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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013
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  • Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di
    deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante
    all'Italia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di
    Governo
  • 6

  • Incandidabilità alle cariche elettive regionali
  • 7
  • 8
  • 9

  • Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali
  • 10
  • 11
  • 12

  • Disposizioni comuni, transitorie e finali
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Testo in vigore dal: 5-1-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di  un  testo  unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di  divieto  di
ricoprire cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a  sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e  per  la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  recante  «Norme  per
l'esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero»; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni,
recante  «Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti
all'Italia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo locale  recata  dagli  articoli  58  e  59  del
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
                          della Repubblica 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore: 
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale; 
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; 
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi,
consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di  un  testo  unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di  divieto  di
ricoprire cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a  sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e  per  la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  recante  «Norme  per
l'esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero»; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni,
recante  «Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti
all'Italia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo locale  recata  dagli  articoli  58  e  59  del
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
                          della Repubblica 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore: 
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale; 
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; 
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi,
consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.