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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2013.
Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
    APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E
    2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA
    DIRETTIVA 2011/94/UE
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  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21
    NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22
    DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
    2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE
    PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL
    TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI
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  • ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
    PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI
    TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n.  88,  recante:  "Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008", ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1, 3, 5 e 6, l'articolo 2, comma 1, lettere b) ed
f), e l'allegato B; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente di guida; 
  Vista la direttiva 2011/94/UE della Commissione,  del  28  novembre
2011, recante modifica della  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la  patente
di guida, ed in particolare l'allegato I; 
  Vista, altresi', la direttiva 2003/59/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla  qualificazione  iniziale  e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti  al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica   il
regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  come
modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214,  il  cui
Capo II reca attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE; 
  Considerato che il citato decreto legislativo n. 286 del 2005,  nel
recepire la direttiva 2003/59/CE, non ha tenuto in considerazione  le
patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E in  quanto  le  corrispondenti
alle stesse, sotto il regime della precedente direttiva in materia di
patenti 91/439/CEE, erano facoltative; 
  Considerato, altresi', che la  nuova  direttiva  2006/126/CE,  come
recepita dal decreto legislativo n.  59  del  2011,  prevede  che  le
predette categorie  di  patenti  siano  obbligatoriamente  introdotte
negli Stati membri e che, in particolare, l'articolo 4, paragrafo  4,
lettere g), secondo alinea, e k), secondo  alinea,  fa  espressamente
salvo quanto previsto dalla citata direttiva 2003/59/CE; 
  Ritenuto, quindi, necessario, per  il  corretto  recepimento  della
direttiva 2006/126/CE, integrare le disposizioni di cui al piu' volte
citato decreto legislativo n. 286 del  2005,  si'  da  conformarle  a
quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  n.  59  del  2011,   con
riferimento alle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere  alla  emanazione  di  un  decreto
legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo n. 59 del 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 5,  della
citata legge 7 luglio 2009, n. 88, provvedendo,  contestualmente,  al
recepimento della direttiva 2011/94/UE, ferma restando la  decorrenza
della relativa applicazione dal 19 gennaio  2013,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'interno,  dell'economia  e
delle finanze e della salute; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        18 aprile 2011, n. 59 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis)  al  comma
1-bis, dopo le parole: "titolari di patente di guida"  sono  inserite
le seguenti: "di categoria A1 o B1,". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Nota alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegata al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1, commi 1, 3, 5 e 6, 2, comma  1,
          lettere b) ed f) e l'allegato B della legge 7 luglio  2009,
          n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2009,
          n. 161, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              (Omissis). 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato 
              della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  8
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini previsti ai commi 1 o 5 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
              (Omissis). 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono i informati ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali: 
              (Omissis); 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                (Omissis); 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega;». 
 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2005/47/CE  del  Consiglio,   del   18   luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee (CER) e la Federazione europea dei  lavoratori  dei
          trasporti (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni  di
          lavoro dei lavoratori  mobili  che  effettuano  servizi  di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario; 
              2005/94/CE  del  Consiglio,  del  20   dicembre   2005,
          relativa a misure comunitarie di lotta  contro  l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; 
              2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  determinate  prescrizioni
          tecniche  per  la  donazione,  l'approvvigionamento  e   il
          controllo di tessuti e cellule umani; 
              2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17  maggio  2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione a carico  di  autoveicoli  pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture; 
              2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle macchine e  che  modifica  la
          direttiva 95/16/CE (rifusione); 
              2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 maggio 2006, relativa alle revisioni  legali  dei  conti
          annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio; 
              2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e delle parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione); 
              2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006,  che
          attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni  in  tema  di
          rintracciabilita',  la  notifica  di  reazioni  ed   eventi
          avversi gravi e determinate prescrizioni  tecniche  per  la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
              2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; 
              2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20  dicembre  2006,  concernente  la   patente   di   guida
          (rifusione); 
              2007/2/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          14  marzo  2007,  che  istituisce   un'Infrastruttura   per
          l'informazione   territoriale   nella   Comunita'   europea
          (Inspire); 
              2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 maggio 2007,  relativa  all'immissione  sul  mercato  di
          articoli pirotecnici; 
              2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 giugno 2007, che modifica la  direttiva  89/391/CEE  del
          Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive  del
          Consiglio 83/477/CEE, 
              91/383/CEE,  92/29/  CEE  e  94/33/CE  ai  fini   della
          semplificazione e della razionalizzazione  delle  relazioni
          sull'attuazione pratica; 
              2007/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11  luglio  2007,  relativa  all'esercizio  di  alcuni
          diritti degli azionisti di societa' quotate; 
              2007/43/CE del  Consiglio,  del  28  giugno  2007,  che
          stabilisce  norme  minime  per  la  protezione  dei   polli
          allevati per la produzione di carne; 
              2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che modifica la direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE
          e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e  i
          criteri per la valutazione prudenziale  di  acquisizioni  e
          incrementi di partecipazioni nel settore finanziario; 
              2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 settembre 2007, che  reca  disposizioni  sulle  quantita'
          nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le  direttive
          75/106/CEE  e  80/232/CEE  del  Consiglio  e  modifica   la
          direttiva 76/211/CEE del Consiglio; 
              2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, che modifica la direttiva  91/440/CEE  del
          Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
          e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione  della
          capacita' di infrastruttura ferroviaria  e  all'imposizione
          dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria; 
              2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  ottobre  2007,   relativa   alla   certificazione   dei
          macchinisti addetti alla guida di locomotori  e  treni  sul
          sistema ferroviario della Comunita'; 
              2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla  gestione
          dei rischi di alluvioni; 
              2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 novembre 2007, relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel
          mercato interno, recante modifica delle direttive  97/7/CE,
          2002/65/CE,  2005/60/CE  e  2006/48/CE,   che   abroga   la
          direttiva 97/5/CE; 
              2007/65/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE
          del Consiglio  relativa  al  coordinamento  di  determinate
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli Stati membri concernenti l'esercizio delle  attivita'
          televisive; 
              2007/66/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE
          e  92/13/CEE  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   il
          miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso  in
          materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 
              2008/5/CE  della  Commissione,  del  30  gennaio  2008,
          relativa  alla  specificazione  sull'etichetta  di   alcuni
          prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre
          a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio (versione codificata); 
              2008/8/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          modifica la direttiva 2006/112/CE per  quanto  riguarda  il
          luogo delle prestazioni di servizi; 
              2008/9/CE del Consiglio,  del  12  febbraio  2008,  che
          stabilisce norme dettagliate per il  rimborso  dell'imposta
          sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva  2006/112/CE,
          ai soggetti passivi non stabiliti  nello  Stato  membro  di
          rimborso, ma in un altro Stato membro; 
              2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          23  aprile  2008,  relativa  ai  contratti  di  credito  ai
          consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
              2008/49/CE  della  Commissione,  del  16  aprile  2008,
          recante   modifica   dell'allegato   II   della   direttiva
          2004/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  i  criteri  per   l'effettuazione   delle
          ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti
          comunitari; 
              2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria ambiente e
          per un'aria piu' pulita in Europa; 
              2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 maggio 2008, che modifica la  direttiva  91/477/CEE  del
          Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi; 
              2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21  maggio  2008,  relativa  a  determinati  aspetti  della
          mediazione in materia civile e commerciale; 
              2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008,  che  istituisce  un  quadro  per  l'azione
          comunitaria nel campo della politica per l'ambiente  marino
          (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); 
              2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del  sistema
          ferroviario comunitario (rifusione); 
              2008/59/CE del  Consiglio,  del  12  giugno  2008,  che
          adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le  navi  della
          navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica
          di Bulgaria e della Romania; 
              2008/63/CE  della  Commissione,  del  20  giugno  2008,
          relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature
          terminali di telecomunicazioni; 
              2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24 settembre 2008, relativa al trasporto interno  di  merci
          pericolose; 
              2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008,  relativa
          all'identificazione e alla registrazione dei suini; 
              2008/73/CE del  Consiglio,  del  15  luglio  2008,  che
          semplifica le procedure di redazione  degli  elenchi  e  di
          diffusione  dell'informazione  in   campo   veterinario   e
          zootecnico  e  che  modifica   le   direttive   64/432/CEE,
          77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
          90/   426/CEE,    90/427/CEE,    90/428/CEE,    90/429/CEE,
          90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE,  92/35/CEE,  92/65/CEE,
          92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la  decisione
          2000/258/CE nonche' le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE  e
          2005/94/CE; 
              2008/87/CE della Commissione, del  22  settembre  2008,
          che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per  le  navi
          della navigazione interna; 
              2008/90/CE  del  Consiglio,  del  29  settembre   2008,
          relativa  alla   commercializzazione   dei   materiali   di
          moltiplicazione delle piante da frutto e  delle  piante  da
          frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione); 
              2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che  abroga  alcune
          direttive; 
              2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che
          modifica la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio  relativa
          all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  per
          quanto riguarda  le  razioni  giornaliere  raccomandate,  i
          coefficienti di  conversione  per  il  calcolo  del  valore
          energetico e le definizioni; 
              2008/117/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          recante modifica della direttiva  2006/112/CE  relativa  al
          sistema  comune  d'imposta   sul   valore   aggiunto,   per
          combattere  la  frode  fiscale  connessa  alle   operazioni
          intracomunitarie; 
              2008/118/CE  del  Consiglio,  del  16  dicembre   2008,
          relativa al regime generale delle accise e  che  abroga  la
          direttiva 92/12/CEE.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.   59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti  la  patente  di  guida)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2011, n. 99. 
              - La direttiva 2011/94/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          29 novembre 2011, n. L. 314. 
              - La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          30 dicembre 2006, n. L. 403. 
              - La direttiva 2003/59/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          10 settembre 2003, n. L 226. 
              - Il regolamento  (CEE)  3820/85  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 1985, n. L 370. 
              - La direttiva 91/439/CEE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          24 agosto 1991, n. L 237. 
              - La direttiva 76/914/CEE e' pubblicata  nella  GU.U.E.
          29 dicembre 1976, n. L 357. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286
          (Disposizioni per il  riassetto  normativo  in  materia  di
          liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'  di
          autotrasportatore) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice  della  strada)  e  successive   modificazioni,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1992, n. 114,
          S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo  codice  della  strada)  e  successive
          modificazioni, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 1992, n. 303, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  22  dicembre  2008,  n.  214
          (Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  legislativo   21
          novembre  2005,  n.  286,  recante  disposizioni   per   il
          riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  autotrasportatore)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2009, n. 11. 
              - Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
          integrazioni al codice della strada)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n. 149. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato  nelle  premesse,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  2  (Modifiche  all'art.  115  del  Codice  della
          strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli  e
          la conduzione di animali). - 1.  All'art.  115  del  Codice
          della strada sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              "1. Fatte salve le disposizioni specifiche  in  materia
          di  carta  di  qualificazione  del  conducente,  chi  guida
          veicoli o conduce animali deve essere idoneo per  requisiti
          fisici e psichici e aver compiuto: 
                a) anni quattordici per guidare: 
                  1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
                  2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
                b) anni sedici per guidare: 
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria B1, purche' non trasportino altre  persone  oltre
          al conducente; 
                c) anni diciotto per guidare: 
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone  oltre
          al conducente; 
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A2; 
                  3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
                  4) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie C1 e C1E; 
                d) anni venti per guidare: 
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A, a condizione che il  conducente  sia  titolare
          della patente di guida della categoria  A2  da  almeno  due
          anni; 
                e) anni ventuno per guidare: 
                  1) tricicli cui abilita la patente di  guida  della
          categoria A; 
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie C e CE; 
                  3) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie D1 e D1E; 
                  4) veicoli per i quali e' richiesto un  certificato
          di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  nonche'  i
          veicoli che circolano in  servizio  di  emergenza,  di  cui
          all'art. 177; 
                f) anni ventiquattro per guidare: 
                  1) veicoli cui abilita la patente  di  guida  della
          categoria A; 
                  2) veicoli cui abilita la patente  di  guida  delle
          categorie D e DE."; 
                a-bis) al comma 1-bis, dopo le parole:  "titolari  di
          patente di guida" sono inserite le seguenti: "di  categoria
          A1 o B1"; 
                b) il comma 2-bis e' abrogato; 
                c) al comma 3, la parola:  "Chiunque"  e'  sostituita
          dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126,
          comma 12, chiunque", ed il secondo  periodo  e'  sostituito
          dal seguente: "Qualora trattasi di veicoli di cui al  comma
          1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli  per  la  cui
          guida  e'  richiesta  la  carta   di   qualificazione   del
          conducente, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro; 
                d) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Il
          minore  degli  anni  diciotto,  munito  di  patente   delle
          categorie AM, A1 e B1,  che  trasporta  altre  persone  sui
          veicoli alla cui guida le predette patenti  rispettivamente
          lo abilitano e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.".».