina, a richiesta del proprietario o armatore dell'unità requisita, la quota parte della somma mutuata da attribuire alla nave o galleggiante requisito ai fini dell'applicazione del comma 4. Il pagamento dell'indennità è effettuato previa accettazione da parte del proprietario o armatore della quota indicata dall'istituto. In caso di disaccordo in merito decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. (Omissis).».