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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
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  • Articoli

  • OGGETTO E DEFINIZIONI
  • 1
  • 2

  • EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE
    AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

  • MECCANISMO DI CORREZIONE
  • 7
  • 8

  • EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E
    CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON
    TERRITORIALI
  • 13

  • BILANCIO DELLO STATO
  • 14
  • 15

  • ORGANISMO INDIPENDENTE PER L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI ANDAMENTI DI
    FINANZA PUBBLICA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI
    BILANCIO
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 20
  • 21
Testo in vigore dal: 30-1-2013
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20  aprile  2012,  n.1,  e  dell'articolo  5  della  medesima   legge
costituzionale. 
  2. La presente legge puo' essere abrogata,  modificata  o  derogata
solo in modo espresso da una  legge  successiva  approvata  ai  sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale
20  aprile  2012,  n.1,  e  dell'articolo  5  della  medesima   legge
costituzionale. 
  2. La presente legge puo' essere abrogata,  modificata  o  derogata
solo in modo espresso da una  legge  successiva  approvata  ai  sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.